Liquidazione coatta amministrativa.
Liquidazione coatta amministrativa.
Natura e norme applicabili.
Prima di parlare della liquidazione coatta
amministrativa è necessaria una premessa; fino ad ora abbiamo visto due
liquidazioni, quella giudiziale e quella controllata da
sovraindebitamento, e non sono certo le uniche. Nel processo esecutivo
abbiamo delle liquidazioni parziali del patrimonio del debitore, ma cosa
significa liquidare?
Significa principalmente prendere i beni del
debitore e trasformarli in denaro, in modo da soddisfare i creditori, e
a questa regola non sfugge nemmeno la liquidazione coatta
amministrativa, che è una liquidazione, ma con alcune importanti
peculiarità.
In primo luogo in tutte le liquidazioni che abbiamo
visto, è il tribunale protagonista, quindi di queste liquidazioni se ne
occupa il potere giudiziario, e non quello esecutivo nella sua
specificazione di pubblica amministrazione. Abbiamo poi visto che a
queste liquidazioni si giunge perché il debitore è in stato di crisi o
insolvente. Queste condizioni non si riscontrano necessariamente nella
liquidazione coatta amministrativa, perché chi provvede a liquidare i
beni del soggetto che ne è sottoposto non è un organo giudiziale, ma
amministrativo, e anche perché non è detto che si giunga alla
liquidazione coatta amministrativa perché vi sia l’insolvenza del
soggetto sottoposto. Gravi irregolarità gestionali, commissioni di
reati, possono portare alla liquidazione coatta amministrativa di
soggetti economici non insolventi. I soggetti sottoposti alla
liquidazione coatta amministrativa, poi, sono determinati volta per
volta dalla legge, e in genere si tratta di importanti enti economici,
come le banche o le assicurazioni. Quando si verificano le condizioni
che la legge volta per volta predispone per la liquidazione coatta
amministrativa bisognerà procedere con questa procedura; è la stessa
legge che dispone, per esempio, la liquidazione coatta amministrativa,
di una compagnia di assicurazioni e detterà anche le regole particolari
per la liquidazione della compagnia, le regole di pubblicità, e anche
regole procedurali specifiche.
Di conseguenza la disciplina trattata dal codice
sulla liquidazione coatta amministrativa è di carattere generale
suscettibile di essere modificata e integrata dalle singole procedure e
casi previsti dalla legge per le singole ipotesi di liquidazione coatta
amministrativa per un certo tipo di soggetto.
Fatta questa premessa possiamo meglio intendere
l’art. 293 che definisce la liquidazione coatta amministrativa come:
il procedimento
concorsuale amministrativo che
si applica
nei casi
espressamente previsti dalla legge. Il secondo comma
dell’art. 293 dispone che: “La
legge determina le imprese soggette a
liquidazione coatta
amministrativa, i
casi per
i quali
la
liquidazione coatta
amministrativa può
essere disposta
e l'autorità
competente a
disporla”.
Come accennato la disciplina sulla liquidazione
coatta amministrativa dettata dal codice è generale rispetto alle
ipotesi particolari previste da leggi speciali e questa regola è
espressa dall’art. 294.
Procedimento.
Può idealmente dividersi in più parti, la prima
(articoli da 295 a
299) fa riferimento ai casi in cui l’impresa sottoposta a liquidazione
coatta amministrativa sia anche insolvente, con l’inevitabile intervento
del tribunale, la seconda (articoli da 300 a 304) del provvedimento
di liquidazione e le sue conseguenze, la terza (articoli da 305 a 313) la procedura
economica e giuridica di liquidazione, con l’accertamento del passivo,
la distribuzione dell’attivo e la chiusura della procedura, e la quarta
(articoli 314 e 315) sul concordato nella liquidazione.
Seguiremo quest’ordine per esporre la materia.
