Disposizioni relative ai gruppi di imprese.

 

 Disposizioni relative ai gruppi di imprese.

Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo. 

Gli articoli da 284 a 286 si occupano della regolazione della crisi o insolvenza del gruppo, in riferimento al concordato e agli accordi di ristrutturazione dei debiti. Il gruppo di imprese è definito dall’ art. 2 comma 1 lett. h). Quindi abbiamo un gruppo d’imprese, e ci interessa ora stabilire che disciplina applicare nel caso in cui si voglia applicare uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza di cui ci siamo già ampiamente occupati. Diciamo subito che il codice non detta una disciplina speciale per questi casi, ma una disciplina integrativa e parzialmente derogatoria rispetto alla disciplina generale già vista.

Vediamo, quindi, in primo luogo quando il gruppo può accedere alla disciplina degli accordi della regolazione della crisi o dell’insolvenza.

1) richiesta di concordato preventivo (art. 40) da parte di tutto o parte di un gruppo:  più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo  gruppo  e  aventi  ciascuna  il  centro   degli interessi principali nello Stato italiano possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo di cui all'articolo 40 con un piano unitario o con piani  reciprocamente  collegati  e interferenti, ma resta  ferma  l'autonomia  delle  masse  attive  e passive delle singole imprese.

2) richiesta di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 ( gli accordi di ristrutturazione dei debiti), 60 (accordi di ristrutturazione agevolati) e 61 (accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa): anche in questo caso più imprese appartenenti a un medesimo gruppo e aventi tutti il centro principale dei propri interessi nello Stato italiano possono con un unico ricorso accedere alle procedure di omologazione appena citate, ma resta  ferma  l'autonomia  delle  masse  attive  e passive delle singole imprese.

A questo punto ci si potrebbe chiedere come mai scegliere la strada comune al posto di quella individuale per ogni impresa. Perché è più conveniente per i creditori. Per il quarto comma dell’art. 284, infatti, la domanda di accesso o la richiesta di omologazione degli accordi di ristrutturazione  deve  contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore  convenienza,  in  funzione del migliore soddisfacimento dei  creditori  delle  singole  imprese, della  scelta  di  presentare  un   piano   unitario   oppure piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un  piano  autonomo per  ciascuna  impresa.   Sempre il comma 4 dell’art. 284 dispone che il piano  o  i  piani presentati  quantificano il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del  gruppo,  anche  per  effetto  della  sussistenza   di   vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente  prevedibili,  derivanti  dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.

Come si vede vi deve essere rispetto alla domanda presentata da una singola impresa una maggiore convenienza, ma non per tutti i creditori delle imprese del gruppo coinvolte ma rispetto ai creditori di ogni impresa.  Venendo di nuovo al contenuto della domanda, questa deve fornire informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli  partecipativi  o contrattuali esistenti tra le imprese e indicare  il  registro  delle imprese o i registri delle imprese in  cui  è  stata  effettuata  la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis  del  codice  civile. 

Il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato  al ricorso unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente, per l'accesso  al   concordato   preventivo o agli    accordi   di ristrutturazione.  Come si vede tutto si basa sulla presentazione di particolari piani, un piano unitario o piani reciprocamente collegati e interferenti. Questi piani rivolti ai creditori di ogni impresa, devono avere il contenuto necessario dell’art. 56 comma 2 (accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento)  e quello eventuale di cui all’art. 285. Devono poi essere idonei a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna  impresa  e  ad assicurare il riequilibrio complessivo della  situazione  finanziaria di ognuna.  Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano o i  piani.   Su  richiesta delle imprese debitrici, il piano  o  i  piani  sono  pubblicati  nel registro delle imprese o i registri delle imprese  in  cui  è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del  codice civile.

Contenuto del piano o dei piani di gruppo.

