Giurisprudenza.
Cass. civ. Sez. I Ordinanza,
09-02-2018, n. 3263
In relazione all'ipotesi dell'azione
di disconoscimento di paternità di figlio legittimo, la scoperta
dell'adulterio commesso all'epoca del concepimento - alla quale si
collega il decorso del termine annuale di decadenza fissato dall'art.
244 c.c. - va intesa come acquisizione certa della conoscenza (e non
come mero sospetto) di un fatto rappresentato o da una vera e propria
relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il
concepimento del figlio che si vuole disconoscere. Il fatto rilevante
nei termini di cui innanzi, pertanto, non è riducibile a mera
infatuazione, o a mera relazione sentimentale, o a mera frequentazione
della moglie con un altro uomo, giacché la conoscenza certa deve
involgere proprio il nesso di causalità tra adulterio e procreazione del
figlio che si intende disconoscere.
FONTI
Cass. civ. Sez. I Ord., 21-02-2018, n.
4194
Ove non operi la presunzione di
paternità e non sia intervenuto il riconoscimento del figlio nato da
genitori non uniti in matrimonio, l'unica azione a disposizione del
padre è la contestazione dello stato di figlio di cui all'art. 248
c.c. , che ha un ambito applicativo del tutto diverso da quello
dell'accertamento dell'eventuale paternità naturale del ricorrente.
FONTI
Cass. civ. Sez. I Ord., 09-02-2018, n.
3263 (rv. 646883-01)
La scoperta dell'adulterio commesso
all'epoca del concepimento - alla quale si collega il decorso del
termine annuale di decadenza fissato dall'art. 244 c.c. (come
additivamente emendato con sentenza n. 134 del 1985 della Corte
costituzionale) - va intesa come acquisizione certa della conoscenza (e
non come mero sospetto) di un fatto rappresentato o da una vera e
propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a
determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere, non
essendo sufficiente la mera infatuazione, la mera relazione sentimentale
o la frequentazione della moglie con un altro uomo. (Nella specie la
S.C. ha confermato la sentenza di appello che ha riconosciuto la
tempestività della domanda di disconoscimento della paternità, ritenendo
che, pur risultando una pregressa conoscenza dell'adulterio da parte
dell'attore, solo all'esito dell'espletamento della prova del DNA,
questi ne avesse acquisito la certezza). (Rigetta, CORTE D'APPELLO
PERUGIA, 04/02/2016)
FONTI CED Cassazione, 2018
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord.,
18-12-2017, n. 30294
In tema di procreazione medicalmente
assistita eterologa, la revoca del consenso all'impianto, da parte del
marito della donna che si è sottoposta a tale pratica, è inefficace
allorché intervenuta successivamente alla fecondazione dell'ovulo,
sicché egli non può esercitare l'azione di disconoscimento della
paternità.
FONTI
Cass. civ. Sez. VI - 1
Ordinanza, 18-12-2017, n. 30294
L'attribuzione dell'azione di
disconoscimento al marito, anche quando abbia prestato assenso alla
fecondazione eterologa, priverebbe il nato di una delle due figure
genitoriali e del connesso rapporto affettivo ed assistenziale, stante
l'impossibilità di accertare la reale paternità a fronte dell'impiego di
seme di provenienza ignota. Del resto, non costituisce un valore di
rilevanza costituzionale assoluta la preminenza della verità biologica
rispetto a quella legale.
FONTI
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza,
07-06-2017, n. 14243
Il termine di decadenza per
l'esercizio dell'azione di disconoscimento di paternità decorre dalla
acquisizione della conoscenza certa dell'adulterio, non essendo
sufficiente il mero sospetto.
FONTI
Cass. civ. Sez. I, 28-03-2017, n. 7965
In tema di disconoscimento di
paternità, la regola prevista dall'art. 235 c.c. , applicabile "ratione
temporis", disciplina anche le filiazioni originate da fecondazione
artificiale, tenuto conto che il quadro normativo, a seguito
dell'introduzione della l. n. 40 del 2004 - come formulata ed
interpretabile alla luce del principio del "favor veritatis" - si è
arricchito di una nuova ipotesi di disconoscimento; pertanto, stante
l'identità della "ratio" e la sussistenza di evidenti ragioni
sistematiche, è applicabile anche a questa ipotesi il termine di
decadenza previsto dall'art. 244 c.c. , che decorre dal momento in cui
sia acquisita la certezza del ricorso a tale metodo di procreazione.
(Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/04/2014)
FONTI
Cass. civ. Sez. I, 28-03-2017, n. 7965
Nell'azione di disconoscimento della
paternità, che è volta ad accertare unicamente l'insussistenza del
legame biologico con il figlio nato nell'ambito del rapporto
matrimoniale, "petitum" e "causa petendi" restano identici ed unitari,
quali che siano i fatti che, nell'ambito di quelli tipizzati dal
legislatore, vengano in concreto addotti a sostegno della pretesa;
pertanto, la modifica di tali fatti non importa una "mutatio libelli" ed
è consentita nel corso del giudizio, purché nel rispetto del principio
del contraddittorio e dei limiti di deducibilità di nuove prove nelle
varie fasi e gradi del giudizio medesimo. (Fattispecie in cui l'attore,
dopo aver chiesto la pronuncia di disconoscimento della paternità a
causa della propria incapacità di generare, ha poi domandato la medesima
pronuncia per essersi la moglie sottoposta a fecondazione eterologa non
concordata). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/04/2014).
FONTI
Cass. civ. Sez. I, 15-02-2017, n. 4020
In caso di avvenuto disconoscimento di
paternità spetta soltanto al minore interessato, in considerazione della
natura personalissima del diritto al nome, la facoltà di richiedere il
riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente
attribuitogli ove costituisca autonomo segno distintivo della sua
identità personale.
FONTI
Cass. civ. Sez. I, 02-02-2016, n. 1957
L'impugnazione del riconoscimento per
difetto di veridicità va proposta, nel caso in cui il figlio convenuto
sia minorenne, in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice
davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
FONTI
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