Disposizioni relative ai gruppi di imprese.
Disposizioni
relative ai gruppi di imprese.
Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo.
Gli articoli da Vediamo, quindi, in primo luogo quando il gruppo può accedere alla disciplina degli accordi della regolazione della crisi o dell’insolvenza. 1) richiesta di concordato preventivo (art. 40) da parte di tutto o parte di un gruppo: più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo di cui all'articolo 40 con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati e interferenti, ma resta ferma l'autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese. 2) richiesta di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 ( gli accordi di ristrutturazione dei debiti), 60 (accordi di ristrutturazione agevolati) e 61 (accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa): anche in questo caso più imprese appartenenti a un medesimo gruppo e aventi tutti il centro principale dei propri interessi nello Stato italiano possono con un unico ricorso accedere alle procedure di omologazione appena citate, ma resta ferma l'autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese. A questo punto ci si potrebbe chiedere come mai scegliere la strada comune al posto di quella individuale per ogni impresa. Perché è più conveniente per i creditori. Per il quarto comma dell’art. 284, infatti, la domanda di accesso o la richiesta di omologazione degli accordi di ristrutturazione deve contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario oppure piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Sempre il comma 4 dell’art. 284 dispone che il piano o i piani presentati quantificano il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo. Come si vede vi deve essere rispetto alla domanda presentata da una singola impresa una maggiore convenienza, ma non per tutti i creditori delle imprese del gruppo coinvolte ma rispetto ai creditori di ogni impresa. Venendo di nuovo al contenuto della domanda, questa deve fornire informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. Il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato al ricorso unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente, per l'accesso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione. Come si vede tutto si basa sulla presentazione di particolari piani, un piano unitario o piani reciprocamente collegati e interferenti. Questi piani rivolti ai creditori di ogni impresa, devono avere il contenuto necessario dell’art. 56 comma 2 (accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento) e quello eventuale di cui all’art. 285. Devono poi essere idonei a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna. Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano o i piani. Su richiesta delle imprese debitrici, il piano o i piani sono pubblicati nel registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile.
Contenuto del piano o dei piani di gruppo.
L’art. 285 prevede un contenuto eventuale del piano o dei piani di gruppo. Una prima particolarità del piano la si ritrova nel secondo comma dell’art. 285 relativa all’eventuale contenuto del piano e dell’interevento obbligatorio del professionista indipendente. Poi il concordato può essere liquidatorio o in continuità. Per il primo comma dell’art. 285 il piano o i piani concordatari di gruppo possono prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell'attività di altre imprese del gruppo. Da ciò si ricava che non è obbligatorio chiedere per tutte le imprese il concordato liquidatorio o in continuità, ma si può scegliere diversamente per l’una o l’altra impresa del gruppo, tuttavia la seconda parte del primo comma dell’art. 285 pone un limite a questo potere di scelta, perché dispone che si applica la sola disciplina del concordato in continuità quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell'attività con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. Come si vede si fa prevalere l’interesse dei creditori imponendo il solo concordato in continuità. Ma cosa accade se si sceglie il concordato liquidatorio quando si sarebbe dovuto scegliere quello in continuità? Nullità del piano presentato? No, si è optato per una soluzione meno drastica lasciando ai creditori la scelta se opporsi o meno facendo valere proprio il mancato rispetto della regola che impone il concordato in continuità ex art. 285 . Cosa accadrà se i creditori si oppongono? Ovviamente il tribunale può non omologare il concordato, tuttavia per il comma 4 dell’art. 285 il tribunale omologa lo stesso il concordato o gli accordi di ristrutturazione (secondo quanto previsto dall’articolo 112, commi 2, 3 e 4) qualora ritenga, sulla base di una valutazione complessiva del piano o dei piani collegati e tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese del gruppo, che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola impresa. Come sappiamo legittimati all’opposizione sono i creditori, ma anche i soci delle imprese del gruppo possono proporre l’opposizione all’omologazione al concordato di gruppo lamentando il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale. Il tribunale però omologa il concordato se esclude la sussistenza del pregiudizio in considerazione dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese dal piano di gruppo.
Procedimento concordato di gruppo.
