Come abbiamo visto
il concordato preventivo può essere con continuità aziendale o
liquidatorio.
La disciplina del
concordato liquidatorio si avvicina a quella della liquidazione
giudiziale, ma non si confonde con questa, per il semplice motivo che si
tratta di un concordato votato e approvato dai creditori e non di una
procedura dovuta all’insolvenza dell’imprenditore.
Sta di fatti che
anche in questo concordato troviamo un comitato di creditori e
l’applicazione di diverse regole della liquidazione giudiziale, proprio
perché si tratta di una liquidazione, e quindi di una cessione di beni,
anche se concordata.
Il concordato
liquidatorio prende la sua autonomia procedurale dopo la sua
omologazione.
Per l’art. 114 il
tribunale nella sentenza di omologazione dispone su:
a) la nomina uno
o più
liquidatori;
b) la nomina un
comitato di tre o cinque
creditori per
assistere alla liquidazione;
c) e determina le
altre modalità della
liquidazione.
Per quanto
riguarda i creditori si applicano, se compatibili, le regole espresse
dagli articoli 138 e 140 che si riferiscono al comitato dei creditori
nella liquidazione giudiziale, ma alla sostituzione dei membri del
comitato provvede il tribunale.
Ancora emerge il
collegamento con la liquidazione giudiziale per quanto riguarda
le vendite, alle
cessioni e
ai trasferimenti
legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda
di concordato
o in esecuzione di
questo; in questi casi si
applicano le
disposizioni sulle
vendite nella
liquidazione
giudiziale, in
quanto
compatibili.
Il
liquidatore comunica
ogni 6 mesi al
commissario
giudiziale le
informazioni
rilevanti
relative all'andamento della liquidazione e ne dà notizia,
con le sue osservazioni, al
pubblico ministero
e ai
creditori e
ne deposita copia presso la cancelleria del tribunale.
Al liquidatore è
anche riconosciuta una particolare capacità processuale.
Per l’art. 115,
infatti, esercita, o se
pendente, prosegue, ogni
azione prevista
dalla legge
finalizzata a
conseguire la
disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore
e ogni
azione diretta al
recupero dei crediti.
Ha anche il potere
di agire o proseguire un’azione sociale di responsabilità, un potere che
non gli può essere sottratto, visto che ogni patto contrario o diversa
previsione contenuta nel piano non gli sono opponibili come anche non
sono opponibili ai creditori sociali che comunque non perdono la loro
legittimazione ad esercitare l’azione di responsabilità ex art. 2394
c.c. |
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