L’art. 285 prevede un contenuto eventuale del piano o dei piani di gruppo. Una prima particolarità del piano la si ritrova nel secondo comma dell’art. 285 relativa all’eventuale contenuto del piano e dell’interevento obbligatorio del professionista indipendente. Poi il concordato può essere liquidatorio o in continuità. Per il primo comma dell’art. 285  il piano o  i  piani  concordatari  di  gruppo possono  prevedere  la  liquidazione   di   alcune   imprese   e   la continuazione dell'attività di altre imprese del gruppo.  Da ciò si ricava che non è obbligatorio chiedere per tutte le imprese il concordato liquidatorio o in continuità, ma si può scegliere diversamente per l’una o l’altra impresa del gruppo, tuttavia la seconda parte del primo comma dell’art. 285 pone un limite a questo potere di scelta, perché dispone che si applica la sola disciplina del concordato in continuità quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell'attività con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. Come si vede si fa prevalere l’interesse dei creditori imponendo il solo concordato in continuità. Ma cosa accade se si sceglie il concordato liquidatorio quando si sarebbe dovuto scegliere quello in continuità? Nullità del piano presentato? No, si è optato per una soluzione meno drastica lasciando ai creditori la scelta se opporsi o meno facendo valere proprio il mancato rispetto della regola che impone il concordato in continuità ex art. 285 .

Cosa accadrà se i creditori si oppongono? Ovviamente il tribunale può non omologare il concordato, tuttavia per il comma 4 dell’art. 285 il tribunale omologa lo stesso il concordato o gli accordi di ristrutturazione (secondo quanto previsto dall’articolo 112, commi 2, 3 e 4) qualora ritenga, sulla base di una valutazione complessiva del piano o dei piani collegati e tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese del gruppo, che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola impresa. Come sappiamo legittimati all’opposizione sono i creditori, ma anche i soci delle imprese del gruppo possono proporre l’opposizione all’omologazione al concordato di gruppo lamentando il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale. Il tribunale però omologa il concordato se esclude la sussistenza del pregiudizio in considerazione dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese dal piano di gruppo.

Procedimento concordato di gruppo.

L’art. 286 si occupa di quelle che scherzosamente potremmo definire “varie ed eventuali” e più seriamente come una serie di regole procedimentali particolari che si applicano quando nei concordati o nei piani di ristrutturazione sono interessati dei gruppi. Si tratta di regole slegate tra loro da integrare con la disciplina prevista nei casi generali. Non rimane altro in questo caso che riportare il testo dell’art. 286 comma per comma, con un piccolo richiamo per l’argomento trattato per ogni comma.

 

  • Competenza del tribunale nel caso in cui le società del gruppo abbiano il proprio centro d’interessi principali in circoscrizioni diverse.

 

1. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi  principali  in circoscrizioni  giudiziarie  diverse, è competente il tribunale individuato  ai  sensi  dell'articolo  27  in relazione al centro degli interessi principali della società o  ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice  civile,  esercita  l'attività'  di  direzione  e coordinamento oppure,  in  mancanza,  dell'impresa  che  presenta  la maggiore esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.

 

  • Nomina di un solo giudice delegato e commissario giudiziale

 

2. Il tribunale, se accoglie il ricorso, nomina un unico  giudice delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le  imprese  del gruppo e dispone il deposito di  un  unico  fondo  per  le  spese  di giustizia.

 

  • Ripartizione dei costi della procedura.

 

3. I costi della procedura sono  ripartiti  fra  le  imprese  del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.

 

  • Richiesta d’informazioni sui collegamenti tra le società e su titolati dei diritti su quote o azioni 

 

4. Il commissario giudiziale, con l'autorizzazione  del  giudice, può richiedere alla Commissione nazionale per le società e la borsa - Consob o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad

accertare l'esistenza di  collegamenti  di  gruppo  e  alle  società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di  diritti  sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono  fornite

entro quindici giorni dalla richiesta.

   

  • Votazione contestuale e separata, approvazione del concordato di gruppo.

 

5. I creditori di ciascuna delle imprese che  hanno  proposto  la domanda di accesso al concordato  di  gruppo,  suddivisi  per  classi qualora tale suddivisione sia  prevista  dalla  legge  o  dal  piano, votano in maniera contestuale e separata  sulla  proposta  presentata dalla società loro debitrice. Il concordato di gruppo  è  approvato quando le proposte delle singole imprese del  gruppo  sono  approvate dalla maggioranza prevista dall'articolo 109.

