Il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione

Un aspetto caratterizzante della SE è quello della partecipazione dei lavoratori alla gestione della società, alla gestione, però, non agli utili.

La Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001 completa la disciplina della SE disciplinando le modalità di partecipazione. Per la precisione si parla di “coinvolgimento dei lavoratori” nella gestione, intendendosi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione e la partecipazione, mediante il quale i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito della società.

Bene, ciò stabilito, come si fa a coinvolgere i lavoratori nella gestione?

In primo luogo bisogna “contrattare” con i lavoratori le modalità del loro coinvolgimento, e per far ciò gli articoli 3 e ss. della direttiva ( recepita in Italia con il d.lgs. 188\2005) prevedono delle “procedure di negoziazione” che dovrebbero sfociare in un accordo sulla partecipazione dei lavoratori, accordo indispensabile, perché in mancanza di  questo non sarà possibile  iscrivere la SE al registro delle imprese, e ciò vuol dire che non sarà possibile costituirla.

In primo luogo sarà necessario individuare chi rappresenti i lavoratori. La direttiva prevede una delegazione speciale di negoziazione, rappresentativa dei lavoratori delle società partecipanti e delle affiliate o dipendenze interessate, delegazione formata in modi diversi secondo i vari modi di costituzione della SE (art. 3 ).

Le trattative tra la delegazione dei lavoratori e gli organi della SE, non dovrebbero durare per più di 6 mesi, e dovrebbero anche sfociare in un accordo, il cui contenuto è determinato dalle stesse parti, ma l’art. 4 della direttiva, fatta salva l’autonomia delle parti, dispone che l’accordo deve riguardare i seguenti punti:

a) il campo d'applicazione dell'accordo stesso;

b) la composizione, il numero di membri e la distribuzione dei seggi dell'organo di rappresentanza che sarà l'interlocutore degli organi competenti della SE nel quadro dei dispositivi di informazione e di consultazione dei lavoratori di quest'ultima e delle sue affiliate e dipendenze;

c) le attribuzioni e la procedura prevista per l'informazione e la consultazione dell'organo di rappresentanza;

d) la frequenza delle riunioni dell'organo di rappresentanza;

e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire all'organo di rappresentanza;

f) se, durante i negoziati, le parti decidono di istituire una o più procedure per l'informazione e la consultazione anziché un organo di rappresentanza, le modalità di attuazione di tali procedure;

g) nel caso in cui, durante i negoziati, le parti decidano di stabilire modalità per la partecipazione dei lavoratori, il merito di tali modalità compresi, a seconda dei casi, il numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della SE che i lavoratori saranno autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o alla cui designazione potranno opporsi, le procedure per tale elezione, designazione, raccomandazione o opposizione da parte dei lavoratori, nonché i loro diritti;

h) la data di entrata in vigore dell'accordo, la durata, i casi in cui l'accordo deve essere rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo.

Ovviamente i rappresentanti dei lavoratori hanno l’obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni riservate che ricevono (art. 8), devono collaborare con l’ organo competente della SE con spirito di cooperazione nell'osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci. e sono oggetto anche di particolari tutele previste dall’art. 10 simili a quelle previste per i rappresentati dei lavoratori nei diversi Stati membri dell’unione. 

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