L’art. 286 si occupa di quelle che scherzosamente potremmo definire “varie ed eventuali” e più seriamente come una serie di regole procedimentali particolari che si applicano quando nei concordati o nei piani di ristrutturazione sono interessati dei gruppi. Si tratta di regole slegate tra loro da integrare con la disciplina prevista nei casi generali. Non rimane altro in questo caso che riportare il testo dell’art. 286 comma per comma, con un piccolo richiamo per l’argomento trattato per ogni comma.
1. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 27 in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività' di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.
2. Il tribunale, se accoglie il ricorso, nomina un unico giudice delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le imprese del gruppo e dispone il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia.
3. I costi della procedura sono ripartiti fra le imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.
4. Il commissario giudiziale, con l'autorizzazione del giudice, può richiedere alla Commissione nazionale per le società e la borsa - Consob o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.
5. I creditori di ciascuna delle imprese che hanno proposto la domanda di accesso al concordato di gruppo, suddivisi per classi qualora tale suddivisione sia prevista dalla legge o dal piano, votano in maniera contestuale e separata sulla proposta presentata dalla società loro debitrice. Il concordato di gruppo è approvato quando le proposte delle singole imprese del gruppo sono approvate dalla maggioranza prevista dall'articolo 109.
6. Sono escluse dal voto le imprese del gruppo titolari di crediti nei confronti dell'impresa ammessa alla procedura.
7. Il concordato di gruppo omologato non può essere risolto o annullato quando i presupposti per la risoluzione o l'annullamento si verifichino soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo, a meno che ne risulti significativamente compromessa l'attuazione del piano anche nei confronti delle altre imprese.
8. il comma 7 dell’art. 286
stabilisce che:
Il tribunale,
con il
decreto di
omologazione, nomina
un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo e,
quando il concordato
prevede la
cessione dei
beni, un
unico liquidatore
giudiziale per tutte le imprese.
Procedura unitaria di liquidazione giudiziale.
Vi sono poche regole per la liquidazione giudiziale del gruppo negli articoli, 287 e 288. Cominciamo con la competenza. Questa è determinata, come di regola, dall’art. 27 e: a) nel caso in cui le diverse imprese abbiano il loro centro principale di interessi nella circoscrizione dello stesso tribunale, questo sarà competente: b) nel caso in cui le diverse imprese abbiano il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, il tribunale competente è quello dinanzi al quale è stata depositata la prima domanda di liquidazione giudiziale. c) quando
la domanda
di accesso alla procedura
sia presentata
contemporaneamente da
più imprese dello stesso gruppo, è competente il
tribunale individuato
ai sensi dell'articolo pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis c.c. esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la più elevata esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato (art. 287 comma 4). Risolto il problema della competenza se ne pone uno di carattere sostanziale, ed è questo: perché mai è da preferirsi la liquidazione unitaria delle imprese del gruppo in stato d’insolvenza, rispetto alla liquidazione individuale della singola impresa? Si preferisce quando
risultino opportune forme di
coordinamento nella
liquidazione
degli attivi,
in funzione
dell'obiettivo del
migliore
soddisfacimento dei
creditori delle
diverse imprese
del gruppo,
ferma restando
l'autonomia
delle rispettive masse attive e passive. Essendoci quindi questa convenienza per i creditori si può proporre un unico ricorso davanti allo stesso tribunale da parte delle imprese insolventi del gruppo e il tribunale non si limiterà ad accertare i normali presupporti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, ma per verificare la specifica condizione che permette un ricorso unitario, deve tener conto dei preesistenti reciproci collegamenti di natura economica o produttiva, della composizione dei patrimoni delle diverse imprese e della presenza dei medesimi amministratori. Esistendo, quindi, tutte le condizioni il tribunale con unico provvedimento dichiara l’insolvenza, nominando, salvo che non sussistano specifiche ragioni in senso contrario, un unico giudice delegato, un unico curatore, un unico comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo. Il curatore nel programma di liquidazione illustra le modalità del coordinamento nella liquidazione degli attivi delle diverse imprese. Le spese generali della procedura sono imputate alle imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive. Abbiamo visto a quali condizioni è possibile una procedura unitaria di liquidazione giudiziale e anche, nei paragrafi precedenti, di concordato preventivo.
