Il fallimento, come visto, è una procedura complessa, e di certo anche la chiusura non poteva essere semplice e immediata;
Vediamo, allora, quali sono i presupposti della chiusura del fallimento.
casi di chiusura del fallimento (art. 118 l.f.) |
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In merito al caso di cui al punto 1) dobbiamo osservare che la domanda (o le
domande) che evitano la chiusura devono essere presentate tempestivamente, cioè
almeno 30 gg. prima dell'udienza fissata per la verifica dello stato passivo;
non è chiaro, però, se domande volte alla restituzione di cose mobili o immobili
o di rivendicazione, tempestivamente depositate, siano in grado di evitare la
chiusura del fallimento.
Il merito al punto 4) dobbiamo distinguere questa ipotesi da quella prevista
dall'art. 102 l.f. relativa alla previsione di insufficiente realizzo.
In quel caso, infatti, si scopre che non è opportuno procedere al procedimento
di accertamento del passivo, perché l'attivo non è sufficiente a soddisfare i
creditori concorsuali, ma può bastare solo a soddisfare i crediti prededucibili
e le spese della procedura; in questo caso, invece, l'attivo fallimentare non
può soddisfare, nemmeno in parte, nessun credito, sia esso di natura concorsuale
oppure prededucibile e si giunge alla chiusura del fallimento.
Vediamo nello schema che segue le fasi fondamentali di questo procedimento (art. 119 l.f.), ricordano che sulle parole in corsivo si attiva il relativo collegamento.
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Come si vede la decisione del tribunale può essere sottoposta a impugnazione;
nel caso in cui ciò avvenga il decreto acquista efficacia quando le impugnazioni
siano state definitivamente rigettate.
Se non vi sono state impugnazioni il decreto di chiusura acquista
efficacia quando è decorso il termine per il reclamo.
Vediamo ora quali sono gli effetti della chiusura del fallimento secondo gli articoli 118 e 120 l.f.
effetti della chiusura del fallimento |
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Particolarmente interessante è l'ultima parte dell'art. 118 relativo alle società fallite; secondo l'ultimo comma dell'art. 118:
Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3 e 4), ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento della società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'art. 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale. |
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