Inziativa per l'accesso agli strumenti per la regolazione della crisi o dell'insolvenza e relative procedureCome già detto, seguendo i principi della legge delega (art. 2 lett. d) il codice costruisce un’unica disciplina procedurale per la regolazione della crisi e dell’insolvenza. In primo luogo è necessario individuare chi sono i soggetti che possono rivolgersi al tribunale e sarà poi necessario distinguere secondo i tipi di procedura. In generale è stabilito il principio (art. 37) che il debitore può prendere l’iniziativa per ottenere l’accesso a una qualsiasi strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza e la domanda deve essere proposta con ricorso al tribunale competente. Quindi il debitore è sempre legittimato a depositare il ricorso per qualsiasi procedura. Ma per la liquidazione giudiziale vi sono altri soggetti legittimati, oltre al debitore. Iniziativa per la procedura di liquidazione giudiziale (art. 38): a) il p.m. deve presentare ricorso al tribunale
tutte le volte in cui ha notizia di uno stato d’insolvenza; b) possono depositare il ricorso, oltre al p.m. gli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, uno o più creditori. Quindi riepilogando la domanda per la liquidazione giudiziale si propone con ricorso da parte di: 1) Debitore; 2) Pubblico ministero; 3) Organi e autorità amministrative che hanno funzioni di controllo sulle società; 4) Uno o più creditori. Soffermiamoci sul debitore. L’art. 39 indica gli obblighi del debitore quando chiede l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza e tra in tanti possiamo ricordare, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi e ancora con l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.
Procedimento unitario per l’accesso agli strumenti di regolazione della
crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale.
La domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi o
dell’insolvenza
e alla liquidazione giudiziale
La domanda, cui si può anche rinunciare con la conseguente estinzione del procedimento, si propone con ricorso al tribunale un tutti casi opera in composizione collegiale (art. 40), ma vediamo le caratteristiche del ricorso; Caratteristiche del ricorso:
Depositato il ricorso per una delle procedure, sarà necessaria una seconda fase, quella della pubblicità e delle notifiche; cominciamo dal caso in cui la domanda sia stata depositata dal debitore (art. 40 art. 3). Domanda proposta dal debitore. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L’iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell’eseguire l’iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda, unitamente ai documenti allegati, è poi trasmessa al pubblico ministero. Tuttavia nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano Domanda
proposta dal creditore o da coloro che hanno funzioni di controllo e di
vigilanza sull’impresa o dal pubblico ministero. In questi casi il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell’ufficio, all’indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L’esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Il codice all’art. 40 sembra quindi aver regolato tutti i casi in cui si voglia proporre un domanda per uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza oltre che per la liquidazione giudiziale, ma in realtà possono aversi anche altre ipotesi non infrequenti nella realtà, e cioè quando queste procedure sono già aperte e si vuole intervenire con nuove domande, come fare? Si considerano due casi. a) Pende un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza e si intende chiedere la liquidazione giudiziale: la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta nel medesimo procedimento e fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell’articolo 37, comma 1, e nel rispetto degli obblighi di cui all’articolo 39. Se la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta separatamente il tribunale la riunisce, anche d’ufficio, al procedimento pendente. b) Pende la liquidazione giudiziale introdotta da un soggetto diverso dal debitore e si vuole chiedere l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza: la domanda è proposta, con ricorso ai sensi dell’articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all’articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche d’ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale. Il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza è proposta all’esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 17, comma 8. Come si è visto bisogna allegare alla domanda una
corposa documentazione e non sempre il debitore ha il tempo materiale
per procurarsela. Per questo motivo l’ art. Il codice dopo essersi occupato in generale dell’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e della liquidazione giudiziale si occupa in particolare del concordato preventivo agli articoli 46, 47 e 48. Le regole che stiamo per vedere relative al concordato preventivo riguardano tre fattispecie: 1) Effetti della domanda di accesso concordato preventivo, art. 46; 2) Apertura del concordato preventivo, art. 47; 3) Procedimento di omologazione, art. 48. E poi? E poi all’art. 49 il codice comincia ad occuparsi della liquidazione giudiziale sempre in riferimento alle fasi iniziali. Il debitore ha depositato una domanda per l’accesso al concordato preventivo secondo le regole generali viste in precedenza magari riservandosi di depositare successivamente i documenti ex art. 44. Il problema che affronta l’art. 46 fa riferimento agli atti d’impresa che può compiere il debitore. Dalla lettura dell’art. 46 si evince che dal deposito della domanda e fino all’apertura del concordato preventivo il debitore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione, ma per quelli di straordinaria amministrazione sono necessarie due condizioni: a) devono essere urgenti; b) devono essere autorizzati dal tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci e il tribunale dispone anche la revoca del decreto di cui all'articolo 44, comma 1 relativo alla concessione dei termini per il deposito successivo dei documenti. Riassumiamo il tutto nel seguente schema.
Ammettiamo che il tribunale abbia compiuto le verifiche sulla situazione rappresentata dal debitore e quindi potrà pronunciare il decreto con cui, in sostanza, ammette il debitore al concordato preventivo. In particolare nel decreto il tribunale: a) nomina il giudice delegato; b) nomina ovvero conferma il commissario giudiziale; c) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l’efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l’espressione del voto dei creditori, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi, e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori; d) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale. Il decreto è poi pubblicato ex art. 45. A tutela del debitore è poi previsto che il tribunale se ritiene di non ammettere il concordato invece di dichiararlo subito inammissibile il può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se decide per l’inammissibilità il relativo decreto è reclamabile dinanzi alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Viene da chiedersi se è possibile riproporre domanda di concordato preventivo che sia stata respinta: sì ma solo dopo che sia scaduto il termine per il reclamo e si adducano mutamenti di circostanze.
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