Effetti della revocazione
Quando gli atti di
cui abbiamo parlato sino ad ora sono stati revocati, si produce la
revocazione e la conseguenza sarà la restituzione alla procedura di
liquazione da quanto ricevuto dal debitore, e tutto andrà ad aumentare
l’attivo da distribuire ai creditori, ma che fine fanno quelli che hanno
subito la revocazione?
L’art. 171 ci
spiega tutto. Per il secondo comma del 171: “
Colui
che, per
effetto della
revoca
prevista dalle
disposizioni precedenti, ha
restituito quanto
aveva ricevuto è
ammesso al passivo della liquidazione giudiziale per il suo eventuale
credito”.
In altre parole
diventa un creditore insoddisfatto ed è per questo che è ammesso al
passivo.
Più complicata la
situazione quando la revoca a avuto ad oggetto atti estintivi di
posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario
o comunque rapporti
continuativi o reiterati.
In questo caso
il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra
l'ammontare massimo
raggiunto dalle
sue pretese, nel periodo per il quale
è provata
la conoscenza
dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse,
alla data in cui si è
aperto il concorso. Resta salvo il
diritto del
convenuto dell’azione revocatoria
d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente
a quanto restituito.
L’art. 171,
infine, ma che in realtà tratta al primo comma, si occupa
degli effetti della revocatoria
dei pagamenti
avvenuti tramite
intermediari specializzati, procedure di compensazione
multilaterale o
società previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939,
n. 1966; in questo
caso la revocatoria si esercita e si effettua nei confronti del
destinatario della prestazione.
|
|
Manuale della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, versione completa e di sintesi Accedi da qui |