La funzione giurisdizionale
212 domande di diritto costituzionale e pubblico |
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Come sappiamo secondo il principio della separazione dei poteri, una
delle funzioni dello Stato consiste proprio nella funzione
giurisdizionale.
Come funzione giurisdizionale possiamo indicare quella attività svolta da un soggetto terzo e imparziale diretta all'applicazione e all'interpretazione della legge |
La Costituzione si occupa della magistratura, e quindi della stessa funzione
giurisdizionale, negli articoli 101 e seguenti.
Prima di andare ad analizzare i principi relativi alla funzione giurisdizionale,
elenchiamoli uno per uno:
1. principio del giudice naturale precostituito dalla legge (articolo 25).
2. principio del giusto processo (articolo 111).
3. come specificazione del principio del giusto processo:
4. principio del contraddittorio (articolo 111).
5.principio della terzietà ed imparzialità del giudice (articolo 111).
6.principio del diritto alla difesa (articolo 24).
Abbiamo poi ulteriori principi relativi alla funziona giurisdizionale;
7. principio relativo al diritto di azione (articolo 24).
8. principio relativo all'obbligo di motivazione (articolo 111).
9. principio relativo alla ragionevole durata del processo (articolo 111).
Prima di occuparsi specificamente delle regole che riguardano la magistratura, è
essenziale andare ad illustrare i principi che regolano il processo.
È vero infatti che la funzione giurisdizionale si svolge sempre attraverso un
particolare tipo di procedimento che si chiama processo, che consiste in una
attività posta in essere da soggetti diversi al fine di ottenere un
provvedimento finale da parte del giudice che di regola si traduce in una
sentenza.
Un primo principio che dobbiamo individuare e quello previsto dall'articolo 25
dalla Costituzione, secondo cui nessuno può essere distolto dal giudice
naturale precostituito dalla legge;
in altre parole si vuole evitare che si costituiscano dei tribunali speciali per
punire certi fatti, dopo che questi siano accaduti.
Questo principio previsto dall'articolo 25, può essere anche connesso al divieto
stabilito dall'articolo 102 secondo comma, relativo all'istituzione di giudici
speciali.
Dobbiamo osservare però che il nostro ordinamento conosce anche l'esistenza di
giudici speciali, ma ciò perché si tratta di giurisdizioni preesistenti alla
stessa Costituzione, o previste dalla Costituzione stessa.
L'articolo 111 e enuncia il principio del giusto processo, e infatti
secondo il primo comma dell'articolo 111
la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
La prima cosa che notiamo è l'esistenza di una riserva di legge, nel senso che
solo la legge che può stabilire regole relative al processo.
L'articolo 111 specifica in particolare che cosa bisogna intendere per giusto
processo, individuandolo anche in relazione a una serie di ulteriori principi;
in primo luogo lo stesso articolo al secondo comma esprime il principio del
contraddittorio, principio del contraddittorio che non si esprime solamente nel
fatto che "Ogni processo si svolge nel
contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e
imparziale.", ma che questo contraddittorio debba riguardare non solo la
fase iniziale del processo, ma anche tutta la durata dello stesso. In
particolare sempre l'articolo 111 si riferisce in maniera esplicita al processo
penale, cui dedica il terzo e il quarto e il quinto comma.
Secondo questi commi
infatti:
" Nel processo penale, la legge assicura
che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile,
informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo
carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua
difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far
interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la
convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni
dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia
assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel
processo.
Il processo penale è
regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La
colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni
rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto
all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i
casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per
consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per
effetto di provata condotta illecita. ".
Il principio del contraddittorio però non sarebbe mai
pienamente realizzato se non fosse assicurata anche
la difesa.
Tale tutela la troviamo nell'articolo 24 la Costituzione, secondo cui, al
secondo comma, “la difesa è un diritto
inviolabile in ogni Stato è grado del procedimento”.
Altro importante principio relativo al processo lo troviamo sempre nell'articolo
24 la Costituzione, primo comma, secondo cui tutti possono agire in giudizio per
la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.
In quest'articolo è quindi assicurato il diritto di azione, ed infatti
sarebbe paradossale riconoscere i diritti degli individui, senza poi dargli la
possibilità di farli valere davanti ad un giudice.
