Principi e definizioni generali. |
(Articoli da 1 e 2 del codice). Cominciamo con la prima e importante puntualizzazione, a chi si applica la disciplina del codice?
È l’art. 1 che ci indica i soggetti destinatari del codice:
Come si vede il codice, si potrebbe dire, si applica a tutti i debitori, escludendo lo Stato e gli enti pubblici.
Il codice sostituisce le discipline precedenti, ma ci sono una serie di normative che non sono abrogate dal codice, anzi a volte anche confermate con modifiche rispetto al passato e sono:
a) amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Se la crisi o l'insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate
dal codice;
b) la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 293 del codice. Qui si specifica che queste disposizioni si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
c) le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche.
Vediamo le definizioni più importanti del codice.
Ai fini del codice si intende per:
a) «crisi»: lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; ( art. 2 comma 1 lett. a mod. dal d.lgs. 83\2022);
Come si vede si infine giunti a definire cosa sia lo stato di crisi, una sorta di fase economico finanziaria che può probabilmente portare all’insolvenza, questa situazione varia, ovviamente tra debitore e debitore, ma per le imprese si manifesta in una crisi di liquidità, o meglio con la situazione in cui le previsioni degli incassi futuri potrebbero non essere adeguati a coprire le future obbligazioni. Si è poi introdotto un limite temporale circa la probabile durata di questo stato di crisi. Si noti come questa definizione sia derivata dalla scienza aziendalistica e ciò in conformità con la legge delega (art. 2 lett. c).
b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; torneremo su questa fondamentale definizione.
c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del
consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore
agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di
ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale oppure a
liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste
dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
d)
«impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti
requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura
della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia
adottato a norma dell'articolo 348.
e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società
appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI
del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli
sociali.
h) «gruppo di imprese»: l’insieme delle società, delle imprese e degli
enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli
2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla
direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a
tal fine si presume, salvo prova contraria, che l’attività di direzione e
coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente
tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le
controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto
( art. 2 comma 1 lett. h mod. dal d.lgs. 83\2022).
m) «centro degli interessi principali del debitore» (COMI): il luogo in
cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai
terzi.
m-bis) «strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza»: le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi;
La lettera m-bis che dà questa definizione è stata introdotta dal d.lgs.
83\2022. Come si vedrà questi strumenti sono considerarti in molte parti del
codice, giustamente si è deciso di definirli in via generale modificando le
singole definizioni usate in precedenza.
n) «albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese»: l’albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall’art. 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti dal presente codice;
o) «professionista indipendente»: il professionista incaricato dal debitore nell’ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti.
o-bis) «esperto»: il soggetto terzo e indipendente, iscritto nell’elenco di cui all’art. 13, comma 3 e nominato dalla commissione di cui al comma 6 del medesimo art. 13, che facilita le trattative nell’ambito della composizione negoziata;
p) «misure protettive»: le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza anche prima dell’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza;
q) «misure cautelari»: i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza;
r) «classe di creditori»: insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei;
s) «domicilio digitale»: il domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
t) OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice. Questi organismi, come i successivi, sono destinati a svolgere un ruolo fondamentale nel meccanismo del codice.
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