Obblghi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza

 

Gli articoli 3, 4 e 5 del codice trattano dei doveri dei soggetti coinvolti nelle procedure previste per la regolazione della crisi o dell’insolvenza.

Si distinguono doveri dei debitori, doveri delle parti coinvolte nelle procedure (debitori e creditori) e, infine, i doveri e le prerogative delle autorità preposte. Il citato articolo introduce un obbligo a carico dell’imprenditore e cioè quello di prendere misure adeguate e avere degli assetti per una rilevazione tempestiva della crisi d’impresa.

Si distinguono, in proposito, le diverse categorie di imprenditori.

1. L’imprenditore individuale: deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

2. L’imprenditore collettivo: deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.

L’articolo  3 ha puntualizzato gli scopi delle misure e degli assetti che mettono in grado di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa, per esempio rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;

Il legislatore, però, non si è fermato qui, perché ha voluto dare all’imprenditore un’ulteriore guida che gli serva per interpretare i “segnali” che possono far prevedere tempestivamente l’emersione della crisi e possiamo ricordare l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni.

L’art. 4 si occupa invece dei doveri delle parti, cioè del debitore e dei creditori nelle procedure di regolazione della crisi e durante le trattative che le precedono.

Si ribadisce l’obbligo generale di correttezza e buona fede, mi si puntualizzano in che cosa consistano questi obblighi, vediamone alcuni.  Il debitore deve illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente e gestire il patrimonio o l’impresa durante i procedimenti nell’interesse prioritario dei creditori, rappresentare correttamente la propria situazione all’esperto incaricato, ai creditori e agli altri soggetti interessati negli strumenti di regolazione della crisi.

Vediamo ora alcuni doveri che incombono sui creditori che devono collaborare lealmente con il debitore, con l’esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall’autorità giudiziaria e amministrativa e di rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.

Doveri incombono anche sulle autorità e sono:

a) Trasparenza efficienza e rotazione delle nomine. b) Trattazione prioritaria delle controversie e controllo sulla efficienza e trasparenza delle nomine da parte dell’autorità giudiziaria.

 

Pubblicazione delle informazioni e economicità delle procedure

(Artt. 5 bis e 6) 

 

È stabilito che, in relazione alla pubblicazione delle informazioni, nei siti istituzionali del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico sono pubblicate informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti per la anticipata emersione della crisi, sugli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e sulle procedure di esdebitazione previsti dal presente codice e dalle leggi speciali dettate in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa. Queste informazioni sono inserite in apposita sezione dei siti internet dedicata alla crisi d’impresa, facilmente accessibile e di agevole consultazione.

Nei siti internet appena considerati devono essere anche reperibili delle particolari liste di controllo (art. 5 bis comma 2) il cui contenuto deve essere indicato con decreto dirigenziale indicato nell’art. 13 del codice.

La lista di controllo di cui ci stiamo occupando deve essere particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, e contiene indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento

Passiamo ora alla prededucibilità dei crediti cioè crediti che vanno soddisfatti prima di altri.

L’art. 6 indica in generale quali sono i  crediti prededucibili, cui si vanno a aggiungere altri crediti prededucibili indicati in specifiche disposizioni di legge possiamo ricordare, tra gli altri,  i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento e i crediti professionali sorti nelle diverse procedure.

 

 

Manuale della crisi d'impresa e dell'insolvenza, versione completa e di sintesi
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