La regola fondamentale espressa dal primo comma
dell’art. 295 è che se un’impresa è sottoposta a liquidazione coatta
amministrativa non può essere sottoposta a liquidazione giudiziale..
salvo che la legge disponga diversamente. Quindi è possibile che la
legge preveda che una stessa impresa sia sottoposta a entrambe le
procedure, ma quando questo accade quale procedura applicare? Quella
dichiarata per prima. E infatti il secondo comma dell’art. 295 dispone
che quando siano possibili entrambe le procedure l’apertura di una
procedura, per es. liquidazione coatta amministrativa, preclude l’altra,
per es. la liquidazione giudiziale, e viceversa. Non c’è invece
incompatibilità tra liquidazione coatta amministrativa e concordato
preventivo; salvo che la legge non disponga diversamente è possibile che
un’impresa già sottoposta a
liquidazione coatta amministrativa (art. 296). Se però questa impresa
sottoposta a liquidazione coatta amministrativa non possa essere
sottoposta anche a liquidazione giudiziale la dichiarazione d’insolvenza
sarà effettuata dal tribunale su istanza del commissario giudiziale
(art. 297 comma 8).
La dichiarazione di stato d’insolvenza da parte del
tribunale è regolata dagli articoli 297 e 298. Vediamo il primo caso,
cioè quello dell’at. 297.
a)
Impresa che non può essere sottoposta per legge alla liquidazione
giudiziale ma che prima che sia disposta la liquidazione coatta
amministrativa già si trovi in stato d’insolvenza.
In questi
casi, per l’art. 297 e salvo che la legge non disponga diversamente, il
tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro
degli interessi
principali, dopo aver sentito il debitore ex art. 40 e l’autorità
che ha la vigilanza sull’impresa,
su ricorso di uno o più creditori o dell'autorità che ha la
vigilanza sull'impresa, dichiara esistendone i presupposti lo
stato d’insolvenza con sentenza.
Con la stessa sentenza o con successivo decreto, il
tribunale adotta i
provvedimenti
conservativi che
ritenga
opportuni nell'interesse dei
creditori fino
all'inizio della
procedura di
liquidazione.
La sentenza è poi entro tre giorni comunicata
secondo le regole ordinarie del codice di procedura civile (art. 136) e
all’autorità competente e anche notificata ai sensi dell’art. 45.
L’autorità può
disporre la liquidazione o, se ne ritiene sussistenti i
presupposti, l'avvio della
risoluzione ai
sensi
del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sulla
risoluzione della crisi degli enti creditizi.
Come accade per le sentenze del tribunale che
dichiarano la liquidazione giudiziale, anche contro questa sentenza che
dichiara solo l’insolvenza
ogni interessato può proporre reclamo ex art. 51.
Come anche accade per i decreti del tribunale che
respingono la richiesta di liquidazione giudiziale, anche in questo caso
se il tribunale respinge la
richiesta di dichiarazione d’insolvenza, provvede con decreto
motivato contro cui sarà ammesso reclamo alla corte d’appello ex art.
50.
La richiesta di dichiarazione d’insolvenza potrebbe
rendersi necessaria durante la procedura di concordato preventivo.
In effetti per l’ottavo comma dell’art. 297 quando
nel corso della procedura
di concordato
preventivo di
un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa non
ancora dichiarata, con
esclusione della
liquidazione giudiziale, si verifica la cessazione della procedura
e sussiste lo stato
di insolvenza il tribunale
provvede su istanza del
commissario
giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza.
Il tribunale quindi dopo aver sentito il debitore ex art. 40 e
l’autorità che ha la vigilanza sull’impresa dichiara esistendone i
presupposti tale stato con sentenza.
Tutta questa procedura che abbiamo visto con
l’intervento del tribunale non si applica agli enti pubblici.
b) Impresa
che già si trovava in stato
d’insolvenza dopo l’inizio della procedura di liquidazione coatta
amministrativa.
In questo caso su ricorso del commissario
liquidatore o del pubblico ministero il tribunale del luogo dove
l’impresa ha il centro degli interessi principali, in camera di
consiglio accerta e dichiara con sentenza lo stato d’insolvenza anche se
la liquidazione è stata disposta per insufficienza dell’attivo.
Si applicano le regole già viste nel caso
precedente e restano comunque salve le diverse
disposizioni delle
leggi speciali
relative all'accertamento
dello stato
di insolvenza
successivo all'apertura della liquidazione coatta amministrativa.
