Effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale per il debitore

 

Gli articoli da 142 a 149 si occupano degli effetti del fallimento per il debitore.

In generale il debitore perde alcuni diritti e facoltà su i suoi beni ed ha anche alcuni obblighi di carattere personale.

Vediamo tutto nelle pagine che seguono

I beni compresi e esclusi nella liquidazione giudiziale (artt. 142, 144,146,147), lo spossessamento: l’effetto più rilevante dell’apertura della procedura di liquidazione giudiziale sta nello spossessamento.  Per l’art. 142 primo comma: “ La sentenza che dichiara  aperta  la  liquidazione  giudiziale priva  dalla  sua  data  il  debitore  dell'amministrazione  e  della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data  di  apertura  della liquidazione giudiziale”.

Anche i beni che pervengono al debitore dopo l’apertura della liquidazione giudiziale sono compresi nella liquidazione, detratte le passività per l’acquisto e la conservazione degli stessi. Se quindi il debitore vince una lotteria, le somme vinte rientrano nella liquidazione, come anche può accedere per un legato o un’eredità.

Tuttavia alcuni beni del debitore possono essere esclusi dalla liquidazione giudiziale.

I primi sono oggetto di specifica rinuncia da parte del curatore (art. 142 comma 3).

Il curatore, infatti,  previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunziare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che gli pervengono durante la procedura, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e  la  loro  conservazione  risultino  superiori  al presumibile valore di realizzo dei beni stessi. Per questi beni, insomma, non conviene procedere alla liquidazione.

Poi abbiano beni che possiamo definire essenziali per il debitore ex art. 146 anch’essi esclusi dalla procedura, come gli assegni alimentari, gli stipendi le pensioni, i salari e  ciò  che  il  debitore  guadagna  con  la  sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia.
Come visto il debitore è spossessato dei suoi beni, ma ne perde anche la proprietà?

No, almeno fino a quando e beni non saranno alienati, e quindi gli eventuali atti di alienazione compiuti dal debitore non saranno nulli, ma inefficaci.

Tali atti non saranno nulli, ma inefficaci rispetto ai creditori, inopponibili, come anche si dice (art. 144 comma 1).

Capacità processuale del debitore (art. 143): il debitore perde la capacità processuale attiva e passiva sui rapporti di natura patrimoniale sui beni oggetto della procedura. Al suo posto sta in giudizio il curatore. Tuttavia il  debitore  può  intervenire  nel  giudizio  solo  per  le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di  bancarotta  a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge. La dichiarazione di liquidazione giudiziale determina l’interruzione dei processi sui beni dove è parte il debitore. L’effetto interruttivo si determina da quando il giudice dichiara l’interruzione.

 

Obblighi del debitore.

 

  • La corrispondenza (art. 148): il debitore persona fisica, deve consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale. Se il debitore non è una persona fisica, ad es. una società, non ha senso distinguere tra corrispondenza che deve essere consegnata al curatore, perché riguarda i rapporti compresi nella liquidazione, e corrispondenza di carattere personale. Di conseguenza se il debitore non è una persona fisica tutta la corrispondenza diretta al debitore è consegnata al curatore.
  • Obblighi di comunicazione (art. 149): il debitore, se persona fisica, e gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, sono tenuti  a  comunicare  al  curatore  la propria  residenza  o  il  proprio   domicilio   e   ogni   loro cambiamento.
  • Obbligo di presentarsi (art. 149):se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura,  il debitore, se persona fisica, e gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale  devono  presentarsi personalmente al giudice delegato, al  curatore  o  al  comitato  dei creditori.  In caso di  legittimo  impedimento  o  di  altro  giustificato motivo, i medesimi soggetti possono essere  autorizzati  dal  giudice delegato a comparire per mezzo di un procuratore.

 


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