I pacchetti turistici
nozione |
i pacchetti
turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto
compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli
elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo
forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero
comprendente almeno una notte: 1) trasporto; 2) alloggio; 3) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio quali: itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico |
L'acquisto dei pacchetti turistici è fenomeno molto diffuso nell'odierno modo di viaggiare; accade sempre più spesso, infatti, che il turista non voglia sobbarcarsi l'onere, una volta giunto a destinazione, di cercare un albergo, informarsi sui luoghi da visitare, scegliere le persone che lo devono assistere, e ciò è tanto più frequente quando si scelgano mete lontane in paesi molto diversi dal nostro.
Dobbiamo ora chiederci che tipo di contratto realizza la fattispecie prevista
dagli artt. 82 e ss. del codice.
In primo luogo si pone il problema di stabilire se ci troviamo di fronte ad un
unico contratto di tipo misto o complesso tipizzato dalla legge o a una ipotesi
di collegamento negoziale.
A guardar bene il pacchetto turistico è composto principalmente da fattispecie
relative a contratti tipici, trasporto, alloggio (contratto di albergo), solo
che questi sono collegati tra loro in rapporto di reciproca dipendenza, tanto
che le vicende che riguardano un singolo contratto si ripercuotono anche sugli
altri. Ciò che abbiamo detto è particolarmente importante in merito
all'inadempimento del contratto; può infatti accadere che vi sia inadempimento
nel contratto di alloggio o in quello di viaggio; in tal caso il consumatore
potrà godere, in quanto tale, della tutela risarcitoria prevista dagli articoli
93 e ss. del codice; ma è pur vero che il consumatore potrebbe, in alternativa,
chiedere al diretto responsabile del fatto ( il vettore ad esempio) il
risarcimento del danno subito.
In definitiva il legislatore col prevedere autonomamente la figura del pacchetto
turistico non ha voluto creare un nuovo tipo negoziale, ma ha inteso rafforzare
la tutela del consumatore che si trova avvantaggiato dal fatto di avere un
responsabile facilmente individuabile soprattutto nei casi in cui, trovandosi
all'estero, gli risulterebbe molto difficile agire contro l'albergatore o il
vettore stranieri.
Fatta questa premessa, vediamo come il codice disciplina i pacchetti turistici individuando, in primo luogo, le parti contrattuali.
organizzatore di viaggio | il soggetto che realizza la combinazione degli elementi del pacchetto turistico e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici. L'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore |
venditore | il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici verso un corrispettivo forfetario |
consumatore di pacchetti turistici | l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi a tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico |
In merito alla forma del contratto avente ad oggetto il pacchetto turistico l'art. 85 dispone che esso è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi, ma non è detto che la forma scritta è richiesta a pena di nullità. L'onere della forma scritta in termini "chiari e precisi" sembra quindi soddisfare più un'esigenza di trasparenza del contenuto del contratto che costituire un elemento di validità dello stesso. L'art. 86, sempre nell'ottica della chiarezza del contenuto contrattuale, ne indica il contenuto minimo.
Come spesso abbiamo visto accadere nel codice del consumo, un ruolo
essenziale gioca l'informazione che l'organizzatore o il venditore devono
fornire al consumatore.
Prima della conclusione del contratto il consumatore è informato del pacchetto
attraverso un opuscolo informativo ( art. 88); le informazioni contenute
nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e il venditore in relazione alle
rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate
non siano
comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o
vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto,
successivamente alla stipulazione. Vi sono poi le altre informazioni previste
dall'art. 87 durante la fase delle trattative o
comunque prima della conclusione del contratto e le successive informazioni
necessarie prima dell'inizio del viaggio quando il contratto sia stato già
concluso, sempre previste nell'art. 87.
In generale è fatto divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità
del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque
sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al
consumatore.
Al consumatore è riconosciuto il diritto di recesso quando vi sia una
modifica delle condizioni contrattuali, una revisione del prezzo se non già
prevista dal contratto; in questi casi e nell'ipotesi in cui il pacchetto
turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che
per colpa del
consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di
qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto
turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del
prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del
recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta, salvo, in
ogni caso, il risarcimento del danno subito.
Proprio per quanto riguarda il risarcimento del danno dobbiamo distinguere diverse ipotesi.
mancato o inesatto adempimento |
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prescrizione del dritto al risarcimento |
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Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo con reclamo da inviarsi attraverso raccomandata a.r. ma il difetto del reclamo non comporta decadenza dal diritto al risarcimento del danno.
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