Il concordato liquidatorio

 

Come abbiamo visto il concordato preventivo può essere con continuità aziendale o liquidatorio.

La disciplina del concordato liquidatorio si avvicina a quella della liquidazione giudiziale, ma non si confonde con questa, per il semplice motivo che si tratta di un concordato votato e approvato dai creditori e non di una procedura dovuta all’insolvenza dell’imprenditore.

Sta di fatti che anche in questo concordato troviamo un comitato di creditori e l’applicazione di diverse regole della liquidazione giudiziale, proprio perché si tratta di una liquidazione, e quindi di una cessione di beni, anche se concordata.

Il concordato liquidatorio prende la sua autonomia procedurale dopo la sua omologazione.

Per l’art. 114 il tribunale nella sentenza di omologazione dispone su:

a) la nomina uno   o   più liquidatori;

b) la nomina un comitato di tre o  cinque  creditori  per  assistere alla liquidazione;

c) e determina le altre modalità della  liquidazione.

 

Per quanto riguarda i creditori si applicano, se compatibili, le regole espresse dagli articoli 138 e 140 che si riferiscono al comitato dei creditori nella liquidazione giudiziale, ma alla sostituzione dei membri del comitato provvede il tribunale.

Ancora emerge il collegamento con la liquidazione giudiziale per quanto riguarda  le vendite, alle  cessioni  e  ai  trasferimenti  legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda  di  concordato  o  in esecuzione di questo; in questi casi si  applicano  le  disposizioni  sulle  vendite nella   liquidazione   giudiziale,   in   quanto   compatibili.

Il  liquidatore  comunica  ogni 6 mesi  al commissario   giudiziale   le   informazioni    rilevanti    relative all'andamento della liquidazione e ne dà notizia,  con le sue osservazioni, al  pubblico  ministero  e  ai  creditori  e  ne deposita copia presso la cancelleria del tribunale.

Al liquidatore è anche riconosciuta una particolare capacità processuale.

Per l’art. 115, infatti, esercita, o se  pendente,  prosegue, ogni  azione  prevista  dalla  legge  finalizzata  a  conseguire   la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore  e  ogni

azione diretta al recupero dei crediti.

Ha anche il potere di agire o proseguire un’azione sociale di responsabilità, un potere che non gli può essere sottratto, visto che ogni patto contrario o diversa previsione contenuta nel piano non gli sono opponibili come anche non sono opponibili ai creditori sociali che comunque non perdono la loro legittimazione ad esercitare l’azione di responsabilità ex art. 2394 c.c.

 


punto elenco Torna alla home page     
 
Manuale della crisi d'impresa e dell'insolvenza, versione completa e di sintesi
Accedi da qui