Giurisprudenza.
Sul matrimonio putativo non ci sono
molte massime specifiche.
La buona fede è presunta anche nel caso si voglia impugnare ex art. 128
( matrimonio putativo).
Cass. civ., 05-08-1981, n. 4889
Agli effetti dell'art. 128 c. c. , la
buona fede degli sposi deve presumersi, nel momento della celebrazione
del vincolo matrimoniale, in quanto il principio sancito dall'ultimo
comma dell'art. 1147 c. c. ha carattere generale ed è applicabile anche
al matrimonio; pertanto, l'onere di provare l'inefficacia totale del
matrimonio nullo per mancanza della buona fede dell'altro coniuge
incombe all'allegante.
Cass. civ., 05-08-1981, n. 4889
Dovendosi presumere, fino a prova
contraria, la buona fede degli sposi, la putatività del matrimonio può
ben essere ritenuta nel processo sul mantenimento o sugli alimenti al
fine di escludere la caducazione ex tunc dei relativi diritti per
sopravvenuta pronuncia di nullità del matrimonio.
FONTI
Cass. civ. Sez. I, 13-01-2010, n. 399
Il passaggio in giudicato, in pendenza
del giudizio di separazione dei coniugi, della sentenza che rende
esecutiva nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità canonica del
matrimonio concordatario contratto dalle parti, fa venir meno il vincolo
coniugale, e quindi anche il potere-dovere del giudice di statuire in
ordine all'assegno di mantenimento, trovando applicazione la disciplina
del matrimonio putativo di cui agli artt. 128, 129 e 129 - bis cod. civ.
(richiamati dall'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 847) con la
conseguenza che, qualora il giudicato sia intervenuto dopo la
pubblicazione della sentenza d'appello, è inammissibile il ricorso per
cassazione, restando travolte le decisioni adottate in argomento nei
precedenti gradi di giudizio. (Dichiara inammissibile, App. Ancona,
28/02/2005)
FONTI
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