Causa illecita

articolo 1343 c. c.

la causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume

 
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L'articolo 1343 elenca i casi di nullità del negozio giuridico per illiceità della causa. È evidente che solo i negozi atipici possono avere una causa illecita, mentre per i negozi tipici, come la compravendita, ciò non è possibile proprio perché la causa è stata prevista dal legislatore. 
Per i sostenitori della teoria della causa concreta, però, tale articolo è la dimostrazione delle loro argomentazioni; ci si chiede come possa essere nullo un contratto tipico, per illiceità della causa, se questa è prevista dalla legge; in realtà i negozi tipici difficilmente sono nulli per illiceità della causa, perché o accade che l’operazione negoziale è diversa da quella che appare, e quindi la causa “concreta” non è tipica, oppure sono nulli per altre ragioni come il motivo illecito o l'oggetto illecito.

Vediamo, quindi, quando la causa è illecita:

Causa contraria a norme imperative

sono tutte quelle norme che vietano determinati comportamenti che, se tenuti,
comportano la nullità del negozio giuridico

Causa contraria all'ordine pubblico

ci riferiamo in questo caso all'ordine pubblico interno per distinguerlo dall'ordine pubblico internazionale. Nel nostro caso il contrasto con l'ordine pubblico non avviene da atti provenienti dall'esterno dello Stato, ma da atti che provengono dall'interno dello Stato, come i negozi giuridici. La causa è illecita per contrarietà all'ordine pubblico(interno) quando contrasta non solo con norme di legge che esprimono i principi fondamentali della nostra comunità sociale, ma anche quando contrasta con quei principi, anche di natura economica, non necessariamente espressi in norme di legge.

Causa contraria al buon costume

si tratta di negozi che contrastano con il senso morale della comunità in un determinato momento storico sociale. A guardare bene il concetto buon costume rientra in quello dell'ordine pubblico, ma se differenzia perché riguarda strettamente i principi di ordine morale; vi rientrano certamente tutti quegli atti contrari alla morale sessuale, ma anche atti in genere contrari alla morale come ad esempio il caso di chi si obbligasse a ubriacarsi.

La conseguenza della illiceità della causa sarà la nullità del negozio giuridico (articolo 1418 c. c.), ma un importante differenza v'è quando la causa sia illecita per contrarietà al buon costume; in questo caso, infatti, l'articolo 2035 c. c. stabilisce che non è possibile farsi restituire quanto si è dato per una prestazione illecita.
Questa norma non è altro che l'applicazione di un principio che risale al diritto romano "in pari causa turpitudinis melior est condicio possidentis.

Riassumiamo ora i casi in cui l'illiceità comporta la nullità del negozio giuridico

illiceità della causa

illiceità del motivo comune

illiceità della condizione

illiceità dell'oggetto del negozio

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