Giurisprudenza.

 

Cass. civ. Sez. I Ordinanza, 09-02-2018, n. 3263

In relazione all'ipotesi dell'azione di disconoscimento di paternità di figlio legittimo, la scoperta dell'adulterio commesso all'epoca del concepimento - alla quale si collega il decorso del termine annuale di decadenza fissato dall'art. 244 c.c. - va intesa come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere. Il fatto rilevante nei termini di cui innanzi, pertanto, non è riducibile a mera infatuazione, o a mera relazione sentimentale, o a mera frequentazione della moglie con un altro uomo, giacché la conoscenza certa deve involgere proprio il nesso di causalità tra adulterio e procreazione del figlio che si intende disconoscere.

FONTI 
Massima redazionale, De Agostini Giuridica 2018 

 

 

Cass. civ. Sez. I Ord., 21-02-2018, n. 4194

Ove non operi la presunzione di paternità e non sia intervenuto il riconoscimento del figlio nato da genitori non uniti in matrimonio, l'unica azione a disposizione del padre è la contestazione dello stato di figlio di cui all'art. 248 c.c. , che ha un ambito applicativo del tutto diverso da quello dell'accertamento dell'eventuale paternità naturale del ricorrente.

FONTI 
Quotidiano Giuridico, 2018 

 

 

Cass. civ. Sez. I Ord., 09-02-2018, n. 3263 (rv. 646883-01)

La scoperta dell'adulterio commesso all'epoca del concepimento - alla quale si collega il decorso del termine annuale di decadenza fissato dall'art. 244 c.c. (come additivamente emendato con sentenza n. 134 del 1985 della Corte costituzionale) - va intesa come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere, non essendo sufficiente la mera infatuazione, la mera relazione sentimentale o la frequentazione della moglie con un altro uomo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di appello che ha riconosciuto la tempestività della domanda di disconoscimento della paternità, ritenendo che, pur risultando una pregressa conoscenza dell'adulterio da parte dell'attore, solo all'esito dell'espletamento della prova del DNA, questi ne avesse acquisito la certezza). (Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 04/02/2016)

FONTI CED Cassazione, 2018 

 

 

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 18-12-2017, n. 30294

In tema di procreazione medicalmente assistita eterologa, la revoca del consenso all'impianto, da parte del marito della donna che si è sottoposta a tale pratica, è inefficace allorché intervenuta successivamente alla fecondazione dell'ovulo, sicché egli non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità.

FONTI 
Foro It., 2018, 1, 1, 6 

 

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-12-2017, n. 30294

L'attribuzione dell'azione di disconoscimento al marito, anche quando abbia prestato assenso alla fecondazione eterologa, priverebbe il nato di una delle due figure genitoriali e del connesso rapporto affettivo ed assistenziale, stante l'impossibilità di accertare la reale paternità a fronte dell'impiego di seme di provenienza ignota. Del resto, non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta la preminenza della verità biologica rispetto a quella legale.

FONTI 
Massima redazionale, De Agostini 2017 

 

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 07-06-2017, n. 14243

Il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di disconoscimento di paternità decorre dalla acquisizione della conoscenza certa dell'adulterio, non essendo sufficiente il mero sospetto.

FONTI 
Famiglia e Diritto, 2017, 8-9, 805 

 

Cass. civ. Sez. I, 28-03-2017, n. 7965

In tema di disconoscimento di paternità, la regola prevista dall'art. 235 c.c. , applicabile "ratione temporis", disciplina anche le filiazioni originate da fecondazione artificiale, tenuto conto che il quadro normativo, a seguito dell'introduzione della l. n. 40 del 2004 - come formulata ed interpretabile alla luce del principio del "favor veritatis" - si è arricchito di una nuova ipotesi di disconoscimento; pertanto, stante l'identità della "ratio" e la sussistenza di evidenti ragioni sistematiche, è applicabile anche a questa ipotesi il termine di decadenza previsto dall'art. 244 c.c. , che decorre dal momento in cui sia acquisita la certezza del ricorso a tale metodo di procreazione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/04/2014)

FONTI 
CED Cassazione, 2017 

 

 

Cass. civ. Sez. I, 28-03-2017, n. 7965

Nell'azione di disconoscimento della paternità, che è volta ad accertare unicamente l'insussistenza del legame biologico con il figlio nato nell'ambito del rapporto matrimoniale, "petitum" e "causa petendi" restano identici ed unitari, quali che siano i fatti che, nell'ambito di quelli tipizzati dal legislatore, vengano in concreto addotti a sostegno della pretesa; pertanto, la modifica di tali fatti non importa una "mutatio libelli" ed è consentita nel corso del giudizio, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e dei limiti di deducibilità di nuove prove nelle varie fasi e gradi del giudizio medesimo. (Fattispecie in cui l'attore, dopo aver chiesto la pronuncia di disconoscimento della paternità a causa della propria incapacità di generare, ha poi domandato la medesima pronuncia per essersi la moglie sottoposta a fecondazione eterologa non concordata). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/04/2014). FONTI 
CED Cassazione, 2017 

Cass. civ. Sez. I, 15-02-2017, n. 4020

In caso di avvenuto disconoscimento di paternità spetta soltanto al minore interessato, in considerazione della natura personalissima del diritto al nome, la facoltà di richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli ove costituisca autonomo segno distintivo della sua identità personale.

FONTI
Corriere Giur., 2017, 4, 450

 

Cass. civ. Sez. I, 02-02-2016, n. 1957

L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità va proposta, nel caso in cui il figlio convenuto sia minorenne, in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

FONTI
Foro It., 2016, 4, 1, 1271

 


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