Deposito
(deposito irregolare)
definizione
art. 1766 c.c. |
Il deposito è il
contratto col quale una parte (depositario) riceve dall'altra
(depositante) una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla
in natura |
Come si vede, il depositario non deve far altro che custodire e restituire le
cose nello stesso stato in cui gli sono state consegnate.
Vediamo ora le posizioni delle parti:
posizione del depositario
|
si presume che
non ha diritto a controprestazione (art. 1767 c.c.) |
deve usare
nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768
c.c.) |
non può
servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri, senza
il consenso del depositante (art. 1770 c.c.) |
deve restituire
la cosa appena il depositante la richiede, salvo che sia convenuto
un termine
nell'interesse del depositario (art. 1771 c.c.) |
se il deposito
avviene nei magazzini generali, questi sono responsabili della
conservazione delle merci depositate(art. 1787 c.c.) |
se la cosa è
stata depositata anche nell'interesse di in terzo che ha comunicato
tale circostanza alle parti, il depositario non può restituirla al
depositante (art. 1773 c.c.) |
|
Consideriamo, ora, la posizione del depositante:
posizione del depositante
|
deve pagare il
compenso, se pattuito, al depositario e rimborsargli le spese che
quest'ultimo ha sostenuto per la custodia (art. 1781 c.c.) |
deve riprendersi
la la cosa nel luogo in cui doveva essere custodita e sopportare le
spese per la restituzione (art. 1774 c.c.) |
|
Consideriamo, infine, una forma particolare di deposito, il
deposito irregolare (art. 1782 c.c.)
La particolarità risiede nel fatto che il depositario non è tenuto a restituire
proprio le stesse cose, ma quando il deposito ha ad oggetto denaro o altre cose
fungibili,deve restituirne altrettante della stessa specie e qualità. Il
depositario diviene, quindi, al momento della consegna, proprietario delle cose
consegnategli. Si applicano le norme previste per il mutuo, essendo quest'ultimo
una forma di deposito irregolare.