Un altro principio lo troviamo nell'articolo 111 della Costituzione, secondo
cui, al sesto comma, "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere
motivati". L'obbligo della motivazione è una conquista relativamente
recente, e ha lo scopo di controllare l'operato del giudice, per permettere
anche l'impugnazione del provvedimento innanzi ad un altro giudice.
Si ritiene infatti che nel nostro ordinamento esiste il principio (ma è
contestato da alcuni) del doppio grado di giurisdizione, principio che permette
nella maggior parte dei casi di impugnare i provvedimenti di primo grado
pronunciati da un giudice davanti ad altro giudice di grado superiore.
In ogni caso anche se si dovesse ritenere non operante questo principio del
doppio grado di giurisdizione, lo stesso articolo 111 permette in ogni caso
l'impugnabilità delle sentenze, e dei provvedimenti sulla libertà personale,
innanzi alla Corte di Cassazione per violazione di legge, specificando che a
tale norma si può derogare soltanto per le sentenze dei tribunali militari in
tempo di guerra.
Onde meglio disciplinare i rapporti fra la corte di cassazione e le altre
supreme magistrature, l'articolo 111 all'ultimo comma stabilisce che il ricorso
per cassazione è possibile anche contro le sentenze pronunciate dal Consiglio di
Stato dalla corte dei conti, ma solo per motivi inerenti alla giurisdizione.
Un'importante novità inserita nell'articolo 111 della Costituzione la troviamo
al secondo comma, secondo cui la legge deve anche assicurare
la ragionevole durata del processo.
Si tratta purtroppo di un principio non ancora pienamente realizzato nel nostro
ordinamento, che soffre di una giustizia eccessivamente lenta; in ogni caso la
legge 89 del
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Veniamo ora alla
magistratura;
In primo luogo ci diamo l'articolo 101 della Costituzione, secondo cui:
Art. 101.
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge. |
Notiamo quindi che il giudice, che amministra la giustizia in nome del popolo, è
soggetto soltanto alla legge, e ciò garantisce al tempo stesso il requisito di
autonomia e anche un limite che si impone alla funzione giurisdizionale,
impedendo ai giudici di giudicare secondo la loro esclusiva discrezionalità e ,
al tempo stesso, segna la differenza del nostro ordinamento, da quelli di tipo
anglosassone, i cui magistrati giudicano secondo consuetudine e secondo il
principio dello stare decisis, che vincola i giudici al precedente
giurisprudenziale, soprattutto se proveniente dalle corti supreme.
Secondo l'articolo 102 della Costituzione la funzione giurisdizionale è
esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme
sull'ordinamento giudiziario. Al secondo comma, come già detto, vi è il divieto
di istituzione di giudici speciali.
Infatti il secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione dispone che non
possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali, ma possono
soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate
per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini estranei alla
magistratura.
Dalla lettura dell'articolo 112, sembrerebbe quindi che gli unici giudici
ammessi nel nostro ordinamento siano i giudici ordinari, che hanno come
caratteristica di essere previsti dalla Costituzione,istituiti e regolati dalle
norme sull'ordinamento giudiziario, e soggetti al C.S.M.
In realtà sono possibili i giudici speciali, è ciò perché preesistevano alla
stessa Costituzione, o perché sono previsti proprio dalla Costituzione.
Analizziamo quindi in primo luogo chi sono i magistrati ordinari, distinguendo
fra giurisdizione civile e penale.
Abbiamo quindi, in ordine d'importanza ed in primo grado, il giudice di pace e
il tribunale; abbiamo poi la corte d'appello, ed in ultimo la corte di
cassazione, che è un giudice supremo che si occupa principalmente nella
interpretazione, e della uniforme applicazione del diritto su tutto il
territorio nazionale (nomofilachia).
In materia penale abbiamo in primo grado il giudice di pace e il tribunale,
ancora in primo grado, per i reati più gravi, abbiamo la corte di assise, e in
appello abbiamo la corte d'appello oppure la corte di assise di appello.
Anche qui comunque abbiamo la Corte di Cassazione che svolge funzione di
legittimità analoga a quella che abbiamo visto in sede civile.
