Decorrenza e inderogabilità della prescrizione

Secondo l'articolo 2935 codice civile,

la prescrizione comincia decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere

L'articolo del codice in poche parole esprime concetti abbastanza complessi; in primo luogo viene da chiedersi quando un diritto può essere fatto valere. Rispondiamo affermando che un diritto può essere fatto valere quando non si frappongono ostacoli legali al suo esercizio; se, ad esempio, un diritto è sottoposto a condizione sospensiva, è chiaro che non potrà esercitarsi fino a quando la condizione non sia avverata.
È evidente che la prescrizione, nel caso sopra riportato, comincerà decorrere dal giorno in cui si sia avverata la condizione. Non costituiscono, invece, impedimenti al decorso della prescrizione situazioni di fatto che impediscano al titolare del diritto di esercitarlo, come ad esempio l'ignoranza della sua esistenza.

Altra regola fondamentale in tema di prescrizione è quella espressa dall'articolo 2936 codice civile secondo cui:

è nullo ogni patto diretto modificare la disciplina legale della prescrizione

In altre parole le parti non possono accordarsi per limitare la prescrizione. Se così non fosse una siffatta clausola potrebbe essere sempre inserita in tutti i contratti svuotando, in pratica, l'istituto.

Completala regola dell'articolo 2936 il principio espresso dal successivo articolo 2937 codice civile secondo cui:

non può rinunziare alla prescrizione chi non può validamente disporne del diritto.
Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.
La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.

Com'è facile intuire una preventiva rinunzia alla prescrizione, equivale a modificarne la disciplina legale o, fatto ancora più grave, ad eliminare lo stesso istituto della prescrizione.
Non contrasta con il primo comma dell'articolo 2937 il secondo comma dello stesso articolo, secondo cui sarà possibile rinunziare alla prescrizione solo dopo che questa si sia compiuta; in altre parole potrebbe darsi che il diritto sia effettivamente estinto, ma il debitore in ossequio ad una sua regola morale, decida di adempiere lo stesso. Ciò può farlo rinunziando espressamente alla prescrizione, oppure dimostrando nei fatti la sua volontà di rinunzia come, ad esempio, il pagamento di un acconto.

Quasi a completare quanto esposto sopra, è la regola dell'articolo 2940 codice civile secondo cui:

non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto

Se, quindi, il debitore paga spontaneamente quanto doveva per un debito ormai prescritto, non potrà più chiedere al creditore la restituzione di quanto versato. La norma sembra esprimere una ipotesi di rinunzia tacita alla prescrizione, già vista nel caso precedente. In realtà sembra corretto inquadrarla nell'ipotesi di adempimento di obbligazione naturale oppure, come ritengono altri autori, trarrebbe il suo fondamento dalla concezione secondo cui la prescrizione non provocherebbe l'estinzione del diritto, ma solo la possibilità di paralizzarne la realizzazione.

Collegato a quest'argomento è l'ipotesi prevista dall'art. 2938 c.c.
La prescrizione trova la sua fonte nella legge e sembra portare all'estinzione all'automatica estinzione del diritto, tuttavia l'art. 2938 c.c. stabilisce che

il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione

In altre parole se anche la prescrizione si è maturata sarà sempre e solo il convenuto a dover sollevare la relativa eccezione, non potendolo fare il giudice di sua iniziativa. La regola dell'art. 2938 fa quindi sorgere dei dubbi sul fatto che la prescrizione sia effettivamente un modo di estinzione dei diritti. 
Potrebbe accadere, però, che il debitore non solleva l'eccezione di prescrizione, ma altre persone (ad es. un suo creditore o un terzo) abbiano interesse a che lui eccepisca l'avvenuta prescrizione.
A questi interessi provvede l'art. 2939 c.c. secondo cui la prescrizione può essere anche opposta dai creditori e da chiunque vi abbia interesse, quando il debitore convenuto in giudizio non la faccia valere, e lo stesso potere spetta anche nel caso in cui vi sia stata rinunzia.
In questo caso, allora, il creditore o il terzo si surrogheranno al debitore sollevando la relativa eccezione. 

Giurisprudenza 

L’art. 2935 dispone che la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ma questo momento non può coincidere con il momento in cui il soggetto sa di avere un diritto. Cosa diversa se si tratta di danno che non si è ancora manifestato (seconda massima), lì il termine decorre dalla manifestazione del danno cioè dalla sua conoscibilità.

Cass. civ. Sez. lavoro, 26-05-2015, n. 10828 (rv. 635661)
L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. FONTI CED Cassazione, 2015

Cass. civ. Sez. III, 25-05-2010, n. 12699
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, la prescrizione decorre non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo conoscibile, ossia dal momento in cui il danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato. (Cassa con rinvio, App. Roma, 03/12/2004)
FONTICED Cassazione, 2010
 

Sulla decorrenza del termine di prescrizione per gli illeciti da danno ambientale.

