Il concordato nella liquidazione giudiziale delle società
Il concordato nella liquidazione giudiziale delle società
Gli articoli 265, 266, e 267 si occupano delle regole nel caso in cui sia chiesto il concordato durante la liquidazione giudiziale. Non si apre una disciplina particolare rispetto a quella del concordato preventivo, ma si applicano solo delle regole derogatorie a quella disciplina. Vediamo queste regole. Proposta di concordato: è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza sociale. Decisione sulla presentazione della proposta di concordato. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente la decisione è presa: a) nelle società di persone, dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale; b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, e nelle società cooperative, vi sarà la delibera dagli amministratori. In entrambi i casi la decisione o la delibera deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Se il concordato è omologato, e salvo patto contrario, ha effetto anche con riguardo ai soci a responsabilità illimitata e fa cessare la procedura di liquidazione giudiziale aperta nei loro confronti, ma contro il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale aperta nei confronti del socio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 124. Nel caso in cui la liquidazione giudiziale riguardi soci illimitatamente responsabili, il socio può proporre un concordato ai creditori sociali e suoi creditori particolari concorrenti nella procedura di liquidazione giudiziale aperta nei suoi confronti.
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