Quali saranno gli effetti della dichiarazione dello stato d’insolvenza
ex art. 299? Dalla data del provvedimento del tribunale tutti quelli
previsti, per le revocatorie (artt. da
163 a
171) anche nei confronti dei soci a responsabilità illimitata. Poiché le
regole citate fanno decorrere il tempo per le dichiarazioni inefficacia
dal momento del deposito della domanda di liquidazione giudiziale che
qui non c’è stata, l’art. 299 si preoccupa di specificare che lì dove si
parla di domanda di apertura di liquidazione giudiziale, i termini vanno
sostituiti con il deposito della domanda per l’accertamento dello stato
d’insolvenza. Sarà poi il commissario liquidatore, e non il curatore, ad
esercitare le azioni per far revocare gli atti di frode ai creditori.
Punto di partenza della procedura di liquidazione
coatta amministrativa è il provvedimento che ordina la liquidazione. Con
questo provvedimento, o con altro successivo, sono nominati gli organi
della procedura che sono:
a) uno o tre commissari liquidatori quando
l’importanza dell’impresa consigli di nominarli. In questo caso i tre
commissari deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata
congiuntamente da due di
essi.
b) il comitato di sorveglianza composto da tre o
cinque membri, scelti fra
persone particolarmente
esperte nel
ramo di
attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.
Nella liquidazione delle cooperative la nomina del
comitato di sorveglianza è facoltativa.
Il provvedimento che ordina la liquidazione coatta
amministrativa deve essere reso conoscibile, e a tal fine
entro dieci giorni
dalla sua
data, è
pubblicato
integralmente, a cura
dell'autorità che lo ha
emanato, nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed è comunicato per l'iscrizione
all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di
pubblicità disposte
nel provvedimento.
Gli effetti
del provvedimento del liquidazione
Per l’art. 303:
“Dalla data del provvedimento che
ordina la
liquidazione si
applicano gli articoli 142, 144, 145, 146 e 147 e se l'impresa è una
persona giuridica, cessano le funzioni delle assemblee e degli organi
di
amministrazione e
di
controllo,
salvo il
caso previsto
dall'articolo 314.
Nelle
controversie anche in
corso, relative
a rapporti
di diritto patrimoniale, sta in giudizio il commissario
liquidatore”.
La procedura di liquidazione coatta amministrativa
segue lo schema di quella della liquidazione giudiziale. In effetti
abbiamo i passaggi tipici di quella procedura, che elenchiamo prima di
approfondire.
1) presa in consegna dei beni da parte del
commissario liquidatore di beni e scritture contabili e redazione
dell’inventario; 2) comunicazione a ogni creditore o titolare di diritti
sui beni oggetto della liquidazione, dell’indirizzo di posta elettronica
certificata del commissario, con invito a indicare al commissario
l’indirizzo di pec dei destinatari della comunicazione; particolarità
della procedura è che anche quelli che non hanno ricevuto la
comunicazione dal commissario possono chiedere il riconoscimento dei
propri crediti o diritti sui beni, inviando raccomandata al commissario
entro 60 gg. dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella
Gazzetta Ufficiale. 3) comunicazioni al commissario liquidatore da parte
di creditori e titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
4)formazione dell’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui
beni oggetto della liquidazione; 5) deposito dell’elenco dei creditori
da parte del commissario in cancelleria che diviene esecutivo con il
deposito; 6) liquidazione dell’attivo da parte del commissario; 7)
ripartizione dell’attivo; 8) chiusura delle liquidazione.
La figura
del commissario liquidatore.
Passiamo quindi ad approfondire le singole fasi
della procedura, ma prima di questo dobbiamo occuparci più da vicino del
commissario liquidatore che svolge funzioni simili a quelle del curatore
nella liquidazione giudiziale. Il commissario liquidatore procede a
tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive
dell'autorità che
vigila sulla liquidazione e
sotto il controllo del comitato di sorveglianza. Sono applicabili al
commissario liquidatore gli articoli 356 (in merito all’iscrizione
all’albo lì previsto) e 358
( in relazione ai requisiti per la nomina agli incarichi nelle
procedure). Per l’art. 302
il commissario è per quanto
attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
Si applicano al commissario molte regole previste per il
curatore, cioè gli articoli
129, 134, 135 e 136. Per
applicare correttamente questi articoli il terzo comma dell’art. 302
specifica che nei singoli
articoli s’intendono sostituiti nei
poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità
che vigila sulla liquidazione. Il commissario ha poi il potere di
esercitare le azioni di responsabilità previste contro gli
amministratori e gli organi di controllo previste per la s.p.a. e la
s.r.l. (artt. 2393, 2394, 2476 primo, sesto e ottavo comma e art. 2497
c.c.) ma solo con la preventiva autorizzazione dell’autorità che vigila
sulla liquidazione.