Strumenti di regolazione della crisi e
dell’insolvenza di imprese appartenenti ad un gruppo. Se occupa un solo articolo il 289, tra l’altro non dei fondamentali. Non si può far altro che riportarlo. Art. 289 .Domanda di accesso e obblighi di informazione e
collaborazione. “La domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e
dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza presentata da un'impresa
appartenente ad un gruppo deve contenere informazioni analitiche sulla
struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali
esistenti tra le società e imprese e indicare il registro delle imprese
o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai
sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. L'impresa deve, inoltre,
depositare il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto. In ogni caso
il tribunale ovvero, successivamente, il curatore o il commissario
giudiziale possono, al fine di accertare l'esistenza di collegamenti di
gruppo, richiedere alla CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità e
alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di
diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni
sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta”. Il capo IV si occupa delle norme comuni nel caso in cui più imprese che fanno parte di un gruppo siano coinvolte in una procedura di liquidazione giudiziale, comuni perché si tratta di regole che si applicano sia nel caso in cui sia stata aperta una procedura unitaria di liquidazione giudiziale sia nel caso siano state aperte più procedure di liquidazione giudiziale nei confronti di singole o più imprese del gruppo. Si tratte di regole espresse in tre articoli, 290, 291 e 292.
Azioni di inefficacia per atti effettuati tra le imprese dello stesso
gruppo (art. 290)
Può darsi che tra le imprese appartenenti a un gruppo nei cinque anni antecedenti il deposito dell’istanza di apertura della procedura o delle procedure di liquidazione giudiziale si siano stipulati contratti o formati atti che hanno avuto l’effetto di spostare risorse tra le diverse imprese con pregiudizio dei creditori. Ebbene il curatore nei citati cinque anni può proporre azione per far dichiarare l’inefficacia di tali atti o contratti sia nel caso in cui vi sia stata una procedura unitaria, sia nel caso vi siano più procedure di liquidazione giudiziale. In questi casi vi può essere anche la responsabilità delle società o enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime. Tuttavia per l’art. 2497 c.c. comma 1 tale responsabilità non sussiste quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.
Azioni revocatorie per atti esercitati tra società del gruppo
Questa ipotesi è diversa dalla precedente, perché qui una società di un gruppo è sottoposta a liquidazione giudiziale mentre un’altra o altre società del gruppo possono non essere sottoposte alla procedura. In questi casi il curatore della procedura aperta contro una società appartenente a un gruppo può esercitare nei confronti delle altre società del gruppo l’azione revocatoria ex art. 166 comma 1 lett. a) b) c) d). Si tratta di atti non normali nell’esercizio di un impresa, che fanno riferimento a atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie automaticamente revocati, cioè automaticamente inefficaci, salvo che l’atra parte provi di non essere a conoscenza dello stato d’insolvenza del debitore poi sottoposto a liquidazione giudiziale. Rispetto alla disciplina ordinaria dell’art. 166 l’art. 290 allunga i termini per esercitare la revocatoria tra le società del gruppo. a) Atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso. Questi atti possono revocati dal curatore se compiuti dalla società dopo il deposito della domanda giudiziale o nei due anni anteriori il deposito della domanda di liquidazione giudiziale al posto dell’anno previsto dall’art. 166. b) Atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, Questi atti possono revocati dal curatore se compiuti dalla società dopo il deposito della domanda giudiziale o nei due anni anteriori il deposito della domanda di liquidazione giudiziale al posto dell’anno previsto dall’art. 166. c) I pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituite per debiti preesistenti non scaduti. Questi atti possono revocati dal curatore se compiuti dalla società dopo il deposito della domanda giudiziale o nell’anno anteriore al deposito della domanda di liquidazione giudiziale. d) I pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituite per debiti preesistenti scaduti. Questi atti possono revocati dal curatore se compiuti dalla società dopo il deposito della domanda giudiziale o nell’anno anteriore al deposito della domanda di liquidazione giudiziale al posto dei sei mesi previsti dall’art. 166.
|
|
Manuale della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, versione completa e di sintesi Accedi da qui |