Articolo 31. Tutela dei minori.

1. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
l) non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;
m) non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
n) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
o) non mostrare minorenni in situazioni pericolose.

 

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