Giurisidizione e competenzaIl primo problema da risolvere in un qualsiasi processo è stabilire se il giudice italiano ha giurisdizione e poi quale tipo di giudice dovrà occuparsi del processo. La giurisdizione per gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza del giudice italiano si radica (fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea) se il debitore ha in Italia il suo centro degli interessi principali, ma anche quando l’imprenditore ha all’estero il suo centro degli interessi principali, anche se è stata aperta analoga procedura all'estero, quando ha una dipendenza in Italia (art. 26). Il trasferimento del centro degli interessi all’estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell’anno antecedente il deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza Come si vede il concetto fondamentale per stabilire la giurisdizione del giudice italiano, nei confronti dell’imprenditore, è il centro degli interessi principali del debitore, con l’eccezione dell’esistenza di una dipendenza in Italia di un imprenditore che abbia all’estero tale centro d’interessi. L’esistenza di una dipendenza radica la giurisdizione del giudice italiano. Ma cos’è il centro degli interessi principali del debitore? Riportiamone la definizione così come risulta, nell’art. 2. lett. m) del codice. Centro degli interessi principali del debitore (COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. Questa definizione è importante, e nuova. In effetti si scavalcano le definizioni spesso formali (come il domicilio, la sede) dando invece la preferenza a fattori di natura sostanziale, cioè il luogo dove il debitore gestisce in suoi interessi in modo abituale ( cioè non occasionale) e soprattutto riconoscibile dai terzi. Ciò chiarito, il giudice che dovrà materialmente occuparsi delle procedure è il giudice civile, e cioè il tribunale civile e ciò lo scopriremo nel successivo paragrafo sulla competenza. Come ogni buon studioso di diritto processuale sa, dopo la determinazione della giurisdizione viene quella della competenza. L’art. 27 indica chi è il giudice competente per materia e territorio, e questo giudice è il tribunale, per la precisione la sezione specializzata del tribunale, c.d. tribunale delle imprese (tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168) o il tribunale ordinario. L’art. 27 non fa alcun riferimento alla competenza per valore. La competenza per materia determina anche quella per territorio, che quindi vanno considerate insieme. Abbiamo due ipotesi. Primo caso (art. 27 comma 1), competenza del tribunale delle imprese. È competente per i procedimenti di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi d’imprese di rilevante dimensione. La competenza per territorio è del tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese (il tribunale delle imprese) è individuata a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali. Secondo caso (art. 27 comma 2): per i procedimenti di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli che abbiamo visto nel primo caso, e quindi diversi da quelli relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi d’imprese di rilevante dimensione. In questo secondo caso è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. Si capisce che questo secondo caso assorbirà la gran parte delle procedure. L’art. 27 al terzo comma indica poi una serie di presunzioni relative al luogo dov’è posto il centro degli interessi principali del debitore in modo da semplificare la determinazione del giudice competente per territorio tra cui ricordiamo per la persona fisica esercente attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale; per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta con riguardo al legale rappresentante. Il centro degli interessi principali radica quindi la competenza, ma cosa accade ai fini della competenza se questo centro d’interessi cambia? Succede che sarà competente per territorio un altro tribunale, ma bisognerà vedere anche quando c’è stato il trasferimento e secondo l’art. 28: “Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell’anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale”.
Incompetenza
Ci occupiamo ora dell’incompetenza del tribunale adito e vediamo cosa accade, nel caso in cui il tribunale si sia dichiarato incompetente. Decisione sulla competenza: la decisione è presa con ordinanza. Posizione del tribunale dichiarato competente dall’ordinanza: l'ordinanza è trasmessa in copia al tribunale dichiarato competente, con gli atti del procedimento. Il tribunale dichiarato competente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 c.p.c., dispone la prosecuzione del procedimento pendente, dandone comunicazione alle parti. L’art. 32 si occupa della competenza sulle azioni processuali che derivano dall’apertura delle procedure di liquidazione, una competenza per materia attrattiva, perché questo tribunale è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore. Potrebbe darsi, infine, che è stata proposta davanti al tribunale di cui stiamo parlando una domanda relativa a un azione che deriva dalle procedure di liquidazione, ma il tribunale ritiene di essere incompetente, perché ritiene che questa domanda non derivava dalle procedure di liquidazione. In tal caso il tribunale assegna un termine di trenta giorni alla parte interessata per riassumere la causa davanti al giudice competente ex art. 50 c.p.c. , mentre la causa originaria sarà cancellata dal suo ruolo.
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