Giurisprudenza
Diritti della personalità
( riservatezza).
Corte europea
diritti dell'uomo Sez. II, 13-10-2015, n. 37428/06 Pronunciandosi
su un caso "turco" riguardante la fusione di un documentario
televisivo in cui il ricorrente, sig. Bremner, mostrato nell'atto di
promuovere le sue convinzioni cristiane evangeliche, veniva
descritto come un ambulante straniero della religione" impegnato in
attività segrete in Turchia, la Corte di Strasburgo ha ritenuto, in
particolare, che la diffusione dell'immagine del Bremner senza
accorgimenti che la sfuocassero, non poteva essere considerato come
un contributo ad un dibattito di interesse generale per la società,
indipendentemente dal grado di interesse pubblico sulla questione
del proselitismo religioso. E' stata, quindi, ritenuta violata la
disposizione dell'art. 8 della Convenzione e.d.u. con particolare
riferimento al diritto alla privacy dell'uomo. FONTI
Quotidiano Giuridico, 2015 nota di SCARCELLA
Corte europea
diritti dell'uomo Sez. III, 07-07-2015, n. 28005/12
Pronunciandosi su un caso riguardante quattro cittadini italiani, i
quali si erano lamentati per la decisione dell'autorità giudiziaria
di San Marino di ordinare il sequestro di documenti bancari presso
un istituto di credito (decisione assunta su richiesta delle
autorità italiane nel contesto di un'indagine penale per il reato di
riciclaggio di denaro), la Corte europea ha sottolineato che non vi
era alcun dubbio che documenti bancari contengono dati personali
riguardanti un individuo, a prescindere dal fatto che gli stessi
contengano informazioni sensibili, e indipendentemente da chi sia in
quel momento il soggetto che ne ha la custodia. Tali informazioni
sono quindi protette ai sensi dell'art. 8 Convenzione e.d.u.,
rientrando nella nozione di "vita privata". Inoltre, il diritto al
rispetto della segretezza della corrispondenza ai sensi dell'art. 8
viene qui in rilievo in quanto il decreto di sequestro ha riguardato
lo scambio di lettere ed e-mail. La Corte ha constatato che vi era
stata una mancanza di garanzie procedurali nel diritto di San
Marino, in quanto il ricorrente MN non era stato in grado di
impugnare la perquisizione ed il sequestro disposto nei suoi
confronti, dopo la sua esecuzione. Dato che M.N. non era stato
accusato di alcun illecito finanziario né era il custode dei dati
bancari, non aveva legittimazione per contestare il sequestro,
l'estrazione di copia e la successiva conservazione delle
informazioni recuperate dai suoi estratti conto bancari, assegni,
disposizioni fiduciarie ed e-mail. Infatti MN, che non era un
imputato nell'originario procedimento penale, era stato
significativamente svantaggiato rispetto agli imputati in tale
procedimento nonché rispetto a chi era il custode dei sui dati
bancari (l'istituto di credito o l'istituto fiduciario), i quali
sono legittimati ad impugnare i provvedimento di perquisizione e
sequestro. Ne era conseguito, dunque, che M.N. non aveva potuto
godere dell'effettiva tutela da parte del diritto interno. FONTI
Quotidiano Giuridico, 2015 nota di SCARCELLA
Sul diritto
all’istruzione.
Cons. Stato
Sez. VI, 24-09-2015, n. 4480 Una volta che il piano educativo
individualizzato abbia prospettato il numero di ore necessarie per
il sostegno scolastico dell'alunno che versa in una situazione di
handicap particolarmente grave, l'amministrazione scolastica ha il
dovere di assicurare l'assegnazione, in favore di quell'alunno, del
personale docente specializzato, anche ricorrendo, se del caso
all'attivazione di un posto di sostegno in deroga al rapporto
insegnante alunni, per rendere possibile la fruizione effettiva
del diritto, costituzionalmente protetto, dell'alunno disabile
all'istruzione, all'integrazione sociale e alla crescita, in un
ambiente favorevole allo sviluppo della sua personalità e delle sue
attitudini (L. n. 104/1992) (Riforma della sentenza del T.a.r.
Campania, Napoli, sez. VIII, n. omissis). FONTI De Agostini
Giuridica, 2015
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