Contratto estimatorio

definizione
art. 1556 c.c.

con il contratto estimatorio una parte (tradens) consegna una o più cose mobili all'altra (accipiens) e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito

Come s'intuisce dalla definizione questo tipo di contratto è utilizzato da chi vuole avere disponibilità di merce per venderla ma senza accollarsi il rischio che rimanga invenduta.
In genere è usato nel campo del commercio di giornali e oggetti preziosi.
Si esclude che si tratti di vendita , anche se l'art. 1557 c.c. pone sull'accipiens il rischio del perimento della cosa.
Vediamo, ora, le posizioni delle parti:

tradens
trattandosi di contratto reale il tradens adempie al suo obbligo consegnando le cose all'accipiens
con la consegna non riceve subito il prezzo delle cose dovendo aspettare l'esito dell'attività dell'accipiens potendo le cose non essere, in tutto o in parte, da lui vendute 
pur rimanendo proprietario delle cose sino a quando non siano vendute dall'accipiens, non può disporne sino a quando non gli siano restituite 
accipiens
si accolla il rischio del perimento delle cose pure se avvenuto per causa a lui non imputabile
deve pagare il prezzo di stima al tradens 
può liberarsi da tale obbligo restituendo in tutto o in parte le cose al tradens
i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finché non ne sia stato pagato il prezzo al tradens
 
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