Conversione del negozio nullo
nozione |
è l'ipotesi in cui le parti stipulino un contratto
ignorando la causa di nullità. |
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Vediamo subito di chiarire l'ipotesi della conversione regolata dall'articolo 1424 c.c. delineata della nozione.
Abbiamo, in primo luogo, un negozio nullo |
1. Questo negozio contiene gli elementi di diverso negozio valido (ad esempio un contratto che regola il diritto di servitù nullo per difetto di forma può contenere gli elementi di diritto personale di passaggio) |
2. Le parti nello stipulare il negozio non erano a conoscenza della causa del nullità (ad esempio, la mancanza della forma scritta) |
3. Dallo sviluppo delle trattative e da
tutti gli altri elementi oggettivi si giunge a desumere che le parti
avrebbero stipulato il diverso contratto valido |
In presenza di tutte queste condizioni il contratto nullo si converte automaticamente nel minore contratto valido |
Non bisogna confondere la conversione del negozio nullo con la conversione
formale; quest'ultima opera in maniera automatica quando un negozio
giuridico può essere compiuto validamente in più forme.
Se è nulla la forma prescelta il negozio può assumere la diversa forma valida;
se, ad esempio, un atto pubblico non è stato posto in essere secondo le
formalità prescritte dalla legge, potrà valere come scrittura privata sempreché,
beninteso, sia stato redatto in forma scritta ( articolo 2701 c.c.).
Non si deve confondere, ancora, la conversione del negozio nullo con la rinnovazione; quest'ultima si ha con la formazione di un nuovo negozio per quanto possibile identico al precedente ma senza il vizio che ha causato la nullità; ad esempio negozio stipulato verbalmente relativo a beni immobili viene rinnovato in forma scritta.
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