Giurisprudenza.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 8 aprile 2019, n. 9764
Nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del
principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune
dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile
consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel
dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed
istruzione. (Nel caso concreto, vista anche la forte conflittualità
tra i genitori, nella gravata pronuncia manca del tutto una
specifica motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto la
Corte di merito ad escludere una frequentazione infrasettimanale con
il padre, in violazione del principio della doppia genitorialità.)
FONTI CED Cassazione, 2019
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord.,
01-03-2018, n. 4811 (rv. 647894-01)
A seguito della separazione personale
dei coniugi, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal
genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve
osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione
comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione
delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello per
non aver effettuato un'adeguata indagine circa le risorse patrimoniali e
reddituali di ciascuno dei genitori, ed avere pure espressamente
trascurato la maggiore capacità patrimoniale del padre, comunque
accertata nel caso concreto). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO,
09/11/2016)
FONTI CED Cassazione, 2018
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza,
11-07-2017, n. 17137
La regola dell'affidamento condiviso
dei figli minori ad entrambi i genitori, posta dall'art. 337 ter c.c. in
funzione del diritto dei figli al mantenimento della bigenitorialità, è
derogabile, a norma del successivo art. 337 quater c.c., solo ove la sua
applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
FONTI Famiglia e Diritto, 2018,
3, 253
Cass. civ. Sez. I, 22-09-2016, n.
18559
L'affido condiviso non può essere
concesso quando si ponga in contrasto con l'interesse del minore, la cui
portata deve essere intesa come non limitata al desiderio del bambino di
mantenere la bigenitorialità, ma in funzione del soddisfacimento delle
sue oggettive, fondamentali, imprescindibili esigenze di cura,
mantenimento, educazione, istruzione, assistenza morale e della sua sana
ed equilibrata crescita psicologica, morale e materiale.
FONTI Quotidiano Giuridico, 2016
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza,
15-11-2017, n. 27153
Il procedimento ex 337 ter c.c si
instaura nel luogo di residenza abituale del minore, da identificarsi in
quello in cui costui ha consolidato, consolida o potrà consolidare una
rete di affetti e relazioni, tali da assicurare un armonico sviluppo
psicofisico, sicché, nei casi di recente trasferimento, occorre una
prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l'effettivo,
stabile e duraturo centro di affetti e di interessi del minore e che il
cambiamento della sede non rappresenti un mero espediente per sottrarlo
alla vicinanza dell'altro genitore o alla disciplina generale sulla
competenza territoriale. (Nella specie, la Corte ha escluso che la
minore, di pochi mesi, avesse consolidato una rete di affetti nella
città in cui aveva vissuto con la madre dalla nascita e ha dichiarato la
competenza territoriale del tribunale della città in cui si trovava la
nuova sede lavorativa della madre e dove quest'ultima aveva iscritto la
figlia in un asilo, così dimostrando la chiara intenzione di un
definitivo trasferimento suo e della minore). (Regola competenza)
FONTI CED Cassazione, 2017
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza,
23-10-2017, n. 25055
In tema di separazione personale tra
coniugi e di divorzio - ed anche con riferimento ai figli di genitori
non coniugati - il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi
provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e
materiale dei figli (previsto in passato dall'art. 155 c.c. e ora
dall'art. 337 ter c.c.) con la conseguenza che il giudice non è
vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le
parti e può quindi pronunciarsi anche "ultra petitum". (Nella specie, la
S.C. ha confermato il decreto della corte d'appello che aveva ritenuto
di includere fra le spese straordinarie da concordare preventivamente
fra i genitori, oltre alle spese sportive e ricreative, anche quelle
mediche e scolastiche, ancorché non costituissero oggetto del reclamo).
(Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/11/2016)
FONTI CED Cassazione, 2017
Corte d'Appello Napoli Sent.,
19-01-2018
In materia di mantenimento dei figli
da parte di genitori separati, la mancanza di autonomia economica del
figlio non deve intendersi come assoluta assenza di percezione di
redditi congrui e continuativi, idonei a rendere il giovane
autosufficiente in relazione, quanto meno, alle primarie esigenze di
vita. In tal senso, non costituiscono termini di riferimento per la
valutazione di congruità dei redditi percepiti dal figlio, il tenore di
vita goduto dallo stesso nel periodo di convivenza familiare e la
consistenza del patrimonio dei genitori, dovendosi fare riferimento a
quanto consegue alla formazione professionale ricevuta, nella generalità
dei casi e nelle condizioni di mercato esistenti. Di talché non possono
assumere rilievo, ai fini dell'esclusione del mantenimento, redditi
anche congrui, ma saltuari e derivanti da attività non collegate alla
definitiva formazione cui il figlio è stato indirizzato (e che è
presumibile possa raggiungere in tempi normali), dalla quale proprio lo
sforzo per percepire redditi occasionali potrebbe distoglierlo.
FONTI Massima redazionale, De
Agostini giuridica 2018
Tribunale Messina Sez. I Sent.,
21-03-2018
Nella determinazione della misura
dell'assegno periodico spettante ai figli a seguito della separazione
dei genitori, occorre avere riguardo ad una serie di criteri già
indicati dal legislatore, quali le esigenze del figlio, i tempi di
permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti
domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Occorre,
pertanto, analizzare tutti gli elementi concreti rivelatori della
capacità economica dei coniugi, il contesto sociale di appartenenza dei
figli, le loro abitudini di vita, le loro esigenze, tenendo presente che
il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed
all'educazione della prole, impone ai genitori di far fronte ad una
molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare
ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo,
sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata
predisposizione, fin quando l'età lo richieda, di una stabile
organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di
cura ed educazione.
FONTI Massima redazionale, De
Agostini giuridica 2018
Trib. Milano, 10-09-2015
La libertà personale di
autodeterminazione e di scelta circa la sua salute dell'individuo che è
anche genitore, diritto certamente di rango costituzionale, incontra pur
sempre un limite nel diritto del minore ad un percorso di sana crescita,
diritto che trova anch'esso copertura sia a livello costituzionale
interno sia a livello delle convenzioni comunitarie e internazionali e
che è compito del Tribunale in ogni caso assicurare attraverso
provvedimenti incidenti sull'esercizio e/o sulla titolarità
della responsabilità genitoriale.
Ciò nella misura in cui interventi di
supporto anche di tipo terapeutico che potrebbero consentire, se
seguiti, ad uno o ad entrambi i genitori di superare le proprie
fragilità e criticità personali - che inevitabilmente si riflettono
sulla capacità genitoriale - e di conservare integra la
propria responsabilità genitoriale, non vengano invece posti in essere
da uno o da entrambi i genitori con un inevitabile sicuro pregiudizio
per il percorso evolutivo del minore. In altri termini un invito
giudiziale rivolto ai genitori che, per quanto rimesso alla libertà di
scelta dell'adulto genitore, è pur sempre in funzione della tutela
dell'interesse e dell'equilibrio psicofisico del figlio minore, può
avere delle conseguenze per il genitore non responsabile, tutte le volte
in cui le sue libere legittime scelte si traducano in comportamenti
pregiudizievoli per il figlio, come si ricava inequivocabilmente dalle
disposizioni di cui all'art. 337-ter e 333 cod. civ.
FONTI
Cass. civ. Sez. I, 26-03-2015, n. 6129
(rv. 634881)
L'audizione dei minori, già prevista
nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è
divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li
riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai
genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25
gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, nonché dell'art.
315-bis cod. civ. (introdotto dalla legge n. 219 del 2012) e degli artt.
336-bis e 337-octies cod. civ. (inseriti dal d.lgs. n. 154 del 2013, che
ha altresì abrogato l'art. 155-sexies cod. civ.). Ne consegue che
l'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove
capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti,
di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad
esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché
elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse.
(Cassa con rinvio, App. Lecce, 30/01/2014)
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