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Normalmente attraverso il contratto si cedono per una sola volta i propri diritti. Può accadere, però, che un contraente disonesto, o scaltro, ceda con diversi contratti lo stesso diritto, come nell'ipotesi in cui un proprietario conceda in locazione lo stesso immobile a diversi conduttori e con diversi contratti.
Dobbiamo, quindi, chiederci chi fra gli aventi diritto dovrà prevalere;
Come regola generale nel caso di conflitto tra più aventi diritto sullo stesso oggetto contrattuale, ipotesi di cui stiamo parlando, prevale chi per primo ha stipulato l'atto.
Nel caso della locazione, quindi, dovrebbe prevalere chi per primo ha
stipulato il contratto di locazione.
Accade, però, che, per la certezza dei rapporti giuridici, tale regola dettata
dalla logica e dal senso di giustizia, incontra numerose deroghe; nell'ipotesi
di contratto di locazione, infatti, il godimento dell'immobile non spetterà a
chi per primo ha stipulato il contratto, ma a chi per primo lo ha conseguito
(art. 1380 c.c.) e solo nel caso in cui nessuno dei contraenti abbia conseguito
il godimento dell'immobile, prevarrà chi ha stipulato per primo contratto di
locazione.
Questa ipotesi è, come ricordato, quella prevista dall'articolo 1380 c.c. che dirime il conflitto tra più diritti personali di godimento; nel codice, tuttavia, vi sono altre norme simili che dirimono conflitti su diritti diversi.
Vediamole, quindi, tutte insieme nella sottostante tabella.
conflitti tra più aventi diritto sullo stesso oggetto |
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