Effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale per il debitore
Gli articoli da
In generale il
debitore perde alcuni diritti e facoltà su i suoi beni ed ha anche
alcuni obblighi di carattere personale.
Vediamo tutto
nelle pagine che seguono
I beni compresi e
esclusi nella liquidazione giudiziale (artt. 142, 144,146,147), lo
spossessamento:
l’effetto più rilevante dell’apertura della procedura di liquidazione
giudiziale sta nello spossessamento. Per
l’art. 142 primo comma: “ La
sentenza che dichiara
aperta la
liquidazione
giudiziale priva dalla
sua data
il debitore
dell'amministrazione e
della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data
di apertura
della liquidazione giudiziale”.
Anche i beni che
pervengono al debitore dopo l’apertura della liquidazione giudiziale
sono compresi nella liquidazione, detratte le passività per l’acquisto e
la conservazione degli stessi. Se quindi il debitore vince una lotteria,
le somme vinte rientrano nella liquidazione, come anche può accedere per
un legato o un’eredità.
Tuttavia alcuni
beni del debitore possono essere esclusi dalla liquidazione giudiziale.
I primi sono
oggetto di specifica rinuncia da parte del curatore (art. 142 comma 3).
Il curatore,
infatti, previa
autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunziare ad acquisire i
beni del debitore, compresi quelli che gli pervengono durante la
procedura, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e
la loro
conservazione
risultino superiori
al presumibile valore di realizzo dei beni stessi. Per questi
beni, insomma, non conviene procedere alla liquidazione.
Poi abbiano beni
che possiamo definire essenziali per il debitore ex art. 146 anch’essi
esclusi dalla procedura, come gli assegni alimentari, gli stipendi le
pensioni, i salari e ciò
che il
debitore guadagna
con la
sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il
mantenimento suo e della sua famiglia.
No, almeno fino a
quando e beni non saranno alienati, e quindi gli eventuali atti di
alienazione compiuti dal debitore non saranno nulli, ma inefficaci.
Tali atti non
saranno nulli, ma inefficaci rispetto ai creditori, inopponibili, come
anche si dice (art. 144 comma 1).
Capacità
processuale del debitore (art. 143):
il debitore perde la capacità processuale attiva e passiva sui rapporti
di natura patrimoniale sui beni oggetto della procedura. Al suo posto
sta in giudizio il curatore. Tuttavia il
debitore può
intervenire nel
giudizio solo
per le questioni
dalle quali può dipendere un'imputazione di
bancarotta a suo
carico o se l'intervento è previsto dalla legge. La dichiarazione di
liquidazione giudiziale determina l’interruzione dei processi sui beni
dove è parte il debitore. L’effetto interruttivo si determina da quando
il giudice dichiara l’interruzione.
Obblighi del
debitore.
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