I conflitti di attribuzione

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Possono essere di due tipi:

1. conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato, tra poteri, quindi appartenenti allo stesso soggetto;
2. conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni o tra Regioni.

In questi casi non è in discussione una legge dello Stato o della Regione, ma si adisce la Corte Costituzionale per delimitare la sfera di attribuzioni dei poteri dello Stato o delle Regioni.

Conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato

Secondo l'art. 37 della l. 87\1953:

Il conflitto tra poteri dello Stato è risoluto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali

Bisogna notare, però, che tra i giudizi relativi ai poteri dello Stato non rientrano i conflitti di giurisdizione perché, sempre secondo l'art. 37 della citata legge,

Restano ferme le norme vigenti per le questioni di giurisdizione.

Ciò vuol dire che nei conflitti di giurisdizione rimane competente la Corte di Cassazione.

In relazione ai soggetti dell'azione il riportato art. 87 stabilisce che sono legittimati gli  " organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono".  Di conseguenza bisognerà verificare due condizioni:

1. quali siano i poteri dello Stato;

2. quali siano gli organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono.

In merito al primo punto sono poteri dello Stato:
1. il potere legislativo;
2. il potere esecutivo;
3. il potere giurisdizionale;
ed ancora, oltre i tre poteri tradizionali
4. Presidente della Repubblica;
5. Corte Costituzionale.
6. Cnel

In relazione agli organi legittimati nel giudizio relativo al conflitto di attribuzioni si osserva che poiché sono coinvolti soggetti che partecipano all'attività decisionale a vario titolo, non è forse possibile individuare a priori un elenco, tanto che è stata avanzata l'ipotesi che il concetto di potere dello Stato è molto vicino a quello di attribuzione, nel senso che sono da considerare "poteri dello Stato" tutti coloro cui sia affidata un'attribuzione direttamente o indirettamente riconducibile alla Costituzione, come ad es. i promotori del referendum abrogativo;

 Nei casi più comuni abbiamo questa situazione:

1. il potere legislativo ---> Senato e\0 Camera dei deputati, anche attraverso deliberazioni prese in commissione.
2. il potere esecutivo --->il Consiglio dei ministri, il Presidente del consiglio dei ministri, i singoli ministri, in quanto al vertice del ministero, il ministro della giustizia in relazione alle questioni relative alla giustizia.
3. il potere giurisdizionale ---> si tratta di un potere senza una netta struttura gerarchica, e, quindi, risulta difficile verificare quale sia l'organo che esprima la volontà del potere in via definiva; di conseguenza anche un singolo giudice potrà essere legittimato a partecipare al conflitto.
4. Presidente della Repubblica ---> lo stesso Presidente
5. Corte Costituzionale ---> la stessa Corte
6. Cnel ---> lo stesso Cnel

Nel caso in cui il conflitto sia tra organi appartenerti allo stesso potere (ad es. tra due ministri) la risoluzione del conflitto  dovrà trovarsi all'interno dello stesso potere (conflitto di competenza), ma comunque bisognerà guardare al caso concreto, cioè verificare se il conflitto interno sia comunque riconducibile a un conflitto di attribuzioni riconducibili alla Costituzione o a leggi costituzionali ( ad es. il Presidente del Consiglio revoca un ministro) o meno ( ad es. il ministro degli interni contesta  al ministro della giustizia la competenza ad occuparsi dell'ordine pubblico).

Oggetto del conflitto

Abbiamo due casi fondamentali:

1. Un organo rivendica un potere che è stato usurpato da altro organo ( c.d. vindicatio potestas - rivendicazione del potere usurpato);
2. Un organo usa un potere che gli è legittimamente riconosciuto, ma lo usa in modo tale da impedire o menomare l'uso di un altro potere spettante a diverso ( cattivo uso del potere, ad es. il Presidente della Repubblica immotivatamente non promulga una legge approvata dal Parlamento).

Il conflitto può essere determinato da un atto ma anche da un fatto come anche un'omissione, come nell'esempio riportato la mancata promulgazione da parte del Presidente della Repubblica.

L'interesse ad agire nasce dalla (lamentata) lesione concreta del potere, mentre non vi sarebbe tale interesse se lo stesso ricorrente si rivolgesse alla Corte Costituzionale paventando la possibilità del conflitto.

Il giudizio si articola in due fasi:

1. fase preliminare sulla ammissibilità del ricorso --->  La Corte decide con ordinanza in camera di consiglio sulla ammissibilità del ricorso ( art. 37 . l. 87\1953) dove si verificano i presupposti necessari all'azione, materia del conflitto e legittimazione dei ricorrenti.

2. giudizio di merito ---> si svolge tra i soggetti individuati nell'ordinanza che ammette il ricorso (se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza dichiara ammissibile il ricorso e ne dispone la notifica agli organi interessati art. 37 l. 87\1953).

Il conflitto di attribuzioni tra Sato e Regioni e tra Regioni

L'ipotesi è disciplinata dall'art. 39 l. 87\1953, secondo cui:

Se la Regione invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad un'altra Regione, lo Stato o la Regione rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza. Del pari può produrre ricorso la Regione la cui sfera di competenza costituzionale sia invasa da un atto dello Stato

Come si vede non si tratta di conflitti tra organi, ma tra enti diversi, tanto che si parla di conflitti intersoggettivi, in contrapposizione ai precedenti dove si parla di conflitti interorganici.

Il conflitto ha ad oggetto un qualsiasi atto dello Stato o della Regione, ma non gli atti legislativi dove vi è la previsione dell'art. 127 Cost.

Legittimati possono essere solo lo Stato o le Regioni, quindi, a differenza del caso precedente, si tratta di un giudizio a parti predeterminate.

L'oggetto del conflitto può riguardare l'usurpazione del potere o il cattivo uso dello stesso, come nel caso di conflitto tra i poteri dello Stato.

Il termine per produrre ricorso è di 60 gg. a decorrere dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato.

Il ricorso deve essere proposto per lo Stato dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato e per la Regione dal Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa.

Il ricorso per regolamento di competenza deve indicare come sorge il conflitto di attribuzione e specificare l'atto dal quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza, nonché le disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali che si ritengono violate, e l'esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione ovvero fra Regioni può essere in pendenza del giudizio, sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla Corte.

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