La procedura
di liquidazione, le attività del commissario liquidatore.
La prima cosa che deve fare il commissario ex art.
305 è quella di prendere in
consegna le scritture
contabili e gli
altri documenti
dell'impresa o dell'ente richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un
notaio. Ciò fatto deve
formare l’inventario nominando, se necessario, uno o più stimatori per
la valutazione dei beni.
L’imprenditore, o gli amministratori se si tratta di società o ente
persona giuridica, devono
rendere al
commissario liquidatore il conto della
gestione relativo
al tempo successivo
all'ultimo bilancio.
Il commissario non deve formare il bilancio annuale
del soggetto sottoposto a liquidazione, ma
deve presentare alla
fine di
ogni semestre
all'autorità che
vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale
dell'impresa e
sull’andamento della
gestione,
precisando la
sussistenza di eventuali indicatori della crisi, accompagnata
da un rapporto del
comitato di sorveglianza. Sempre alla fine di ogni semestre copia della
relazione è trasmessa al comitato di sorveglianza,
unitamente agli estratti conto
dei depositi
postali o
bancari relativi
al periodo.
Ricevuta la relazione il comitato di sorveglianza o
ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte.
Altra copia della
relazione è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, in
via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed è
trasmessa a
mezzo di posta
elettronica certificata ai creditori e ai titolari
di diritti sui beni.
Il commissario con la presa in consegna dei beni del soggetto sottoposto
a liquidazione e con la redazione dell’inventario dovrebbe aver chiara
la situazione del passivo.
Viene quindi la fase della comunicazione ai
creditori e a coloro che possono far valere domande di rivendicazione,
restituzione e separazione su cose mobili e immobili posseduti
dall'impresa sottoposta alla liquidazione coatta amministrativa. Per
l’art. 308, infatti, il commissario
entro un mese dalla nomina
comunica ai soggetti appena
indicati a mezzo posta
elettronica certificata, se il
destinatario ha un domicilio digitale e, in
ogni altro
caso, a
mezzo lettera
raccomandata presso
la sede
dell'impresa o
la residenza
dei destinatari il suo indirizzo di posta
elettronica certificata
e le somme
risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i
documenti dell'impresa.
Nella stessa comunicazione o comunque
contestualmente a questa il commissario
invita i creditori e
coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e
separazione su cose mobili
e immobili posseduti dall'impresa a indicare,
entro il termine di cui quindici
giorni dal ricevimento della comunicazione, il loro indirizzo di
posta elettronica certificata, con l'avvertimento
sulle conseguenze relative alla
mancata comunicazione e relativo all'onere del
creditore di
comunicarne ogni variazione. Di conseguenza
entro quindici giorni dal
ricevimento della
comunicazione i
creditori e coloro che
possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione
su cose mobili e immobili
posseduti dall'impresa possono far pervenire al commissario mediante
posta elettronica
certificata le loro
osservazioni o istanze.
C’è da osservare che la comunicazione effettuata
dal commissario non vuol dire che vi è stato un accertamento definitivo
del il diritto dei destinatari. La
comunicazione, infatti, per il primo comma dell’art. 308
s'intende fatta con riserva
di eventuali contestazioni.
Le domande
dei creditori e di coloro che possono far valere domande di
rivendicazione, restituzione e separazione su cose
mobili e immobili posseduti dall'impresa e di terzi.
Abbiamo visto che i soggetti che hanno ricevuto la
comunicazione hanno quindici giorni di tempo per far pervenire, oltre
che loro osservazioni, le loro istanze al commissario.
