Nozione |
i beni demaniali appartengono allo Stato o a enti territoriali minori come il Comune. Sono indicati nell’art. 822 c.c. e si distinguono in due categorie: 1. Beni del demanio necessario, che possono appartenere solo allo Stato; 2. Beni del demanio accidentale o eventuale, che possono appartenere allo Stato o ad altri enti territoriali, ma anche a soggetti diversi da questi ultimi. Tutti i beni demaniali sono sottoposti a un particolare regime giuridico, che consiste nella inalienabilità e nell’impossibilità di costituzione di diritti di terzi, se non nei casi e nei modi previsti dalla legge. |
Facciamo degli esempio per
individuare le due categorie di beni demaniali e pensiamo agli immobili
d’interesse storico. Questi possono appartenere anche a privati (come un antico
castello con tanto di fantasmi), ma se appartengono allo Stato sono beni
demaniali del demanio accidentale e quindi saranno sottoposti al regime giudico
de beni demaniali. I fiumi, invece, possono appartenere solo allo Stato, e sono
sottoposti al regime giuridico demaniale. I fiumi, quindi, fanno parte del
demanio necessario.
Vediamo allora come l’art.822 c.c. individua le due
categorie di beni.
Beni che fanno parte del demanio pubblico necessario: il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.
Beni che fanno parte del demanio pubblico eventuale o accidentale: se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.
Abbiamo parlato dei beni demaniali che appartengono allo Stato, ma ci sono anche beni che possono appartenere agli enti pubblici territoriali, come il Comune. Per i beni appartenenti alle Regioni ( a statuto speciale o ordinario) la regolamentazione è in leggi speciali.
Dei beni di Comuni e Province si occupa l’art. 824 c.c.
secondo cui: I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma
dell'articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al
regime del demanio pubblico.
Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.
I comuni e le province, quindi, possono essere anch’essi proprietari di beni che
fanno parte del demanio accidentale (non di quello necessario) e in tal
caso il regime giuridico di detti beni sarà quello del demanio.
Questi diritti reali dello Sato, però, potrebbero possedere
una particolare caratteristica, una particolare funzione: potrebbero
essere costituiti per l’utilità dei beni demaniali o conseguire fini d’interesse
corrispondenti a quelli a cui servono i beni demaniali. Pensiamo, ad esempio, a
una servitù costituita a favore di un bene demaniale. In questi casi anche tali
diritti hanno un particolare regime giuridico che è quello del demanio ( art.
825 c.c.).
Inalienabilità: i beni che fanno parte del demanio pubblico possono essere alienati solo nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.
Impossibilità di costituire diritti a favore di terzi su tali beni: di conseguenza non sarà possibile costituire diritti reali di godimento su tali beni, ipotecarli, usucapirli, pignorarli, ipotecarli, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
L’uso di questi beni è di regola attribuito ai privati mediante concessione amministrativa.
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