Video, il concepito |
L'articolo 1 del codice civile nell'occuparsi della capacità giuridica al secondo comma aggiunge:
I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita |
Non bisogna meravigliarsi che vi siano disposizioni di legge a favore dei concepiti poiché sono poste a tutela di soggetti che potrebbero venire ad esistenza. L'art. 784 c.c. ad esempio, prevede la possibilità di poter donare anche a chi è solo concepito o, addirittura, a favore di figli di una persona vivente non ancora concepiti. Accanto alla figura del concepito, quindi, la legge prende in considerazione in casi particolari anche la figura del nascituro non concepito cui spettano diritti simili a quelli del concepito.
Viene da chiedersi, piuttosto, se il concepito acquista la capacità
giuridica o è comunque necessaria la nascita.
Abbiamo, in proposito due
opinioni:
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Secondo altra opinione, minoritaria ma autorevolmente sostenuta, il concepito ha capacità giuridica in quanto è oggetto di tutela giuridica, solo che questa capacità può divenire definitiva con la nascita oppure sparire (cioè estinguersi retroattivamente) nel caso in cui questa non si verifichi |
La teoria che ritiene il concepito sfornito di capacità giuridica è sostanzialmente corretta perché aderente al dettato legislativo, ma si è acutamente osservato che si riferisce alla titolarità di situazioni giuridiche di carattere patrimoniale, mentre con riferimento ad altre norme che tutelano il concepito e il suo interesse a nascere, si può ritenere che anche per lui l'ordinamento riconosca una soggettività, considerata al di fuori della prospettiva patrimonialistica propria della capacità giuridica. Si tratta, in ogni caso, di un discorso che ci porterebbe troppo lontano e, in definitiva, anche inutile per i nostri fini di studio del diritto privato che coinvolge aspetti essenzialmente patrimoniali soprattutto in merito al discorso relativo alla capacità giuridica.
Giurisprudenza
Sulla soggettività giuridica del concepito e del
nascituro. La cassazione ritiene essere soggetto di diritto il
concepito. Sono riportate tre massime, ma estratte sempre dalla
stessa sentenza.
Cass. civ. Sez. III Sent., 11-05-2009, n. 10741 Cass. civ.
Sez. III, 11-05-2009, n. 10741
Cass. civ. Sez. III Sent.,
11-05-2009, n. 10741 Del diritto alla vita e
all’integrità fisica del concepito; interessante la constatazione
che il concepito non ha un diritto a non nascere o a non nascere se
non sano.
Cass. civ. Sez. III, 29-07-2004, n. 14488 a)
l'interruzione volontaria della gravidanza è finalizzata solo ad
evitare un pericolo per la salute della gestante, serio (entro i
primi 90 giorni di gravidanza) o grave (successivamente a tale
termine); b)trattasi di
un diritto il cui esercizio compete esclusivamente alla madre; c) le
eventuali malformazioni o anomalie del feto rilevano esclusivamente
nella misura in cui possano cagionare un danno alla salute della
gestante, e non già in sé e per sé considerate (con riferimento cioè
al nascituro). E come emerge
ulteriormente: a) dalla
considerazione che il diritto di "non nascere" sarebbe un diritto
adespota (in quanto ai sensi dell'art. 1 c.c. la capacità giuridica
si acquista solamente al momento della nascita e i diritti che la
legge riconosce a favore del concepito - artt. 462, 687, 715
c.c. sono subordinati all'evento della nascita, ma appunto esistenti
dopo la nascita), sicché il cosiddetto diritto di "non nascere" non
avrebbe alcun titolare appunto fino al momento della nascita, in
costanza della quale proprio esso risulterebbe peraltro non esistere
più; b) dalla
circostanza che ipotizzare un diritto del concepito a "non nascere"
significherebbe configurare una posizione giuridica con titolare
solamente (ed in via postuma) in caso di sua violazione, in difetto
della quale (per cui non si fa nascere il malformato per rispettare
il suo "diritto di non nascere") essa risulterebbe pertanto sempre
priva di titolare, rimanendone conseguentemente l'esercizio
definitivamente precluso. Ne consegue
che è pertanto da escludersi la configurabilità e l'ammissibilità
nell'ordinamento del c.d. aborto "eugenetico", prescindente dal
pericolo derivante dalle malformazioni fetali alla salute della
madre, atteso che l'interruzione della gravidanza al di fuori delle
ipotesi di cui agli artt. 4 e 6 legge n. 194 del 1978 (accertate nei
termini di cui agli artt. 5 ed 8 ), oltre a risultare in ogni caso
in contrasto con i principi di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e
di indisponibilità del proprio corpo ex art. 5 c.c. , costituisce
reato anche a carico della stessa gestante ( art. 19 legge n. 194
del 1978), essendo per converso il diritto del concepito a nascere,
pur se con malformazioni o patologie, ad essere propriamente - anche
mediante sanzioni penali - tutelato dall'ordinamento. Ne consegue
ulteriormente che, verificatasi la nascita, non può dal minore
essere fatto valere come proprio danno da inadempimento contrattuale
l'essere egli affetto da malformazioni congenite per non essere
stata la madre, per difetto d'informazione, messa nella condizione
di tutelare il di lei diritto alla salute facendo ricorso all'aborto
ovvero di altrimenti avvalersi della peculiare e tipicizzata forma
di scriminante dello stato di necessità (assimilabile, quanto alla
sua natura, a quella prevista dall'art. 54 c.p. ) prevista
dall' art. 4 legge n. 194 del 1978, risultando in tale ipotesi
comunque esattamente assolto il dovere di protezione in favore di
esso minore, così come configurabile e tutelato (in termini
prevalenti rispetto - anche - ad eventuali contrarie clausole
contrattuali: art. 1419 c.c. , secondo comma) alla stregua della
vigente disciplina. FONTI Mass. Giur. It., 2004
In questa massima si evince come il
nascituro abbia un diritto personale già durante la fase della
gestazione.
Cass. civ. Sez. III, 03-05-2011, n. 9700 Il soggetto
nato dopo la morte del padre, verificatasi durante la gestazione a
causa del fatto illecito di un terzo, ha diritto nei confronti del
responsabile al risarcimento del danno non patrimoniale per la
perdita del rapporto parentale. FONTI Nuova
Giur. Civ., 2011, 12, 1 |
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