Ci occupiamo dei diritti (e doveri) dei condomini, che derivano da questo tipo di comunione; in primo luogo è necessario stabilire qual è la misura del diritto di ogni singolo condomino sulle parti comuni dell’edificio, e per il primo comma dell’art. 1118:
Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene |
Il diritto che spetta al condomino sulle parti comuni è
irrinunciabile e
più grande è la singola unità immobiliare che si ha in proprietà solitaria, più
esteso sarà il diritto sulle parti comuni.
Questo, però, ha anche un “rovescio della medaglia” in merito alla ripartizione
delle spese per le parti comuni; dispone, infatti, il primo comma dell’art. 1123:
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione |
Non è possibile sottrarsi all’obbligo di contribuzione per
le spese sulle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso
dell’unità immobiliare di proprietà del condomino (art.1118 comma 3).
Si può, però rinunziare all’uso dell’impianto centralizzato per il
riscaldamento, sempreché non vi siano problemi tecnici per l’impianto, ma anche
in questo caso le spese di manutenzione straordinaria e di conservazione
dovranno essere comunque sopportate dal condomino che ha rinunziato al
riscaldamento centralizzato.
Mettendo a confronto il primo comma dell’art. 1118 e il primo comma dell’art.
1123, che abbiamo appena riportato, ricaviamo la regola secondo la quale chi ha
più diritti avrà anche più potere decisionale, ma dovrà sopportare anche una
maggior quota di spese sulle parti comuni.
Questa regola sulla ripartizione delle spese può avere delle deroghe per volontà
degli stessi condomini, oppure perché si tratta di cose destinate a servirli in
maniera diversa, o perché le parti comuni dell’edificio sono utilizzate in
maniera diversa.
Pensiamo a un edificio che ha più scale, la A e la B, come spesso accade; in tal
caso le spese per la manutenzione delle diverse scale sono a carico del gruppo
di condomini che ne trae utilità (art. 1123 comma 3).
L’art. 1124 si preoccupa di stabilire come devono essere ripartite le spese in
caso di manutenzione o sostituzione delle scale o ascensori.
Il primo comma dispone che: Le scale e gli ascensori sono mantenuti e
sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa
relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole
unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale
all'altezza di ciascun piano dal suolo”.
A questo punto, però, sembra esserci una sovrapposizione con quello che avevamo
visto prima; se infatti l’art. 1123 già aveva stabilito che le spese per
determinate parti comuni (le scale, ma anche gli ascensori o cortili) sono
sostenute solo dai condomini che ne traggono utilità, che senso ha ripetere la
regola nell’art. 1124, stabilendo che per scale e ascensori le spese sono
sostenute dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono?
In realtà si tratta di situazioni diverse; se un condominio ha due scale, la A e
la B, è chiaro che se c’è un problema alla scala A saranno i condomini di quella
scala che dovranno affrontare le spese ex art. 1123 ultimo comma. Ma nella scala
A ci saranno dei condomini che non utilizzano scale e ascensori, perché sono al
piano terra, mentre gli altri si servono di queste strutture, ed è allora giusto
che saranno loro a sostenere queste spese. Il primo comma dell’art. 1124 dispone
come dividere queste spese, specificando, come abbiamo visto, che ” La spesa
relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole
unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale
all'altezza di ciascun piano dal suolo”. Quindi ci sarà una quota fissa per
tutti e una variabile in relazione al piano abitato.
Altre regole particolari, in merito alla ripartizione delle spese sono previste
in caso di:
a) manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai
(art. 1125) dove le spese sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due
piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano
superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano
inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
b) lastrici solari di uso non comune a tutti condomini (art. 1126); in
tal caso i condomini che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per
un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri
due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di
questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o
della porzione di piano di ciascuno. Nel caso poi che un condomino abbia la
proprietà esclusiva dell’ultimo piano dell’edificio, può anche sopraelevare,
corrispondendo un’indennità ai condomini, sempre che sia previsto dal titolo e
gli altri condomini non si oppongano perché la sopraelevazione pregiudica
l'aspetto architettonico dell'edificio oppure diminuisce notevolmente l'aria o
la luce dei piani sottostanti. La sopraelevazione non sarà consentita quando si
metta in pericolo la staticità dell’edificio (art. 1127).
c) perimento dell’edificio totale o parziale per una parte che rappresenti i
tre quarti del suo valore (art. 1128); in questa particolare ipotesi
ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all'asta del suolo e dei
materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto. Se però è perita un parte
minore dei tre quarti, l’assemblea può deliberare la ricostruzione delle parti
comuni, e tutti i condomini dovranno partecipare alle spese, in proporzione dei
diritti sulle parti da ricostruire, ma queste spese possono essere coperte
dall’assicurazione sul fabbricato. Il condomino che non voglia partecipare alle
spese per la ricostruzione, è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi
diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne
sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto
dei condomini.
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