Gli altri aspetti del codice del consumo
Gli ultimi articoli del codice del consumo sono dedicati a vari argomenti riguardanti:
sicurezza e qualità dei prodotti | artt. 102\106 |
controlli e sorveglianza da parte della pubblica amministrazione | artt. 107 \110 |
responsabilità del produttore e del fornitore | artt. 111\127 |
garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo | artt. 128\135 |
le associazioni dei consumatori e l'accesso alla giustizia per le associazioni di consumatori | artt. 136 \ 141 |
disposizioni finali | artt. 142 \ 146 |
Per quanto riguarda la sicurezza e qualità dei prodotti (102\106) sono state fissate le regole per permettere l'ingresso nel mercato ai soli prodotti sicuri, definendo (art. 103) il concetto di prodotto sicuro come:
qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone |
Tutti i prodotti non sicuri a norma della lettera a) dell'art. 103 sono da considerasi pericolosi. Al produttore è fatto obbligo di immettere sul mercato solo prodotti sicuri e a informare il consumatore dei rischi che derivano dall'uso del prodotto (art. 103); gli stessi obblighi gravano anche sul distributore, cioè su colui che immette in commercio il prodotto. Ingenti sanzioni sono previste per il produttore o il distributore che immettono sul mercato prodotti pericolosi (art. 112).
In merito alla responsabilità per i danni causati dal prodotto difettoso,
questa grava, in primo luogo, sul produttore (art. 114) o sul fornitore, quando
il produttore non sia individuato, e se abbia omesso di comunicare al
danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta di risarcimento dei
danni, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha
fornito il prodotto. L'onere della prova circa il difetto del prodotto e il
relativo nesso di causalità tra difetto e danno spetta, però, al danneggiato;
non sono risarcibili i c.d. danni morali (art. 123).
Particolari sono le norme relative alla prescrizione e alla decadenza,
vediamole:
prescrizione | il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile |
decadenza | il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Comunità europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno |
In altre parole, se sono trascorsi più di dieci anni dalla messa in circolazione del prodotto, non sarà più possibile chiedere il risarcimento del danno. Credo che sia l'unico caso di un termine di decadenza decennale.
In merito alla garanzia legale di conformità (art. 129 e ss.) sono dettate una serie di regole a tutela del consumatore che acquista prodotti difettosi. Tale garanzia ha ad oggetto i soli beni mobili, esclusi l'energia elettrica, il gas e l'acqua non confezionati, i beni sottoposti a vendita forzata.
L'art. 129 impone al venditore di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, dettando anche le regole per individuare detta conformità.
L'art. 130 illustra, invece, i diritti che spettano al consumatore nel caso di difetto di conformità; ricordiamo il diritto di riparazione o sostituzione che, se eccessivamente oneroso o in caso di mancata riparazione o, infine, nell'ipotesi di sostituzione con altro prodotto difettoso, può tramutarsi nel diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto (art. 130).
Oltre alla garanzia legale è possibile offrire anche una garanzia convenzionale. Questa non può avere un contenuto minore di quella legale.
Per quanto riguarda i termini di prescrizione e decadenza secondo l'art. 132 abbiamo le seguente situazione:
prescrizione | due anni dalla consegna del bene |
decadenza |
il
consumatore decade dai sui diritti alla sostituzione, riparazione o
rimborso totale o parziale della somma spesa se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato, ma in quest'ultimo caso l'azione del consumatore si prescrive nel termine di 26 mesi dalla consegna del bene |
Delle associazioni dei consumatori ci siamo già occupati all'inizio del capitolo, mentre è bene porre l'attenzione sulle disposizioni finali del codice.
In primo luogo vi è l'abrogazione degli artt. 1469-bis, 1469-ter, 1469-quater, 1469-quinques e 1469-sexies del codice civile che sono sostituti dal seguente articolo:
art. 1469-bis |
Le disposizioni del presente Titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore. |
Ciò vuol dire che si dà la preminenza al codice del consumo rispetto al codice civile, mentre le altre leggi prevalgono sul codice civile solo quando dettano una disciplina più favorevole per il consumatore.
In via generale ( ma la regola è spesso citata anche all'interno del codice) si afferma che (art. 143):
I diritti attribuiti al consumatore dal presente codice sono irrinunciabili. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del presente codice |
Particolarmente importante è l'art. 146 che ci indica le numerose norme abrogate dal codice, articolo a cui rimandiamo per la lettura al successivo collegamento.
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