Nell'ordinamento costituzionale la magistratura ordinaria non fa riferimento
solo ai magistrati giudicanti, ma anche ai magistrati cosiddetti requirenti,
sono questi i magistrati che si occupano delle indagini e di promuovere l'azione
penale, oltre a rappresentare l’interesse pubblico, quando previsto dalla legge, in sede civile.
Secondo l'articolo 112 della Costituzione, il pubblico ministero ha l'obbligo di
esercitare l'azione penale.
Secondo l'articolo 109 della Costituzione poi, l'autorità giudiziaria dispone
direttamente della polizia giudiziaria, articolo rivolto principalmente proprio
all'attività del pubblico ministero, che dispone della polizia giudiziaria per
svolgere la sua attività investigativa.
I pubblici ministeri sono concentrati presso i rispettivi organi giudicanti; in
altre parole presso ogni tribunale vi è una procura della Repubblica, presso
ogni corte d'appello di una procura generale della Repubblica, presso la Corte
di Cassazione vi è una procura generale presso la corte di cassazione.
I pubblici ministeri pur essendo magistrati non svolgono l'attività di giudice,
ed infatti appartengono pur sempre allo stesso corpo dei magistrati, e non è
prevista per loro una carriera separata rispetto ai magistrati che svolgono la
funzione giudicante come invece accade in altri paesi.
Dopo essersi occupati della giurisdizione ordinaria, dobbiamo occuparci delle
giurisdizioni speciali.
Come giurisdizioni speciali abbiamo: la giurisdizione
amministrativa, la giurisdizione contabile, la giurisdizione militare.
I giudici amministrativi hanno un'antica giurisdizione che riguarda l'attività
della pubblica amministrazione, quando questa si esprime attraverso l'esercizio
di pubblici poteri.
L'ambito della giurisdizione dei giudici amministrativi la troviamo descritta
nell'articolo 103 della Costituzione, secondo cui:”Il
Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno
giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli
interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei
diritti soggettivi.”
Da questo articolo comprendiamo quali sono i giudici della giustizia
amministrativa; in primo grado abbiamo i Tar, e cioè i tribunali amministrativi
regionali, che sono giudici amministrativi di primo grado; come secondo grado di
giustizia amministrativa abbiamo il Consiglio di Stato.
Questi giudici, cioè il Tar e il Consiglio di Stato, si occupano, di regola,
della tutela degli interessi legittimi, anche se lo stesso articolo 103
riconosce che la legge in particolari materie può affidare ai giudici
amministrativi anche la tutela relativa a diritti soggettivi.
Il riparto di giurisdizione fra giudici ordinari e giudici amministrativi è
quindi di regola dato dal fatto che giudici amministrativi spetta la
giurisdizione relativa ad interessi legittimi, mentre giudici ordinari spetta la
giurisdizione relativa ai diritti soggettivi. Un'importante articolo della
Costituzione che riguarda la giurisdizione amministrativa, è l'articolo 113,
secondo cui:
Art. 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la
tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi
agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
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L'altra giurisdizione che prendiamo in considerazione come giudici speciali sono
i giudici contabili, previsti sempre dall'articolo 103 della Costituzione.
I giudici contabili hanno la giurisdizione riservata nelle materie di
contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. Il giudice contabile
e la corte dei conti, che si articolano in sezioni giurisdizionali regionali, le
cui decisioni possono essere pelate alle sezioni giurisdizionali centrali con
sede a Roma.
L'altro giudice speciale è il tribunale militare. Secondo l'articolo 103 terzo
comma:
I tribunali militari
in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di
pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti
alle Forze armate.
Come è evidente dall'articolo che abbiamo appena riportato, la giurisdizione dei
tribunali militari è diversa a seconda che ci si trovi in tempo di guerra o in
tempo di pace. In tempo di guerra la giurisdizione dei tribunali militari è
determinata dalla legge, e si riferisce, in via del tutto eccezionale, anche
soggetti non appartenenti alle forze armate; in tempo di pace, invece, i
tribunali militari hanno giurisdizione esclusivamente per reati commessi da
appartenenti alle forze armate.
