(Articoli da
7 a 11)
Gli articoli da 7 a 11 del codice indicano i
principi di carattere processuale delle procedure in esso previste.
Questi principi si aggiungono a quelli costituzionali previsti per il
processo cui non possono derogare; mi limiterò ad elencarli, rimandano
alla lettura dei singoli articoli per un ulteriore approfondimento.
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Principio della trattazione
unitaria, dell’urgenza, e della priorità della trattazione delle
domande di regolazione della crisi o dell'insolvenza (art. 7);
- Principio
della durata non eccessiva delle misure protettive: la durata
complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello
strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o alla
apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo,
anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o
proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all’articolo
18. (art. 8);
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Principio della generale inapplicabilità della sospensione feriale
dei termini;
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Principio del patrocinio del
difensore;
- Applicazione
del processo telematico:
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Applicazione della
giurisdizione italiana anche per le controversie che derivano dalla
procedura, fatte salve le
convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione europea.
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