   

  • Imprese escluse dal voto.

 

6. Sono escluse dal  voto  le  imprese  del  gruppo  titolari  di crediti nei confronti dell'impresa ammessa alla procedura.

   

 

  • Risoluzione e annullamento del concordato nel caso in cui le condizioni si verifichino solo per alcune imprese del gruppo.

 

7. Il concordato di gruppo omologato non può  essere  risolto  o annullato quando i presupposti per la risoluzione o l'annullamento si verifichino soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo, a meno che ne risulti significativamente compromessa  l'attuazione  del piano anche nei confronti delle altre imprese.

 

  • Nomina del comitato dei creditori e del liquidatore giudiziale unico.

 

8. il comma 7 dell’art. 286  stabilisce che:  Il tribunale,  con  il  decreto  di  omologazione,  nomina  un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo e,  quando  il concordato  prevede  la  cessione  dei  beni,  un  unico  liquidatore giudiziale per tutte le imprese.

Procedura unitaria di liquidazione giudiziale. 

 

Vi sono poche regole per la liquidazione giudiziale del gruppo negli articoli, 287 e 288.

Cominciamo con la competenza.

Questa è determinata, come di regola, dall’art. 27 e:

a) nel caso in cui le diverse imprese abbiano il loro centro principale di interessi nella circoscrizione dello stesso tribunale, questo sarà competente:

b) nel caso in cui le diverse imprese abbiano il proprio centro degli interessi  principali  in  circoscrizioni  giudiziarie  diverse, il tribunale competente è quello dinanzi al quale è stata  depositata la prima domanda di liquidazione giudiziale.

c) quando  la  domanda  di accesso alla procedura  sia  presentata  contemporaneamente  da  più imprese dello stesso gruppo, è competente il  tribunale  individuato ai sensi dell'articolo 27, in relazione  al  centro  degli  interessi principali della società o ente o persona fisica che, in  base  alla

pubblicità  prevista  dall'articolo  2497-bis  c.c. esercita  l'attività di  direzione  e  coordinamento   oppure, in mancanza, dell'impresa  che  presenta  la  più  elevata  esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato (art. 287 comma 4).

Risolto il problema della competenza se ne pone uno di carattere sostanziale, ed è questo: perché mai è da preferirsi la liquidazione unitaria delle imprese del gruppo in stato d’insolvenza, rispetto alla liquidazione individuale della singola impresa?

Si preferisce  quando risultino opportune forme  di coordinamento  nella   liquidazione   degli   attivi,  in   funzione dell'obiettivo  del  migliore  soddisfacimento  dei  creditori  delle diverse  imprese  del  gruppo,  ferma  restando   l'autonomia   delle rispettive masse attive e passive.

Essendoci quindi questa convenienza per i creditori si può proporre un unico ricorso davanti allo stesso tribunale da parte delle imprese insolventi del gruppo e il tribunale non si limiterà ad accertare i normali presupporti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, ma per verificare la specifica condizione che permette un ricorso unitario, deve tener conto dei preesistenti reciproci collegamenti di natura  economica  o produttiva, della composizione dei patrimoni delle diverse imprese  e della presenza dei medesimi amministratori.  Esistendo, quindi, tutte le condizioni il tribunale con unico provvedimento dichiara l’insolvenza, nominando, salvo che non sussistano specifiche ragioni in senso contrario, un unico giudice delegato, un unico curatore,  un unico comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo.

Il curatore  nel  programma  di liquidazione illustra le modalità del coordinamento nella  liquidazione  degli  attivi  delle diverse imprese. Le spese generali della procedura sono imputate alle imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.

Abbiamo visto a quali condizioni è possibile una procedura unitaria di liquidazione giudiziale e anche, nei paragrafi precedenti, di concordato preventivo.

Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza di imprese appartenenti ad un gruppo.

 Se occupa un solo articolo il 289, tra l’altro non dei fondamentali. Non si può far altro che riportarlo.

