Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale
Gli articoli 233 e
seguenti si occupano dei casi di chiusura della liquidazione giudiziale.
Le ipotesi sono previste dall’art. 233 e la dichiarazione di chiusura è
effettuata dal tribunale con decreto.
La procedura di
liquidazione giudiziale si chiude:
a) se nel termine
stabilito nella
sentenza con
cui è stata
dichiarata aperta la procedura non sono
state proposte
domande di
ammissione al passivo;
b) quando, anche
prima che sia compiuta la
ripartizione finale
dell'attivo, le
ripartizioni ai
creditori
raggiungono l'intero
ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti
e sono pagati tutti i debiti e
le spese da soddisfare in prededuzione;
c) quando è
compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
d) quando nel
corso della
procedura si
accerta che
la sua prosecuzione
non consente
di soddisfare,
neppure in
parte, i
creditori concorsuali, né i crediti
prededucibili e
le spese
di
procedura. Tale
circostanza può essere accertata con la relazione
o con i successivi rapporti riepilogativi del curatore di cui
all'articolo
La procedura di
liquidazione giudiziale si chiude anche nel caso in cui sia omologato il
concordato proposto durante la liquidazione giudiziale; per l’art. 246,
infatti, nel caso in cui il decreto di omologazione diviene definitivo,
dopo che il curatore avrà reso il conto della gestione, il tribunale
dichiara chiusa la liquidazione giudiziale. La dichiarazione di chiusura
è effettuata dal tribunale con decreto motivato su istanza
del curatore o del debitore o anche di ufficio, pubblicato nelle
forme prescritte
dall'articolo 45.
Il decreto di
chiusura può essere impugnato con reclamo ex art. 124 (cioè il reclamo
contro i decreti del giudice delegato e del tribunale di cui si è già
parlato).
Poiché si tratta
di reclamo contro un decreto del tribunale, la decisione spetterà alla
corte d’appello.
Il decreto della
corte d’appello che decide il reclamo si può impugnare con ricorso per
cassazione.
Il decreto di
chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo
di trenta giorni, senza che questo sia stato
proposto, o quando
il reclamo è definitivamente rigettato.
La chiusura della
liquidazione giudiziale può portare una serie di conseguenze, vediamole;
Chiusura della
procedura nei confronti di società.
Se la chiusura
avviene quando:
1. è compiuta la
ripartizione finale dell’attivo oppure…
2. quando nel
corso della
procedura si
accerta che
la sua prosecuzione
non consente
di soddisfare,
neppure in
parte, i
creditori concorsuali, né i crediti
prededucibili e
le spese
di procedura, fatto salvo quanto previsto dall’art. 256 comma 6
relativo ai giudizi pendenti, il curatore ne chiede la cancellazione dal
registro delle imprese.
Chiusura della
procedura nei confronti di società di capitali.
Quando la
procedura ha riguardato società di capitali e si è chiusa perché:
a) non state
presentate nei termini domande di ammissione al passivo, oppure…
b) quando, anche
prima che sia compiuta la
ripartizione finale
dell'attivo, le
ripartizioni ai
creditori
raggiungono l'intero
ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti
e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in
prededuzione il curatore convoca l’assemblea ordinaria dei soci.
In questa
assemblea si deciderà ai
fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione o ancora per la
trattazione di
argomenti
sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti
il venti per cento del
capitale sociale.
Chiusura della
procedura nei confronti di soci illimitatamente responsabili.
La chiusura della
procedura nei confronti della società con soci illimitatamente
responsabili avvenuta quando:
a) non state
presentate nei termini domande di ammissione al passivo, oppure…
b) quando, anche
prima che sia compiuta la
ripartizione finale
dell'attivo, le
ripartizioni ai
creditori raggiungono
l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro
modo estinti e sono pagati
tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione.
La chiusura della
procedura nei confronti della società, come si diceva, comporta anche la
chiusura della procedura estesa ai singoli soci, a meno che non sia
stata aperta una singola procedura contro un socio, in quanto
imprenditore individuale.
Chiusura delle
procedura in caso di ripartizione finale dell’attivo e esistenza di
giudizi pendenti (art. 234 comma 6).
La chiusura della
procedura non comporta
la cancellazione della società dal registro
delle imprese
sino alla
conclusione dei giudizi in corso e
alla effettuazione
dei riparti
supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che
si siano rese necessarie.
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