I diritti relativi ai rapporti economici

 

212 domande di diritto costituzionale e pubblico
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Il titolo III della Costituzione è dedicato ai rapporti economici, e si tratta di un altro aspetto fondamentale della Costituzione.

In questa parte sono indicati i principi in materia di lavoro, sciopero e organizzazione sindacale, impresa a proprietà, un punto, questo, particolarmente dolente, perché la situazione politica ed economica è mutata rispetto a quella in cui fu scritta la Costituzione, basti pensare alla fine del comunismo e quindi all'affievolirsi dell'influenza dei suoi valori  in materia economica.

Cominciamo con l'accennare ai principi in tema di lavoro (artt. 35- 38 e 46) riportati qui di seguito:

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

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Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Come si vede si tratta di principi che poi hanno trovato attuazione in tema di legislazione e normativa sul lavoro, principi volti alla tutela del lavoro e dei lavoratori concepiti in un'epoca dove erano ancora poche le protezioni offerte ai lavoratori e molte le disparità tra lavoro maschile e femminile; questa parte della Costituzione, però, all'alba del terzo millennio, ritrova inaspettatamente, una sua attualità poiché viviamo in un epoca dove globalizzazione e capitalismo sfrenato tendono sempre più a comprimere le posizioni dei lavoratori.

Occupiamoci ora dei principi relativi alla libertà sindacale e diritto di sciopero.

Art. 39.

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Non sfuggirà ai più attenti o a coloro che hanno sostenuto l'esame di diritto sindacale e del lavoro come il modello di sindacato tratteggiato dall'art. 39 non si sia poi realizzato nella realtà;
l'art. 39, infatti, prevede i sindacati "registrati" , con personalità giuridica, e con ordinamento interno a base democratica;
questi sindacati possono poi stipulare contratti collettivi vincolanti non solo per gli iscritti al sindacato, ma anche per gli appartenenti alla categoria di riferimento.
In realtà i sindacati hanno sempre rifiutato questo tipo di impostazione, perché registrazione  può essere uguale a controllo, controllo da parte dello Stato e, d'altro canto, la possibilità di essere "rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti" avrebbe anche costretto i sindacati a determinare il loro peso in base ai loro iscritti nelle "rappresentanze unitarie" previste dallo stesso articolo 39;
gli attuali sindacati sono quindi enti non registrati di diritto privato, ma rimane aperto il problema della efficacia dei contratti collettivi da loro stipulati nei confronti degli altri lavoratori non iscritti, ma appartenenti alla stessa categoria; escluso che si possa invocare l'art. 39 (che si riferisce ai sindacati registrati) in merito alla obbligatorietà dei contratti collettivi, si deve ritenere che i contratti collettivi vincolano solo gli iscritti alle associazioni che li hanno firmati e non altri soggetti e che , di conseguenza, non sono fonti del diritto.
Su queste ultime affermazioni, però, è necessario svolgere due importanti precisazioni;
è infatti vero che l'art. 39 rende obbligatori  per tutti solo i contratti collettivi stipulati dai sindacati registrati, ma la giurisprudenza prendendo come riferimento l'art. 36 della Costituzione, ha ritenuto che i contratti collettivi stipulati dagli attuali sindacati fissino, in realtà, i minimi retributivi per permettere al lavoratore  "una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa". 
Il contratto collettivo è quindi stato preso come parametro per fissare il mimino retributivo inderogabile che spetta al lavoratore, anche se non iscritto al sindacato; ciò si è fatto applicando l'art. 2099 c.c. comma 2 secondo il quale:"
In mancanza di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali", e prendendo a riferimento come minimo di retribuzione, le tariffe indicate nei contratti collettivi;
in merito alla capacità dei contratti collettivi di essere fonti del diritto, ricordiamo l'art. 360 c.p.c. che al n. 3 dispone che si può ricorrere davanti alla Corte di Cassazione per "per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro" rendendo per lo meno dubbia la collocazione tradizionale che esclude che tali contratti abbiano il valore di fonti del diritto.

In conclusione possiamo affermare che l'art. 39 è rimasto inattuato, tranne però, per il suo primo comma secondo cui:
"L'organizzazione sindacale è libera".

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Il diritto di sciopero.

Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Lo sciopero è la volontaria e collettiva astensione dal lavoro effettuata per perseguire un interesse dei lavoratori.
La Costituzione riconoscendo lo sciopero come un diritto impedisce che si possa essere perseguiti sia sul piano penale, sia sul piano amministrativo o civile, per aver esercitato questo diritto; d'altro canto chi sciopera si vede sospendere la retribuzione per tutto il tempo in cui esercita questo diritto.

Affine allo sciopero è la serrata che è effettuata dai datori di lavoro, o anche altre manifestazioni di protesta effettuate da chi lavora, come ad es. le astensioni dal lavoro dei liberi professionisti;
ciò che distingue queste ipotesi dallo sciopero vero e proprio sta nella costatazione che lo sciopero è uno strumento adoperato dai lavoratori dipendenti, è un'arma di pressione rivolta contro i datori di lavoro, in genere per ottenere migliori condizioni economiche o di lavoro.
Anche le altre forme di astensione dal lavoro sono comunque tutelate, ma tale tutela non si ritrova nell'art. 40, ma in altre parti della Costituzione, in relazione alle libertà di manifestazione del pensiero o associazione.
Questa impostazione, più volte ribadita dalla Corte Costituzionale, potrebbe essere messa in crisi dopo l'entrata in vigore della "Carta Sociale Europea" ratificata con legge n. 30\1999 che riconosce anche ai datori di lavoro la possibilità di intraprendere azioni collettive in caso di conflitti di interesse, "compreso il diritto di sciopero" .

Il Costituente ha immaginato un diritto di sciopero non assoluto, ma comunque da esercitarsi nell'ambito delle leggi che lo regolano, e quindi ha immaginato un sciopero "regolamentato" , ma è anche vero che una legge generale sul diritto di sciopero non è stata mai promulgata, e le limitazioni a tale diritto ( che spesso incide su diritti costituzionalmente garantiti, come quello della salute o della libera circolazione) si è avuta in via giurisprudenziale, essendo sostanzialmente fallite quelle forme di autoregolamentazione che i sindacati avevano tentato di darsi;
alla fine è intervenuto il legislatore che con la legge n. 146\1990 (modificata con la legge n. 83 del 2000) ha regolamentato lo sciopero, non in tutti i settori, ma solo nei servizi pubblici essenziali.

Al primo comma di detta legge sono definiti come servizi pubblici essenziali "quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione".
In questa legge sono definite le procedure da seguire in caso di sciopero in questi settori, le sanzioni, di natura disciplinare per chi viola i precetti della legge, (sanzioni che comunque non possono giungere sino al licenziamento) e l'istituzione di una commissione di garanzia dell'attuazione della legge, " al fine di valutare l'idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati" recita l'art. 12 della legge 146\1990.

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La libertà di iniziativa economica.

Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

L'art. 41 della Costituzione rappresenta uno di quei principi che sono stati più segnati dal trascorrere del tempo;
è infatti ancora attuale il principio secondo cui la l'iniziativa economica privata è libera, ma sembra ipotizzare, al secondo comma e soprattutto al terzo, una sorta di controllo su tale iniziativa che  "Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana", controllo che diviene più penetrante nel caso del terzo comma dove si prevede che la legge "determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali", ipotizzando quindi l'adozione di piani economici (i famosi "piani quinquennali") volti a rendere funzionale l'iniziativa economica privata  alla funzione sociale.
La nascita della Comunità Europea (basata invece su altri principi come la libera circolazione delle persone, capitali e lavoratori, e concorrenza) ha reso obsoleto l'art. 41 che può invece essere interpretato come contenente una sorta di riserva di legge implicita, nel senso che spetta al legislatore porre i limiti alla iniziativa economica privata che potrebbe svolgersi in contrasto con " l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana". 
I limiti possono comunque rinvenirsi nel divieto posto al datore di lavoro, di predisporre una organizzazione del lavoro che sia nociva per il lavoratore, o degradante, oppure nel controllo dell'inquinamento, o ancora alla disciplina delle autorizzazioni per particolari beni, come quelli farmaceutici.