Art. 289 .Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione.

“La domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza presentata da un'impresa appartenente ad un gruppo deve contenere informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le società e imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. L'impresa deve, inoltre, depositare il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto. In ogni caso il tribunale ovvero, successivamente, il curatore o il commissario giudiziale possono, al fine di accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo, richiedere alla CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta”.

Norme comuni.

Il capo IV si occupa delle norme comuni nel caso in cui più imprese che fanno parte di un gruppo siano coinvolte in una procedura di liquidazione giudiziale, comuni perché si tratta di regole che si applicano sia nel caso in cui sia stata aperta una procedura unitaria di liquidazione giudiziale sia nel caso siano state aperte più procedure di liquidazione giudiziale nei confronti di singole o più imprese del gruppo. Si tratte di regole espresse in tre articoli, 290, 291 e 292.

Azioni di inefficacia per atti effettuati tra le imprese dello stesso gruppo (art. 290)

Può darsi che tra le imprese appartenenti a un gruppo nei cinque anni antecedenti il deposito dell’istanza di apertura della procedura o delle procedure di liquidazione giudiziale si siano stipulati contratti o formati atti che hanno avuto l’effetto di spostare risorse tra le diverse imprese con pregiudizio dei creditori. Ebbene il curatore nei citati cinque anni può proporre azione per far dichiarare l’inefficacia di tali atti o contratti sia nel caso in cui vi sia stata una procedura unitaria, sia nel caso vi siano più procedure di liquidazione giudiziale.  In questi casi vi può essere anche la responsabilità delle società o enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime.

Tuttavia per l’art. 2497 c.c. comma 1 tale responsabilità non sussiste quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.

Azioni revocatorie per atti esercitati tra società del gruppo

Questa ipotesi è diversa dalla precedente, perché qui una società di un gruppo è sottoposta a liquidazione giudiziale mentre un’altra o altre società del gruppo possono non essere sottoposte alla procedura. In questi casi il curatore della procedura aperta contro una società appartenente a un gruppo può esercitare nei confronti delle altre società del gruppo l’azione revocatoria ex art. 166 comma 1 lett. a) b) c) d). Si tratta  di atti non normali nell’esercizio di un impresa, che fanno riferimento a atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie automaticamente revocati, cioè automaticamente inefficaci, salvo che l’atra parte provi di non essere a conoscenza dello stato d’insolvenza del debitore poi sottoposto a liquidazione giudiziale.  Rispetto alla disciplina ordinaria dell’art. 166 l’art. 290 allunga i termini per esercitare la revocatoria tra le società del gruppo.

a)      Atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o  le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto  ciò che a lui è stato dato o promesso. Questi atti possono revocati dal curatore se compiuti dalla società dopo il deposito della domanda giudiziale o nei due anni anteriori il deposito della domanda di liquidazione giudiziale al posto dell’anno previsto dall’art. 166.

b)     Atti estintivi di debiti pecuniari  scaduti  ed  esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, Questi atti possono revocati dal curatore se compiuti dalla società dopo il deposito della domanda giudiziale o nei due anni anteriori il deposito della domanda di liquidazione giudiziale al posto dell’anno previsto dall’art. 166.

c)      I pegni, le anticresi e le ipoteche  giudiziali  o  volontarie costituite per debiti preesistenti non scaduti. Questi atti possono revocati dal curatore se compiuti dalla società dopo il deposito della domanda giudiziale o nell’anno anteriore al deposito della domanda di liquidazione giudiziale.

d)     I pegni, le anticresi e le ipoteche  giudiziali  o  volontarie costituite per debiti preesistenti scaduti. Questi atti possono revocati dal curatore se compiuti dalla società dopo il deposito della domanda giudiziale o nell’anno anteriore al deposito della domanda di liquidazione giudiziale al posto dei sei mesi previsti dall’art. 166.

 

Infine l’art. 291 permette al curatore di esercitare due azioni di responsabilità e cioè quelle previste dall’art. 2497 c.c. del codice civile, e la denunzia al tribunale di cui all’art. 2409 c.c. 

 

 


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