Giurisprudenza.

 

La rottura della promessa di matrimonio è un illecito e, nel caso, di che tipo?

Cass. civ. Sez. III, 15-04-2010, n. 9052 (rv. 612683)

In tema di promessa di matrimonio, l'obbligazione che consegue "ex lege" all'esercizio del diritto di recesso non può configurarsi come illecito extra-contrattuale, costituendo il recesso espressione di una libertà fondamentale, nè come responsabilità contrattuale o precontrattuale, posto che la promessa di matrimonio non è un contratto e neppure costituisce un vincolo giuridico tra le parti; si tratta, infatti, di una particolare forma di riparazione collegata direttamente dalla legge alla rottura del fidanzamento "senza giusto motivo", con la conseguenza che incombe al recedente, qualora voglia sottrarsi a sifatta obbligazione riparatoria, l'onere di provare la sussistenza del giustificato motivo, quale fatto costitutivo negativo della pretesa dell'altra parte. (Rigetta, App. Roma, 10/03/2005) FONTI CED Cassazione, 2010

 

Questa massima è nel senso della precedente.

 

Cass. civ. Sez. VI - 3, 02-01-2012, n. 9

La rottura della promessa di matrimonio senza giustificato motivo configura violazione delle regole di correttezza e di auto responsabilità, che non possono considerarsi lecite o giuridicamente irrilevanti, ma non costituisce illecito extracontrattuale, essendo espressione della fondamentale libertà matrimoniale, né responsabilità contrattuale o precontrattuale, poiché la promessa di matrimonio non è un contratto e neppure crea un vincolo giuridico tra le parti. In siffati casi si configura una speciale obbligazione "ex lege" che pone a carico del recedente ingiustificato l'obbligo di rimborsare alla controparte quanto meno l'importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio.

FONTI Fam. Pers. Succ., 2012, 6, 431 nota di CARICATO

 

Quindi la rottura della promessa di matrimonio non è un illecito, ma comunque se ingiustificata obbliga al risarcimento dei danni, ma non secondo i principi dell’art. 2043.

 

Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 02-01-2012, n. 9 (rv. 621150)

Essendo la scelta di non contrarre matrimonio un atto di libertà incoercibile, colui il quale receda ingiustificatamente dalla promessa di matrimonio può andare incontro alla speciale responsabilità di cui all'art. 81 cod. civ., consistente nell'obbligazione di rimborsare l'importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio, ma non alla generale responsabilità aquiliana ai sensi art. 2043 cod. civ., e, ancor meno, all'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale. (Cassa e decide nel merito, App. Catania, 15/02/2010)

FONTI CED Cassazione, 2012

 

Chi può agire per far valere la responsabilità ex art. 81?

 

Pret. Milano, 02-12-1999

Legittimato alla proposizione dell'azione risarcitoria di cui all'art. 81 c.c. non è qualunque soggetto che - spontaneamente ed in considerazione di particolari legami familiari o affettivi - effettui delle spese in previsione del futuro matrimonio, ma solamente il soggetto che - in quanto destinatario della promessa - effettui degli esborsi economici facendo affidamento sull'impegno reciprocamente assunto.

FONTI  Giur. milanese, 2000, 103 

 

 

Quali doni devono essere restituiti in seguito alla rottura del fidanzamento?

 

Cass. civ. Sez. I, 08-02-1994, n. 1260

In caso di rottura del fidanzamento, presupposto essenziale per l'esercizio dell'azione di restituzione dei doni - che l'art. 80 c.c. riconosce al donante in relazione a qualsiasi promessa di matrimonio, sia tra persone capaci, sia tra minori non autorizzati, sia che la promessa sia vicendevole, sia che sia unilaterale - è la circostanza che i doni siano stati fatti "a causa della promessa di matrimonio", cioè nella presupposizione della celebrazione del futuro patrimonio, conseguendone il diritto alla restituzione per la sola ipotesi che il matrimonio non sia stato contratto e senza alcuna rilevanza delle cause del mancato matrimonio.

FONTI  Mass. Giur. It., 1994 


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