Giurisprudenza.

 

Sul matrimonio putativo non ci sono molte massime specifiche.

La buona fede è presunta anche nel caso si voglia impugnare ex art. 128 ( matrimonio putativo).

Cass. civ., 05-08-1981, n. 4889

Agli effetti dell'art. 128 c. c. , la buona fede degli sposi deve presumersi, nel momento della celebrazione del vincolo matrimoniale, in quanto il principio sancito dall'ultimo comma dell'art. 1147 c. c. ha carattere generale ed è applicabile anche al matrimonio; pertanto, l'onere di provare l'inefficacia totale del matrimonio nullo per mancanza della buona fede dell'altro coniuge incombe all'allegante.

 

Cass. civ., 05-08-1981, n. 4889

Dovendosi presumere, fino a prova contraria, la buona fede degli sposi, la putatività del matrimonio può ben essere ritenuta nel processo sul mantenimento o sugli alimenti al fine di escludere la caducazione ex tunc dei relativi diritti per sopravvenuta pronuncia di nullità del matrimonio.

FONTI 
Foro It., 1982, I, 1110 

 

 

Cass. civ. Sez. I, 13-01-2010, n. 399

Il passaggio in giudicato, in pendenza del giudizio di separazione dei coniugi, della sentenza che rende esecutiva nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità canonica del matrimonio concordatario contratto dalle parti, fa venir meno il vincolo coniugale, e quindi anche il potere-dovere del giudice di statuire in ordine all'assegno di mantenimento, trovando applicazione la disciplina del matrimonio putativo di cui agli artt. 128, 129 e 129 - bis cod. civ. (richiamati dall'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 847) con la conseguenza che, qualora il giudicato sia intervenuto dopo la pubblicazione della sentenza d'appello, è inammissibile il ricorso per cassazione, restando travolte le decisioni adottate in argomento nei precedenti gradi di giudizio. (Dichiara inammissibile, App. Ancona, 28/02/2005)

FONTI
CED Cassazione, 2010

 


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