I principi processuali della procedura

(Articoli da 7 a 11)

Gli articoli da 7 a 11 del codice indicano i principi di carattere processuale delle procedure in esso previste. Questi principi si aggiungono a quelli costituzionali previsti per il processo cui non possono derogare; mi limiterò ad elencarli, rimandano alla lettura dei singoli articoli per un ulteriore approfondimento.

  • Principio della trattazione unitaria, dell’urgenza, e della priorità della trattazione delle domande di regolazione della crisi o dell'insolvenza (art. 7);
  • Principio della durata non eccessiva delle misure protettive: la durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all’articolo 18. (art. 8);
  • Principio della generale inapplicabilità della sospensione feriale dei termini;
  • Principio del patrocinio del  difensore;
  • Applicazione del processo telematico:
  • Applicazione della giurisdizione italiana anche per le controversie che derivano dalla procedura, fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione europea.

 

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