In relazione alla indipendenza della magistratura riportiamo i seguenti articoli
della Costituzione, iniziando dal C.S.M. che costituisce l'organo di autogoverno
della magistratura stessa:
Art. 104.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni
altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente
della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale
della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati
ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal
Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in
materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal
Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi
professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. |
L'articolo 104 non ci dice però quanti sono i membri del consiglio superiore
della magistratura, stabilendo solo la sua composizione.
Quello che risulta evidente che il fatto che si è voluto creare un equilibrio
fra la componente politica e la componente togata; il numero dei componenti
elettivi del CSM è di 24, aggiungendoci poi i tre che ne fanno parte di diritto,
arriviamo al numero di 27. Il CSM elegge tra i membri eletti dal Parlamento un
vicepresidente che esercita le attribuzioni che gli sono state affidate dalla
legge, e quelle che il presidente della Repubblica, presidente di diritto anche
del CSM, gli delega.
Il CSM agisce attraverso delle commissioni, tra le quali assume un ruolo
particolarmente importante la commissione per il conferimento degli incarichi
direttivi e la sezione disciplinare.
I compiti del CSM, che ricordiamo ancora è l'organo di autogoverno della
magistratura, sono indicati dal successivo articolo 105, secondo cui:
Art. 105.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme
dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i
trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi
dei magistrati. |
Come si vede il CSM si occupa della magistratura in via esclusiva, e quindi il ministro della giustizia non ha poteri nei confronti dei
magistrati, ciò che però non accade per quanto riguarda il conferimento degli
incarichi direttivi alla guida degli uffici giudiziari, che devono avvenire di
concerto con il ministro della giustizia, concerto che però non implica un
obbligo a carico del CSM di scegliere un magistrato alla guida di un ufficio
giudiziario che sia necessariamente gradito anche al ministro della giustizia, e
quindi il CSM potrebbe anche agire in via autonoma.
Quanto detto potrebbe poi far pensare che l'intera organizzazione amministrativa
della magistratura sia comunque affidata al consiglio superiore della
magistratura; è vero invece che il CSM ha i compiti che gli sono stati
riconosciuti dalla Costituzione della legge, mentre l'organizzazione e
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia spettano comunque al ministro
della giustizia (articolo 110).
Sarebbe poi un errore pensare che il ministro della giustizia abbia poteri
disciplinari nei confronti della magistratura, perché è solo il CSM attraverso
la sua sezione disciplinare che si occupa delle sanzioni nei confronti dei
magistrati, sanzioni che sono previste dalla legge, e che sono l'ammonizione, la
censura, la perdita dell'anzianità di servizio, la rimozione e la destituzione.
Il ministro tuttavia può fare iniziare una procedura disciplinare nei confronti
del magistrato facendone richiesta allo stesso CSM, e lo stesso potere di
promuovere una azione disciplinare spetta anche al procuratore generale davanti
alla corte di cassazione.
Il procedimento prevede anche la possibilità per il magistrato che abbia
ricevuto un provvedimento sfavorevole da parte del CSM di ricorrere in
cassazione contro i provvedimenti dello stesso consiglio superiore.
Il riconoscimento costituzionale della autonomia e indipendenza della
magistratura, lo troviamo ulteriormente rafforzato nell'articolo 107 secondo
cui:
Art. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi
dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a
decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i
motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento
giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione
disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi
dalle norme sull'ordinamento giudiziario. |
Notiamo che il CSM è sicuramente l'organo di massima garanzia per la
magistratura ordinaria, e da questo punto di vista sembrerebbe che i giudici
speciali non hanno un'analoga garanzia di indipendenza, ma bisogna anche
osservare che l'articolo 108 la Costituzione, oltre a stabilire la riserva di
legge in relazione alle norme relative all'ordinamento giudiziario, stabilisce
pure che:” La legge assicura
l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero
presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della
giustizia”. In questo modo si è voluta comunque garantire la posizione di
terzietà di un giudice, a qualsiasi giurisdizione esso appartenga.
Come è regola per l'accesso agli uffici pubblici, alla magistratura si accede
tramite concorso (articolo 106). Tuttavia lo stesso articolo 106 prevede anche
la nomina dei magistrati onorari (come i giudici di pace) ed ancora l'ultimo
comma dell'articolo 106 prevede che: “Su designazione del Consiglio superiore
della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di
cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie
giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti
negli albi speciali per le giurisdizioni superiori”.
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