Giurisprudenza.
Non riguarda la separazione ma lo scioglimento dell'unione civile, si applicano le stesse regole del divorzio? Trib. Pordenone, 13 marzo 2019
In tema di unioni tra persone dello stesso sesso, per l'assegno
previsto in caso di scioglimento dell'unione civile, trovano
applicazione i medesimi principi fissati in tema di assegno
divorzile per le coppie eterosessuali. Nella specie, il
Tribunale ha riconosciuto un assegno periodico alla parte
economicamente più debole, prendendo all'uopo in considerazione
lo squilibrio tra le condizioni economiche delle due parti,
dovuto anche a scelte di vita fatte dalla parte economicamente
più debole, che ha cambiato città per vivere con la compagna,
lasciando il lavoro ed optando per un'altra occupazione meno
retribuita. Il Tribunale ha considerato, altresì, il periodo
successivo all'unione civile, nonché il periodo di convivenza
precedente all'unione medesima.
Quando spetta l’assegno di
mantenimento.
Cass. civ. Sez. I Ord., 16-04-2018, n.
9294
Nell'ambito della separazione
personale, gli obblighi di assistenza materiale non vengono meno e
trovano attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in
favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, quando
lo stesso versi in una posizione economica deteriore e non sia in grado,
con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita consentito dalle
possibilità economiche di entrambi.
Occorre, quindi, accertare il tenore
di vita goduto durante il matrimonio, verificare se i mezzi economici a
disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente
dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo,
procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a
disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
FONTI Massima redazionale, DE
Agostini giuridica 2018
I criteri per l’assegno di
mantenimento.
Cass. civ. Sez. I Ord., 27-04-2018, n.
10304
In tema di individuazione dei criteri
complessivi per la quantificazione della misura dell'assegno di
mantenimento che si dispone in sede di separazione coniugale, non
vengono in rilievo solo i redditi dei coniugi in corso di separazione ma
tutte le altre circostanze del caso che abbiano avuto e continuino ad
avere una rilevanza patrimoniale.
FONTI Quotidiano Giuridico,
2018
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza,
15-02-2018, n. 3709
Ai fini della determinazione
dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei
coniugi - che, a differenza dello scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo
coniugale – l'art. 156, comma 2, c.c. , deve essere inteso nel senso che
il giudice sia tenuto a determinare la misura dell'assegno tenendo
conto, non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze
non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da
individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o
comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed
idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui
valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei
redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile
ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei
coniugi.
FONTI Massima redazionale, De
Agostini Giuridica 2018
Cass. civ. Sez. I Ordinanza,
15-01-2018, n. 769
Le dichiarazioni dei redditi
dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle
controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella
specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di
mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale,
nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su
altre risultanze probatorie.
FONTI
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza,
04-12-2017, n. 28938
La separazione personale, a differenza
dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i "redditi
adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c. , l'assegno di
mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa
dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita
goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di
assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale
situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli
obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e
che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale,
presupposto dell'assegno di divorzio.
FONTI Quotidiano Giuridico, 2017
Valutazioni concrete sulla capacità
lavorativa del coniuge cui spetta l’assegno di mantenimento.
Cass. civ. Sez. VI - 1, 09-03-2018, n.
5817
In tema di separazione personale dei
coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale
capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini delle
statuizioni afferenti l'assegno di mantenimento; tale attitudine del
coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo se venga riscontrata in
termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività
lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore
individuale ed ambientale, e con esclusione di mere valutazioni astratte
ed ipotetiche. È escluso il diritto al mantenimento quando il coniuge,
ben in grado di procurarsi redditi adeguati, stante la pacifica
esistenza di proposte di lavoro, immotivatamente non le accetta.
FONTI Quotidiano Giuridico,
2018
No comment
Cass. civ. Sez. I Ord., 16-04-2018, n.
9384
La condotta del marito, intento alla
ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet, integra una
violazione dell'obbligo di fedeltà ex art. 143 cod. civ. , in quanto
costituisce una circostanza oggettivamente idonea a compromettere la
fiducia tra i coniugi e a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale
all'origine della separazione.
FONTI Quotidiano Giuridico,
2018
L’onere della prova nella separazione
giudiziale.
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord.,
19-02-2018, n. 3923 (rv. 647052-01)
Grava sulla parte che richieda, per
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione
all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua
efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della
convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti
posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella
determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le
circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della
crisi matrimoniale all'accertata infedeltà. (Dichiara inammissibile,
CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/06/2016)
FONTI
Cass. civ. Sez. I, 23-03-2017, n. 7469
In tema di separazione personale dei
coniugi, la pronuncia di addebito presuppone l'accertamento della
riconducibilità della crisi coniugale alla condotta di uno o di entrambi
i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrari a ai doveri
coniugali e quindi della sussistenza di un nesso di causalità tra i
comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della
convivenza, condizione per la pronuncia di separazione.
FONTI
L’alcoolismo è una causa d’intollerabilità delle convivenza che deve
essere provata?
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza,
22-12-2016, n. 26883
Il protrarsi nel tempo dell'alcolismo,
accompagnato al rifiuto di cure, costituisce, in base ad una presunzione
confermata dall'esperienza medica e sociale, la causa
dell'intollerabilità della convivenza per lo stress psicologico che la
dipendenza dall'alcol provoca nelle persone conviventi, per la tendenza
all'aggravamento dello stato di dipendenza e delle conseguenze sulla
salute fisica e mentale, per il grave deterioramento delle relazioni
personali, specie quelle più strette, che ne deriva.
FONTI Quotidiano Giuridico, 2017
La coabitazione fa cessare gli effetti della separazione, ma dev’essere
vera coabitazione.
Cass. civ. Sez. II Ord., 23-01-2018, n. 1630
In forza dell'art. 157 c.c. ,
tuttavia, gli effetti della separazione personale, in mancanza di una
dichiarazione espressa di riconciliazione, cessano soltanto col fatto
della coabitazione, la quale non può, quindi, ritenersi ripristinata per
la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontri e di
frequentazioni tra i coniugi, ove le stesse non depongano per una reale
e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti
manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale.
FONTI Notariato, 2018, 2, 192
Cass. civ. Sez. I Sent., 17-09-2014,
n. 19535 (rv. 632566)
La mera coabitazione non è sufficiente
a provare la riconciliazione tra coniugi separati essendo necessario il
ripristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale,
che costituisce il fondamento del vincolo coniugale (Nella specie, la
corte territoriale aveva escluso la riconciliazione per la presenza di
comportamenti, anche processuali - la proposizione di domanda
riconvenzionale di addebito formulata dal ricorrente in primo grado -
ostativi al ripristino, tanto più che la dedotta coabitazione era
rimasta sfornita di allegazione di fatti probanti e di deduzione di
mezzi istruttori idonei a corroborarla). (Rigetta, App. Venezia,
31/05/2012)
FONTI
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