Decorrenza e inderogabilità della prescrizione |
Secondo l'articolo 2935 codice civile,
la prescrizione comincia decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere |
L'articolo del codice in poche parole esprime concetti abbastanza complessi;
in primo luogo viene da chiedersi quando un diritto può essere fatto valere. Rispondiamo
affermando che un diritto può essere fatto valere quando non si frappongono
ostacoli legali al suo esercizio; se, ad esempio, un diritto è sottoposto a
condizione sospensiva, è chiaro che non potrà esercitarsi fino a quando la
condizione non sia avverata.
È evidente che la prescrizione, nel caso sopra riportato, comincerà decorrere
dal giorno in cui si sia avverata la condizione. Non costituiscono, invece,
impedimenti al decorso della prescrizione situazioni di fatto che impediscano al
titolare del diritto di esercitarlo, come ad esempio l'ignoranza della sua
esistenza.
Altra regola fondamentale in tema di prescrizione è quella espressa dall'articolo 2936 codice civile secondo cui:
è nullo ogni patto diretto modificare la disciplina legale della prescrizione |
In altre parole le parti non possono accordarsi per limitare la prescrizione. Se così non fosse una siffatta clausola potrebbe essere sempre inserita in tutti i contratti svuotando, in pratica, l'istituto.
Completala regola dell'articolo 2936 il principio espresso dal successivo articolo 2937 codice civile secondo cui:
non può rinunziare alla prescrizione chi non può
validamente disporne del diritto. |
Com'è facile intuire una preventiva rinunzia alla prescrizione,
equivale a modificarne la disciplina legale o, fatto ancora più grave, ad
eliminare lo stesso istituto della prescrizione.
Non contrasta con il primo comma dell'articolo 2937 il secondo comma dello
stesso articolo, secondo cui sarà possibile rinunziare alla prescrizione solo
dopo che questa si sia compiuta; in altre parole potrebbe darsi che il diritto
sia effettivamente estinto, ma il debitore in ossequio ad una sua regola morale,
decida di adempiere lo stesso. Ciò può farlo rinunziando espressamente alla
prescrizione, oppure dimostrando nei fatti la sua volontà di rinunzia come, ad
esempio, il pagamento di un acconto.
Quasi a completare quanto esposto sopra, è la regola dell'articolo 2940 codice civile secondo cui:
non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto |
Se, quindi, il debitore paga spontaneamente quanto doveva per un debito ormai prescritto, non potrà più chiedere al creditore la restituzione di quanto versato. La norma sembra esprimere una ipotesi di rinunzia tacita alla prescrizione, già vista nel caso precedente. In realtà sembra corretto inquadrarla nell'ipotesi di adempimento di obbligazione naturale oppure, come ritengono altri autori, trarrebbe il suo fondamento dalla concezione secondo cui la prescrizione non provocherebbe l'estinzione del diritto, ma solo la possibilità di paralizzarne la realizzazione.
Collegato a quest'argomento è l'ipotesi prevista dall'art. 2938
c.c.
La prescrizione trova la sua fonte nella legge e sembra portare all'estinzione
all'automatica estinzione del diritto, tuttavia l'art. 2938 c.c. stabilisce che
il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione |
In altre parole se anche la prescrizione si è maturata sarà
sempre e solo il convenuto a dover sollevare la relativa eccezione, non
potendolo fare il giudice di sua iniziativa. La regola dell'art. 2938 fa quindi
sorgere dei dubbi sul fatto che la prescrizione sia effettivamente un modo di
estinzione dei diritti.
Potrebbe accadere, però, che il debitore non solleva l'eccezione di
prescrizione, ma altre persone (ad es. un suo creditore o un terzo) abbiano
interesse a che lui eccepisca l'avvenuta prescrizione.
A questi interessi provvede l'art. 2939 c.c. secondo cui la prescrizione può
essere anche opposta dai creditori e da chiunque vi abbia interesse, quando il
debitore convenuto in giudizio non la faccia valere, e lo stesso potere spetta
anche nel caso in cui vi sia stata rinunzia.
In questo caso, allora, il creditore o il terzo si surrogheranno al debitore
sollevando la relativa eccezione.
Giurisprudenza L’art. 2935 dispone che la
prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può
essere fatto valere ma questo momento non può coincidere con il momento
in cui il soggetto sa di avere un diritto. Cosa diversa se si tratta di
danno che non si è ancora manifestato (seconda massima), lì il termine
decorre dalla manifestazione del danno cioè dalla sua conoscibilità. Cass. civ. Sez.
lavoro, 26-05-2015, n. 10828 (rv. 635661) Cass. civ. Sez.
III, 25-05-2010, n. 12699
Sulla decorrenza del termine
di prescrizione per gli illeciti da danno ambientale.
Cass. civ. Sez. III, 28-05-2013, n. 13201.
Sulla rinuncia tacita alla
prescrizione. Perché sussista
una rinunzia tacita alla prescrizione occorre che nel comportamento del
debitore sia insita la volontà inequivocabile del medesimo di non
avvalersi della causa estintiva del diritto altrui;
Sull’eccezione di
prescrizione.
Non si può rinunciare alla
prescrizione (se non dopo che si sia maturata).
Cass. civ. Sez. V, 05-12-2014, n. 25764
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Abbiamo visto che la prescrizione comincia decorrere dal
giorno in cui il diritto può essere fatto valere; si è parlato di "
diritto " in maniera generica; ma noi sappiamo che esistono diverse
categorie di diritti soggettivi, i diritti reali e i diritti di credito, ad
esempio.
In questi casi da che momento incomincerà a decorrere prescrizione?
Per i diritti di credito bisogna in primo luogo accertare se era stato fissato
un termine di scadenza; in questi casi la prescrizione comincerà a decorrere
dal giorno in cui la prestazione poteva essere richiesta. Se invece non era
stato fissato alcun termine per l'adempimento, la prescrizione decorrerà dal
giorno stesso in cui è nata l'obbligazione. Ciò perché, in ossequio al
principio generale, in mancanza di termine la prestazione è esigibile in
qualsiasi momento dal creditore.
Per i diritti reali (escluso ovviamente il diritto di proprietà) la
prescrizione comincia decorrere dal giorno in cui il titolare del diritto abbia
abbia cessato di esercitarlo . Se, ad esempio, era
costituita una servitù di passaggio discontinua, il diritto comincerà a
prescriversi dall'ultimo giorno in cui l'avente diritto è passato sul fondo
servente.
Se, infine, consideriamo i casi di prestazioni periodiche (tipiche quelle che
scaturiscono da contratti di somministrazione) la prescrizione comincerà a
decorrere dalla scadenza prevista per il pagamento della singola prestazione.
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