Procedura di concordato fallimentare

Vediamo la procedura di concordato, che si svolge in più fasi, cominciamo dalla prima.

Come si vede per il concordato non è necessario che vi sia un'adunanza dei creditori, ma, anche se approvato, il concordato non è immediatamente efficace, poiché ha bisogno dell'intervento del tribunale che si verifica attraverso il giudizio di omologazione.  Si può parlare di omologazione, quindi, solo in seguito alla approvazione del concordato (art. 129 l.f.); vediamo allora cosa accade dopo l'approvazione.

La comunicazione non esaurisce le attività del giudice delegato e degli altri soggetti interessati.

1. Il proponente può chiedere il giudizio di omologazione; questo si propone con ricorso a norma dell'art. 26 l.f.
2. Tutti gli altri soggetti possono proporre opposizione (alla omologazione), anche questa da proporsi con ricorso a norma dell'art. 26 l.f.

Per questi ultimi il giudice delegato fissa con decreto (da pubblicarsi a norma dell'art. 17 l.f.) un termine non inferiore a 15 gg. e non superiore a 30 gg. proprio per la proposizione di una opposizione alla omologazione del concordato, che può essere avanzata non solo da coloro che hanno ricevuto la comunicazione  cui si fa riferimento nello schema, ma anche da parte di qualsiasi altro interessato. Lo stesso termine è fissato per permettere  il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo; se il comitato non provvede nel termine, la relazione e redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi alla scadenza del termine fissato per il comitato dei creditori

Si possono avere, quindi, due ipotesi:

1. non sono state proposte opposizioni ( ed è stato richiesto il concordato): il tribunale si limita a un controllo formale della procedura e della votazione e omologa il concordato con decreto motivato non impugnabile;
2. sono state proposte opposizioni.

In caso di opposizioni sarà necessario procedere ad un vero e proprio giudizio che sarà svolto dal tribunale, che provvederà ad assumere i mezzi istruttori proposti dalle parti, ma potrà anche provvedere ad assumere prove d'ufficio. Per l'assunzione delle prove il tribunale potrà delegare anche uno dei suoi componenti.
Se vi è stata una divisione in classi di creditori, e uno dei creditori di una delle classi dissenzienti (e minoritarie, visto che la proposta è stata approvata) contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Il tribunale decide il tutto con decreto, e contro questo decreto è possibile proporre reclamo innanzi alla corte di appello. Vediamone la procedura nella successiva pagina. 

1. Appello alla decisione del tribunale.

Indipendentemente dal reclamo il decreto di omologazione è immediatamente  efficace (art. 130 l.f.) e quindi può essere eseguito da coloro che l'hanno proposto; sulla esecuzione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione (art. 136 l.f.). Se vi sono creditori che non possono essere soddisfatti immediatamente (perché contestati, irreperibili o condizionali), le somme loro spettanti sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
Se tutto va bene, e cioè se il concordato è stato completamente eseguito, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato. Vi è poi la solita pubblicazione ai sensi dell'art. 17 l.f.

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