 Cass. civ. Sez. III, 22-04-2013, n. 9711
In tema di danno da inquinamento, trattandosi di illecito istantaneo con effetti permanenti, la condotta lesiva si esaurisce in un fatto destinato ad esaurirsi in una dimensione unitaria di concreta realizzazione (a prescindere dalla eventuale diacronia dei relativi effetti) onde la prescrizione del diritto al risarcimento del danno ad esso conseguente non può che iniziare a decorrere dal momento del fatto.
FONTI Ambiente e sviluppo, 2013, 10, 867 

 
Sulla decorrenza del termine di prescrizione per gli illeciti istantanei con effetti permanenti.

Cass. civ. Sez. III, 28-05-2013, n. 13201.
La mera protrazione degli effetti negativi derivanti da una condotta illecita integra un illecito istantaneo ad effetti permanenti e non già un illecito permanente, per il quale soltanto è configurabile un diritto al risarcimento che sorge in modo continuo e che in modo continuo si prescrive, se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si produce. (Fattispecie in tema di diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento della disponibilità di un fondo, in ragione della conclusione di un contratto in frode alla legge da parte degli autori dell'illecito). (Rigetta, App. Brescia, 04/12/2006)
FONTI  CED Cassazione, 2013

Sulla rinuncia tacita alla prescrizione.

 Cass. civ. Sez. III, 29-11-2012, n. 21248

Perché sussista una rinunzia tacita alla prescrizione occorre che nel comportamento del debitore sia insita la volontà inequivocabile del medesimo di non avvalersi della causa estintiva del diritto altrui;
il relativo accertamento rientra nei poteri del giudice di merito, e non è censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che potesse qualificarsi come rinuncia alla prescrizione il rifiuto, opposto da un assicuratore privato, di pagamento dell'indennizzo per motivi diversi dal decorso del termine di prescrizione). (Rigetta, App. Napoli, 10/03/2006)
FONTI CED Cassazione, 2012 

Sull’eccezione di prescrizione.

 Cass. civ. Sez. II, 15-04-2014, n. 8735
Ai sensi dell'art. 2938 c.c. l'eccezione di prescrizione non è rilevabile d'ufficio e, quindi, è onere della parte interessata sollevarla e provare il perfezionarsi della scadenza temporale prevista dalla legge. Il debitore eccipiente deve solo dimostrare l'avvenuto decorso del termine temporale, mentre il creditore ha l'onere di provare la mancata soddisfazione del credito.
Le modalità procedurali specifiche per adempiere a tale onere probatorio, ai sensi dell'art. 2960 c.c. , sono due: il creditore può avvalersi dell'ammissione, fatta in giudizio dalla controparte, circa la mancata estinzione dell'obbligazione, oppure può deferire il cosiddetto giuramento decisorio.
FONTI Notariato, 2014, 5, 544 

Non si può rinunciare alla prescrizione (se non dopo che si sia maturata).

Cass. civ. Sez. V, 05-12-2014, n. 25764
La disciplina legale della prescrizione inerisce all'ordine pubblico ed è sottratta al potere dispositivo delle parti e le cause di sospensione della prescrizione, sia se contenute nel c.c. (art. 2941 c.c.) che in altre leggi, integrano disposizioni di carattere eccezionale, a norma dell'art. 14 preleggi, con la conseguenza che non sono suscettibili di applicazione oltre i casi e i tempi in esse considerate.
FONTI De Agostini Giuridica, 2014

 

 

nota di approfondimento

Abbiamo visto che la prescrizione comincia decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; si è parlato di " diritto " in maniera generica; ma noi sappiamo che esistono diverse categorie di diritti soggettivi, i diritti reali e i diritti di credito, ad esempio.
In questi casi da che momento incomincerà a decorrere prescrizione?
Per i diritti di credito bisogna in primo luogo accertare se era stato fissato un termine di scadenza; in questi casi la prescrizione comincerà a decorrere dal giorno in cui la prestazione poteva essere richiesta. Se invece non era stato fissato alcun termine per l'adempimento, la prescrizione decorrerà dal giorno stesso in cui è nata l'obbligazione. Ciò perché, in ossequio al principio generale, in mancanza di termine la prestazione è esigibile in qualsiasi momento dal creditore.
Per i diritti reali (escluso ovviamente il diritto di proprietà) la prescrizione comincia decorrere dal giorno in cui il titolare del diritto abbia abbia cessato di esercitarlo . Se, ad esempio, era costituita una servitù di passaggio discontinua, il diritto comincerà a prescriversi dall'ultimo giorno in cui l'avente diritto è passato sul fondo servente.
Se, infine, consideriamo i casi di prestazioni periodiche (tipiche quelle che scaturiscono da contratti di somministrazione) la prescrizione comincerà a decorrere dalla scadenza prevista per il pagamento della singola prestazione.

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