Conversione del negozio nullo

nozione

è l'ipotesi in cui le parti stipulino un contratto ignorando la causa di nullità.
 Se questo negozio nullo contiene in sé i requisiti di sostanza e di forma di un diverso negozio valido, si convertirà automaticamente nel negozio valido quando le parti lo avrebbero comunque voluto se avessero conosciuto la causa di nullità del negozio invalido

 
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Vediamo subito di chiarire l'ipotesi della conversione regolata dall'articolo 1424 c.c. delineata della nozione.

Abbiamo, in primo luogo, un negozio nullo

1. Questo negozio contiene gli elementi di diverso negozio valido (ad esempio un contratto che regola il diritto di servitù nullo per difetto di forma può contenere gli elementi di diritto personale di passaggio)

2. Le parti nello stipulare il negozio  non erano a conoscenza della causa del nullità (ad esempio, la mancanza della forma scritta)

3. Dallo sviluppo delle trattative e da tutti gli altri elementi oggettivi si giunge a desumere che le parti avrebbero stipulato il diverso contratto valido
se avessero conosciuto la causa di nullità del negozio nullo; si fa riferimento, cioè, ad una ipotetica volontà delle parti

In presenza di tutte queste condizioni il contratto nullo si converte automaticamente nel minore contratto valido

Non bisogna confondere la conversione del negozio nullo con la conversione formale; quest'ultima opera in maniera automatica quando un negozio giuridico può essere compiuto validamente in più forme.
Se è nulla la forma prescelta il negozio può assumere la diversa forma valida; se, ad esempio, un atto pubblico non è stato posto in essere secondo le formalità prescritte dalla legge, potrà valere come scrittura privata sempreché, beninteso, sia stato redatto in forma scritta ( articolo 2701 c.c.).

Non si deve confondere, ancora, la conversione del negozio nullo con la rinnovazione; quest'ultima si ha con la formazione di un nuovo negozio per quanto possibile identico al precedente ma senza il vizio che ha causato la nullità; ad esempio negozio stipulato verbalmente relativo a beni immobili viene rinnovato in forma scritta.

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