nozione |
si ha comunione dell'eredità quando più persone, per effetto di una vocazione congiuntiva, acquistano l'eredità |
È una ipotesi che spesso si verifica nella realtà, poiché di solito la chiamata ereditaria riguarda più di una persona; abbiamo, quindi, la figura del coerede che è titolare "pro quota" dell'asse ereditario insieme agli altri eredi; si tratta, quindi, di titolarità di una quota ideale dei beni ereditari, e non di una parte determinata di questi, e ciò ci fa intendere che ci troviamo di fronte una forma della ordinaria comunione dei beni regolata dagli artt. 1100 e ss. del codice civile; da quest'ultima, però, la comunione ereditaria si distingue perché non riguarda solo la proprietà, ma una pluralità di diritti di natura eterogenea, quei diritti che rappresentavano il patrimonio ereditario.
Altra differenza riguarda il diritto di prelazione che spetta ai coeredi in caso di alienazione della quota (o di parte di essa) ad un estraneo;
secondo l'art. 732 c.c. tale diritto spetta sempre
agli altri coeredi, a meno che non vi abbiano rinunziato.
L'erede che intende alienare la sua quota deve fare in modo che gli altri possano
esercitare il diritto di prelazione; per giungere a tale risultato dovrà
notificare agli altri eredi la sua proposta di alienazione con l'indicazione del
prezzo; il diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro il termine di
due mesi dall'ultima notifica, trascorsi i quali l'erede sarà libero di
alienare la sua quota anche ad estranei all'eredità.
Viene da chiedersi cosa accade se non si effettuata la notifica;
ci risponde sempre l'art. 732 secondo cui i coeredi
hanno il diritto di riscattare la quota non solo nei confronti dell'acquirente,
ma anche dagli aventi causa da questo, finché dura la stato di comunione.
È
questo il "retratto successorio", cioè il diritto di riscatto della quota
che spetta ai coeredi in seguito alla mancata notifica; il coerede che avrà
esercitato con successo l'azione diverrà proprietario della quota con efficacia
" ex tunc", ma dovrà corrispondere all'acquirente il prezzo che questi aveva
pagato per la quota ereditaria.
I coeredi godono in comunione i beni ereditari, ma questa può sempre essere sciolta per iniziativa anche di uno solo di loro che non intenda più farne parte con la divisione dell'eredità, disciplinata dagli artt. 713 e ss. c.c. di cui ci occupiamo nelle successive pagine.
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