Questa procedura, che è anche quella della
liquidazione giudiziale, potrebbe non essere sufficiente per la
liquidazione coatta amministrativa che spesso vede coinvolte imprese che
hanno moltissimi clienti. Per questo motivo non sono solo i destinatari
della comunicazione del commissario che hanno diritto a inviargli le
domande di ammissione al passivo, ma anche tutti gli altri creditori e
coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e
separazione su cose mobili
e immobili posseduti dall'impresa. Tutti questi soggetti possono
chiedere mediante raccomandata, entro sessanta
giorni dalla
pubblicazione del
provvedimento di
liquidazione nella
Gazzetta Ufficiale, il riconoscimento dei propri crediti e la
restituzione dei loro beni, comunicando l'indirizzo di posta elettronica
certificata.
La
formazione dello stato passivo, liquidazione dell’attivo e ripartizione
dell’attivo.
Il commissario ha ricevuto le domande nella sua
casella di posta elettronica certificata da parte dei creditori e di
coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e
separazione su cose mobili
e immobili posseduti dall'impresa, e anche le loro osservazioni. Può
quindi avere un quadro completo della situazione. Vediamo quindi cosa
accade, ricordando che
restano salve le disposizioni delle
leggi speciali
relative all'accertamento dei crediti chirografari
nella liquidazione
delle imprese che esercitano il credito.
Entro novanta giorni dalla
data del provvedimento di liquidazione o nel maggior termine previsto da
leggi speciali, forma l’elenco dei crediti ammessi o respinti e delle
domande ammesse o respinte presentate da coloro che hanno chiesto la
rivendicazione, restituzione e separazione su cose
mobili e immobili posseduti dall'impresa sottoposta a
liquidazione. Trasmette l’elenco agli interessati alla loro pec e lo
deposita nella cancelleria del tribunale dove l’impresa sottoposta a
liquidazione ha il centro degli interessi principali. Il deposito è
particolarmente importate, perché grazie a questo deposito l’elenco
redatto dal commissario diventa esecutivo. Anche nella procedura di
liquidazione coatta amministrativa sono possibili le domande tardive e
le impugnazioni. Si applicheranno le regole previste per la liquidazione
giudiziale, cioè quelle degli articoli 206, 207, 208 e 210, solo che
bisognerà effettuare le seguenti sostituzioni:-al posto di giudice
delegato: giudice incaricato della trattazione di esse dal presidente
del tribunale; -al posto di curatore: commissario giudiziale.
Il commissario liquidatore ha tutti i poteri
necessari per liquidare l’attivo, ma con le limitazioni stabilite
dall’autorità che vigila sulla liquidazione, così recita il primo comma
dell’art. 311.
Può poi darsi che sottoposta a liquidazione sia una
società con soci a responsabilità limitata, che, come noto, non
rispondono con il proprio patrimonio per le obbligazioni contratte per
la società.
Terminata la liquidazione si dovrà passare
alla ripartizione dell’attivo
e si seguirà l’ordine stabilito dall’art. 221 cioè l’ordine di
distribuzione delle somme previsto nella liquidazione giudiziale.
Nella liquidazione coatta amministrativa sono
possibili le ripartizioni parziali e gli acconti parziali.
Il commissario giudiziale, ricevuto parere e
autorizzazione, può distribuire gli acconti parziali a tutti i
creditori o ad
alcune categorie di essi, anche prima che siano
realizzate tutte le
attività e accertate tutte le passività.
Le domande tardive
per l'ammissione
di crediti
o per
il riconoscimento dei diritti reali
non pregiudicano
le ripartizioni già
avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme
non ancora
distribuite, osservate le disposizioni dell'articolo 225.
Secondo questo articolo
i creditori ammessi
tardivamente concorrono soltanto
alle ripartizioni
posteriori alla
loro ammissione
in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di
prelevare le quote che
sarebbero loro spettate nelle
precedenti
ripartizioni se assistiti
da cause di prelazione o se il ritardo e' dipeso
da cause ad essi non
imputabili.
Si svolge secondo una procedura, vediamola.