Ulteriori limiti sono stati posti con l'istituzione della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (detta Antitrust), che vigila sulle distorsioni della concorrenza prodotte dal fatto che ci troviamo in un mercato di tipo oligopolistico, dove, abusi di posizione dominante , intese e concentrazioni, possono recare seri danni allo stesso mercato e ai consumatori, anche se questa, come altre Autorità, sono state istituite più sotto la spinta dell'ordinamento comunitario che in attuazione dell'art. 41.
Un altro articolo che qui ci interessa ( soprattutto in relazione al dirigismo economico dell'art. 41) è il 43 secondo cui:

Art. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

 

Questo articolo pone una riserva di legge in relazione al c.d. fenomeno delle "nazionalizzazioni" e delle "collettivizzazioni" dove addirittura si prevede che possano essere trasferite a "comunità di lavoratori o utenti" determinate categorie di imprese; nella realtà mentre le collettivizzazioni non si sono mai realizzare, le nazionalizzazioni hanno avuto più successo, creando una serie di imprese pubbliche in servizi essenziali , e quindi una serie di monopoli pubblici sulla energia, comunicazioni, che hanno condizionato, spesso negativamente, lo sviluppo economico del Paese; ormai il fenomeno è cessato, e si assiste ad una privatizzazione di tali aziende facendo così finire i regimi di monopolio pubblico.

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La proprietà privata.

Art. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

L'art. 42 si occupa della proprietà; sappiamo che dal punto di vista dei giusnaturalisti la proprietà è uno dei più importanti diritti propri dell'essere umano, e la Costituzione la riconosce e garantisce a tutti;
diritto fondamentale non vuol però dire diritto intoccabile, non vuol dire diritto che fa del proprietario una sorta di piccolo re nel suo territorio, anzi la tendenza storica, già dal codice napoleonico, è stata quella di riconoscerla e tutelarla, ma sempre nei limiti previsti dalla legge, e la Costituzione porta avanti questa tendenza già da un punto di vista della collocazione dello stesso articolo 42; non è posto, infatti, tra i rapporti civili, (artt. 13-28), ma tra i rapporti economici, ed inoltre non si fa più riferimento a questa come libertà involabile, come invece accadeva per l'art. 29 dello Statuto Albertino.

L'art. 42 parla, infatti di proprietà "pubblica o privata" sembrando creare una sorta di gerarchia privilegiando la proprietà pubblica; sappiamo che la disciplina di detta proprietà e demandata al codice civile (artt. 822 e ss.) e a numerose leggi speciali, da cui si evince che in molti casi "l'appartenenza" di un bene allo Stato o a un ente pubblico, produce anche un regime particolare di detto bene di solito di favore per l'ente pubblico o per lo Stato.

Una novità dell'art. 42 rispetto al tradizionale modo di intendere la proprietà sta nell'affermazione secondo cui la proprietà, oltre ad essere "riconosciuta" ( e qui tornano le idee del giusnaturalismo) e garantita dalla legge, che in sostanza la regola, deve anche svolgere una funziona sociale, la legge, infatti, deve svolgere tale compito;
 il diritto di proprietà ex art. 42 ha quindi doppio contenuto, egoistico e al tempo stesso sociale, ciò può essere inteso nel senso che il proprietario si vede garantito il suo diritto a condizione che questo diritto sia utile anche agli altri, alla comunità, realizzando quindi, anche un interesse pubblico; proprietà inutili o addirittura dannose  possono quindi essere oggetto di specifica regolamentazione legislativa senza escludere che si possa giungere anche alla espropriazione quando l'interesse pubblico lo esiga.

Osserviamo, poi, che la proprietà privata può essere espropriata per motivi di interesse generale e "salvo indennizzo"; questo indennizzo, però, non può essere considerato come una indennità, ma come il giusto prezzo, cioè al valore di mercato, e cioè deve fornire, come ha affermato la Corte Costituzionale, un ristoro serio in modo da non ledere il principio di eguaglianza.

Il punto più delicato del diritto di proprietà sta però nella proprietà terriera e immobiliare, ed infatti è noto che ormai non si può può parlare di un diritto di proprietà, ma di diversi diritti di proprietà a seconda del suo oggetto; di ciò se ne accorto anche il costituente che ha dedicato alla proprietà terriera uno specifico articolo il 44 secondo cui:

Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le Regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Le limitazioni alla proprietà terriera hanno anche una specifica copertura costituzionale, ma in generale la proprietà immobiliare è comunque soggetta a numerosi vincoli e limitazioni.

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