I pacchetti turistici

nozione
(art. 84)

i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:
1) trasporto;
2) alloggio;
3) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio quali: itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico

L'acquisto dei pacchetti turistici è fenomeno molto diffuso nell'odierno modo di viaggiare; accade sempre più spesso, infatti, che il turista non voglia sobbarcarsi l'onere, una volta giunto a destinazione, di cercare un albergo, informarsi sui luoghi da visitare, scegliere le persone che lo devono assistere, e ciò è tanto più frequente quando si scelgano mete lontane in paesi molto diversi dal nostro.

Dobbiamo ora chiederci che tipo di contratto realizza la fattispecie prevista dagli artt. 82 e ss. del codice.
In primo luogo si pone il problema di stabilire se ci troviamo di fronte ad un unico contratto di tipo misto o complesso tipizzato dalla legge o a una ipotesi di collegamento negoziale.
A guardar bene il pacchetto turistico è composto principalmente da fattispecie relative a contratti tipici, trasporto, alloggio (contratto di albergo), solo che questi sono collegati tra loro in rapporto di reciproca dipendenza, tanto che le vicende che riguardano un singolo contratto si ripercuotono anche sugli altri. Ciò che abbiamo detto è particolarmente importante in merito all'inadempimento del contratto; può infatti accadere che vi sia inadempimento nel contratto di alloggio o in quello di viaggio; in tal caso il consumatore potrà godere, in quanto tale, della tutela risarcitoria  prevista dagli articoli 93 e ss. del codice; ma è pur vero che il consumatore potrebbe, in alternativa, chiedere al diretto responsabile del fatto ( il vettore ad esempio) il risarcimento del danno subito.
In definitiva il legislatore col prevedere autonomamente la figura del pacchetto turistico non ha voluto creare un nuovo tipo negoziale, ma ha inteso rafforzare la tutela del consumatore che si trova avvantaggiato dal fatto di avere un responsabile facilmente individuabile soprattutto nei casi in cui, trovandosi all'estero, gli risulterebbe molto difficile agire contro l'albergatore o il vettore stranieri.

Fatta questa premessa, vediamo come il codice disciplina i pacchetti turistici individuando, in primo luogo, le parti contrattuali.

organizzatore di viaggio il soggetto che realizza la combinazione degli elementi del pacchetto turistico e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici. L'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore
venditore il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici verso un corrispettivo forfetario
consumatore di pacchetti turistici l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi a tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico

 In merito alla forma del contratto avente ad oggetto il pacchetto turistico l'art. 85 dispone che esso è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi, ma non è detto che la forma scritta è richiesta a pena di nullità. L'onere della forma scritta in termini  "chiari e precisi" sembra quindi soddisfare più un'esigenza di trasparenza del contenuto del contratto che costituire un elemento di validità dello stesso. L'art. 86, sempre nell'ottica della chiarezza del contenuto contrattuale, ne indica il contenuto minimo.

Come spesso abbiamo visto accadere nel codice del consumo, un ruolo essenziale gioca l'informazione che l'organizzatore o il venditore devono fornire al consumatore. 
Prima della conclusione del contratto il consumatore è informato del pacchetto attraverso un opuscolo informativo ( art. 88); le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano
comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione. Vi sono poi le altre informazioni previste dall'art. 87 durante la fase delle trattative o comunque prima della conclusione del contratto e le successive informazioni necessarie prima dell'inizio del viaggio quando il contratto sia stato già concluso, sempre previste nell'art. 87.
In generale è fatto divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.

Al consumatore è riconosciuto il diritto di recesso quando vi sia una modifica delle condizioni contrattuali, una revisione del prezzo se non già prevista dal contratto; in questi casi e nell'ipotesi in cui  il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del
consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno subito.

Proprio per quanto riguarda il risarcimento del danno dobbiamo distinguere diverse ipotesi.

mancato o inesatto adempimento

l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile
l'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti
in caso di danno alla persona questo è risarcibile nei limiti stabiliti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia
(art. 94)
l'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore
l'organizzatore o il venditore, che hanno risarcito il consumatore, sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili

prescrizione del dritto al risarcimento

per danni alla persona: il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l’articolo 2951 del codice civile.
per i danni a cose: il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo con reclamo da inviarsi attraverso raccomandata a.r. ma il difetto del reclamo non comporta decadenza dal diritto al risarcimento del danno.

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