Nello schema abbiamo fatto l’ipotesi che vi siano
state contestazioni nei venti giorni sul bilancio
finale di liquidazione, conto della gestione e piano di riparto
tra i creditori, autorizzati dall’autorità. Ma può darsi che tali
contestazioni nei venti giorni non vi siano state. In tal caso il
bilancio, il conto di gestione e il piano
di riparto
si intendono
approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali
tra i creditori. Si
applicano le norme dell'articolo 231, sul rendiconto,
e, se
del caso, degli
articoli 2495 , relativo alla cancellazione delle società dal registro
delle imprese e 2496 sul deposito dei libri sociali del codice civile.
Per l’art. 296 se la legge non dispone diversamente
è sempre possibile il concordato preventivo nella liquidazione coatta
amministrativa. Ma è possibile il concordato nella liquidazione coatta
amministrativa? Sì. È l'autorità che
vigila sulla
liquidazione, su
parere del
commissario liquidatore, sentito il comitato
di sorveglianza,
che può autorizzare l'impresa in liquidazione, uno
o più
creditori o
un terzo a proporre al tribunale un concordato,
a norma
dell'articolo 240, osservate le disposizioni dell'articolo 265,
se si
tratta di società,
cioè secondo le regole del concordato nella liquidazione giudiziale. La
procedura parte con il deposito della proposta di concordato nella
cancelleria del tribunale competente ex art. 27. La proposta deve essere
accompagnata dal parere del commissario liquidatore e del comitato di
sorveglianza e deve essere anche comunicata a tutti i creditori ammessi
al passivo secondo quanto dispone l’art. 388 comma 4. Deve poi inserita
nella Gazzetta Ufficiale e depositata presso il registro delle imprese.
Contro la proposta è possibile presentare opposizione. Ed infatti i
creditori e gli altri interessati
possono presentare
nella cancelleria del tribunale le loro opposizioni
nel
termine perentorio
di trenta giorni,
decorrente dalla comunicazione fatta dal
commissario per i creditori e dall'esecuzione delle formalità
pubblicitarie relative alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale e al deposito
presso il registro delle imprese per ogni altro interessato.
Viene poi la decisione del tribunale. Questi
sentito il
parere dell'autorità
che vigila sulla
liquidazione, decide sulle
opposizioni e
sulla proposta
di concordato con sentenza in camera
di consiglio.
Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 245 relativo
al giudizio di omologazione, 246 sull’efficacia del decreto di
omologazione e 247 sul reclamo contro il decreto del tribunale, mentre
gli effetti del concordato sono disciplinati dall’art. 248.
Il concordato può essere anche risolto e annullato
per gli stessi motivi previsti per l’annullamento e risoluzione del
concordato nella liquidazione giudiziale.
Si applicano tutti i commi dell’art. 250 relativo
alla risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale tranne il
primo. Infatti per il primo comma dell’art. 250 nel concordato nella
liquidazione giudiziale la risoluzione può essere chiesta da ciascun
creditore. Nel caso del concordato nella liquidazione coatta
amministrativa, invece, la risoluzione, per il primo comma dell’art.
315, può essere chiesta, oltre che da uno o più creditori, anche dal
commissario liquidatore.
Il tribunale decide sulla richiesta
e se vi sono le condizioni per la risoluzione , la pronuncia con
sentenza in camera di consiglio. L’annullamento secondo le regole
previste dall’art. 251 può essere chiesto dal commissario liquidatore e
dai creditori.
Come si vede il commissario può sia nei casi di
risoluzione sia in quelli di annullamento, agire per farle dichiarare
dal tribunale. Ciò si
spiega anche per il fatto che per l’ultimo comma dell’art. 314 il
commissario liquidatore con l'assistenza
del comitato
di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato. Risolto o
annullato il concordato, si riapre
la liquidazione
coatta amministrativa e l'autorità'
che vigila
sulla liquidazione
adotta i provvedimenti che ritiene necessari.
Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza per la crisi e
l’insolvenza.
Se occupa il solo articolo, il 316 che si riporta.
Art. 316 .
Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza.
Oltre a quanto previsto nei
precedenti articoli, le autorità amministrative di vigilanza sono
altresì competenti a:
a) ricevere
dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati e dai soggetti
incaricati della revisione e dell'ispezione la comunicazione dei segnali
di cui all’articolo 3;
b) (lettera
abrogata dal d.lgs. 83\2022).
c) proporre
domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della
liquidazione coatta amministrativa.
|