Giurisprudenza.

 

 

Non riguarda la separazione ma lo scioglimento dell'unione civile, si applicano le stesse regole del divorzio?

 

Trib. Pordenone, 13 marzo 2019
In tema di unioni tra persone dello stesso sesso, per l'assegno previsto in caso di scioglimento dell'unione civile, trovano applicazione i medesimi principi fissati in tema di assegno divorzile per le coppie eterosessuali. Nella specie, il Tribunale ha riconosciuto un assegno periodico alla parte economicamente più debole, prendendo all'uopo in considerazione lo squilibrio tra le condizioni economiche delle due parti, dovuto anche a scelte di vita fatte dalla parte economicamente più debole, che ha cambiato città per vivere con la compagna, lasciando il lavoro ed optando per un'altra occupazione meno retribuita. Il Tribunale ha considerato, altresì, il periodo successivo all'unione civile, nonché il periodo di convivenza precedente all'unione medesima.
Fonte De Agostini giuridica 2019

 

 Quando spetta l’assegno di mantenimento.

 

Cass. civ. Sez. I Ord., 16-04-2018, n. 9294

Nell'ambito della separazione personale, gli obblighi di assistenza materiale non vengono meno e trovano attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, quando lo stesso versi in una posizione economica deteriore e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita consentito dalle possibilità economiche di entrambi.

Occorre, quindi, accertare il tenore di vita goduto durante il matrimonio, verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo, procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.

FONTI  Massima redazionale, DE Agostini giuridica 2018 

 

I criteri per l’assegno di mantenimento.

 

Cass. civ. Sez. I Ord., 27-04-2018, n. 10304

In tema di individuazione dei criteri complessivi per la quantificazione della misura dell'assegno di mantenimento che si dispone in sede di separazione coniugale, non vengono in rilievo solo i redditi dei coniugi in corso di separazione ma tutte le altre circostanze del caso che abbiano avuto e continuino ad avere una rilevanza patrimoniale.

FONTI  Quotidiano Giuridico, 2018 

 

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 15-02-2018, n. 3709

Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi - che, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale – l'art. 156, comma 2, c.c. , deve essere inteso nel senso che il giudice sia tenuto a determinare la misura dell'assegno tenendo conto, non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.

FONTI  Massima redazionale, De Agostini Giuridica 2018 

 

Cass. civ. Sez. I Ordinanza, 15-01-2018, n. 769

Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie.

FONTI 
Quotidiano Giuridico, 2018 

 

 

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 04-12-2017, n. 28938

La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c. , l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.

FONTI Quotidiano Giuridico, 2017 

 

 

Valutazioni concrete sulla capacità lavorativa del coniuge cui spetta l’assegno di mantenimento.

 

Cass. civ. Sez. VI - 1, 09-03-2018, n. 5817

In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini delle statuizioni afferenti l'assegno di mantenimento; tale attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e con esclusione di mere valutazioni astratte ed ipotetiche. È escluso il diritto al mantenimento quando il coniuge, ben in grado di procurarsi redditi adeguati, stante la pacifica esistenza di proposte di lavoro, immotivatamente non le accetta.

FONTI  Quotidiano Giuridico, 2018 

 

No comment

 

Cass. civ. Sez. I Ord., 16-04-2018, n. 9384

La condotta del marito, intento alla ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet, integra una violazione dell'obbligo di fedeltà ex art. 143 cod. civ. , in quanto costituisce una circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale all'origine della separazione.

FONTI  Quotidiano Giuridico, 2018 

 

L’onere della prova nella separazione giudiziale.

 

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 19-02-2018, n. 3923 (rv. 647052-01)

Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/06/2016)

FONTI 
CED Cassazione, 2018 

 

Cass. civ. Sez. I, 23-03-2017, n. 7469

In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito presuppone l'accertamento della riconducibilità della crisi coniugale alla condotta di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrari a ai doveri coniugali e quindi della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione.

FONTI
Quotidiano Giuridico, 2017

L’alcoolismo è una causa d’intollerabilità delle convivenza che deve essere provata? 

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 22-12-2016, n. 26883

Il protrarsi nel tempo dell'alcolismo, accompagnato al rifiuto di cure, costituisce, in base ad una presunzione confermata dall'esperienza medica e sociale, la causa dell'intollerabilità della convivenza per lo stress psicologico che la dipendenza dall'alcol provoca nelle persone conviventi, per la tendenza all'aggravamento dello stato di dipendenza e delle conseguenze sulla salute fisica e mentale, per il grave deterioramento delle relazioni personali, specie quelle più strette, che ne deriva.

FONTI Quotidiano Giuridico, 2017

 

La coabitazione fa cessare gli effetti della separazione, ma dev’essere vera coabitazione.

 

Cass. civ. Sez. II Ord., 23-01-2018, n. 1630

In forza dell'art. 157 c.c. , tuttavia, gli effetti della separazione personale, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può, quindi, ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontri e di frequentazioni tra i coniugi, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale.

FONTI Notariato, 2018, 2, 192 

 

Cass. civ. Sez. I Sent., 17-09-2014, n. 19535 (rv. 632566)

La mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati essendo necessario il ripristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale (Nella specie, la corte territoriale aveva escluso la riconciliazione per la presenza di comportamenti, anche processuali - la proposizione di domanda riconvenzionale di addebito formulata dal ricorrente in primo grado - ostativi al ripristino, tanto più che la dedotta coabitazione era rimasta sfornita di allegazione di fatti probanti e di deduzione di mezzi istruttori idonei a corroborarla). (Rigetta, App. Venezia, 31/05/2012)

FONTI
CED Cassazione, 2014

 


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