I vari tipi di obbligazione secondo il contenuto della prestazione

Abbiamo visto che le obbligazioni si distinguono secondo il tipo di prestazione che può consistere in una attività o  un risultato e da ciò abbiamo tratto la fondamentale distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato.

Occupiamoci, ora, di una distinzione di diversa natura, basata sul contenuto della prestazione; abbiamo, quindi:

  1. obbligazioni di dare
  2. obbligazioni di fare

La distinzione tra i due tipi di obbligazione è rilevante soprattutto in merito alle conseguenze dell'inadempimento.

Se, infatti, rimane inadempiuta una obbligazione di dare (se non si intende ottenere la risoluzione del contratto ed il conseguente risarcimento del danno)  si dovrà attivare quella particolare procedura esecutiva detta "per consegna o rilascio".

Se, invece, non è adempiuta una obbligazione di fare, potrebbe accadere che non sia possibile alcuna procedura esecutiva poiché il "fare" del debitore è infungibile.
Pensiamo al caso in cui abbia commissionato ad un pittore un quadro.
Se il quadro non è dipinto non potrò certo rivolgermi al giudice per farmi fare il quadro da un altro pittore; in questo caso potrò solo ottenere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.
All'opposto se ho commissionato ad una impresa l'abbattimento di un muro, e la prestazione non è eseguita, potrò rivolgermi al giudice che incaricherà altra impresa di compiere il lavoro a spese del debitore.
Questo è possibile perché si tratta di una facere  fungibile, eseguibile, cioè, anche da altri soggetti.

Concludiamo l'argomento ricordando che spesso le obbligazioni hanno un contenuto misto di dare e fare, come nel caso del contratto di somministrazione.

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