Giurisprudenza.

 

Cass. civ., Sez. I, Ord., 8 aprile 2019, n. 9764
Nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione. (Nel caso concreto, vista anche la forte conflittualità tra i genitori, nella gravata pronuncia manca del tutto una specifica motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto la Corte di merito ad escludere una frequentazione infrasettimanale con il padre, in violazione del principio della doppia genitorialità.)

FONTI  CED Cassazione, 2019

 

 Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 01-03-2018, n. 4811 (rv. 647894-01)

A seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello per non aver effettuato un'adeguata indagine circa le risorse patrimoniali e reddituali di ciascuno dei genitori, ed avere pure espressamente trascurato la maggiore capacità patrimoniale del padre, comunque accertata nel caso concreto). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 09/11/2016)

FONTI  CED Cassazione, 2018 

 

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 11-07-2017, n. 17137

La regola dell'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, posta dall'art. 337 ter c.c. in funzione del diritto dei figli al mantenimento della bigenitorialità, è derogabile, a norma del successivo art. 337 quater c.c., solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.

FONTI  Famiglia e Diritto, 2018, 3, 253

 

Cass. civ. Sez. I, 22-09-2016, n. 18559

L'affido condiviso non può essere concesso quando si ponga in contrasto con l'interesse del minore, la cui portata deve essere intesa come non limitata al desiderio del bambino di mantenere la bigenitorialità, ma in funzione del soddisfacimento delle sue oggettive, fondamentali, imprescindibili esigenze di cura, mantenimento, educazione, istruzione, assistenza morale e della sua sana ed equilibrata crescita psicologica, morale e materiale.

FONTI Quotidiano Giuridico, 2016

 

 

 

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 15-11-2017, n. 27153

Il procedimento ex 337 ter c.c si instaura nel luogo di residenza abituale del minore, da identificarsi in quello in cui costui ha consolidato, consolida o potrà consolidare una rete di affetti e relazioni, tali da assicurare un armonico sviluppo psicofisico, sicché, nei casi di recente trasferimento, occorre una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l'effettivo, stabile e duraturo centro di affetti e di interessi del minore e che il cambiamento della sede non rappresenti un mero espediente per sottrarlo alla vicinanza dell'altro genitore o alla disciplina generale sulla competenza territoriale. (Nella specie, la Corte ha escluso che la minore, di pochi mesi, avesse consolidato una rete di affetti nella città in cui aveva vissuto con la madre dalla nascita e ha dichiarato la competenza territoriale del tribunale della città in cui si trovava la nuova sede lavorativa della madre e dove quest'ultima aveva iscritto la figlia in un asilo, così dimostrando la chiara intenzione di un definitivo trasferimento suo e della minore). (Regola competenza)

FONTI  CED Cassazione, 2017 

 

 

 

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 23-10-2017, n. 25055

In tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio - ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati - il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall'art. 155 c.c. e ora dall'art. 337 ter c.c.) con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche "ultra petitum". (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto della corte d'appello che aveva ritenuto di includere fra le spese straordinarie da concordare preventivamente fra i genitori, oltre alle spese sportive e ricreative, anche quelle mediche e scolastiche, ancorché non costituissero oggetto del reclamo). (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/11/2016)

FONTI  CED Cassazione, 2017 

 

Corte d'Appello Napoli Sent., 19-01-2018

In materia di mantenimento dei figli da parte di genitori separati, la mancanza di autonomia economica del figlio non deve intendersi come assoluta assenza di percezione di redditi congrui e continuativi, idonei a rendere il giovane autosufficiente in relazione, quanto meno, alle primarie esigenze di vita. In tal senso, non costituiscono termini di riferimento per la valutazione di congruità dei redditi percepiti dal figlio, il tenore di vita goduto dallo stesso nel periodo di convivenza familiare e la consistenza del patrimonio dei genitori, dovendosi fare riferimento a quanto consegue alla formazione professionale ricevuta, nella generalità dei casi e nelle condizioni di mercato esistenti. Di talché non possono assumere rilievo, ai fini dell'esclusione del mantenimento, redditi anche congrui, ma saltuari e derivanti da attività non collegate alla definitiva formazione cui il figlio è stato indirizzato (e che è presumibile possa raggiungere in tempi normali), dalla quale proprio lo sforzo per percepire redditi occasionali potrebbe distoglierlo.

FONTI  Massima redazionale, De Agostini giuridica 2018 

 

 

 

 

Tribunale Messina Sez. I Sent., 21-03-2018

Nella determinazione della misura dell'assegno periodico spettante ai figli a seguito della separazione dei genitori, occorre avere riguardo ad una serie di criteri già indicati dal legislatore, quali le esigenze del figlio, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

 Occorre, pertanto, analizzare tutti gli elementi concreti rivelatori della capacità economica dei coniugi, il contesto sociale di appartenenza dei figli, le loro abitudini di vita, le loro esigenze, tenendo presente che il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione della prole, impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando l'età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione.

FONTI  Massima redazionale, De Agostini giuridica  2018 

 

 

Trib. Milano, 10-09-2015

La libertà personale di autodeterminazione e di scelta circa la sua salute dell'individuo che è anche genitore, diritto certamente di rango costituzionale, incontra pur sempre un limite nel diritto del minore ad un percorso di sana crescita, diritto che trova anch'esso copertura sia a livello costituzionale interno sia a livello delle convenzioni comunitarie e internazionali e che è compito del Tribunale in ogni caso assicurare attraverso provvedimenti incidenti sull'esercizio e/o sulla titolarità della responsabilità genitoriale.

Ciò nella misura in cui interventi di supporto anche di tipo terapeutico che potrebbero consentire, se seguiti, ad uno o ad entrambi i genitori di superare le proprie fragilità e criticità personali - che inevitabilmente si riflettono sulla capacità genitoriale - e di conservare integra la propria responsabilità genitoriale, non vengano invece posti in essere da uno o da entrambi i genitori con un inevitabile sicuro pregiudizio per il percorso evolutivo del minore. In altri termini un invito giudiziale rivolto ai genitori che, per quanto rimesso alla libertà di scelta dell'adulto genitore, è pur sempre in funzione della tutela dell'interesse e dell'equilibrio psicofisico del figlio minore, può avere delle conseguenze per il genitore non responsabile, tutte le volte in cui le sue libere legittime scelte si traducano in comportamenti pregiudizievoli per il figlio, come si ricava inequivocabilmente dalle disposizioni di cui all'art. 337-ter e 333 cod. civ.

FONTI
Nuova Giur. Civ., 2016, 1, 20

 

Cass. civ. Sez. I, 26-03-2015, n. 6129 (rv. 634881)

L'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, nonché dell'art. 315-bis cod. civ. (introdotto dalla legge n. 219 del 2012) e degli artt. 336-bis e 337-octies cod. civ. (inseriti dal d.lgs. n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l'art. 155-sexies cod. civ.). Ne consegue che l'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse. (Cassa con rinvio, App. Lecce, 30/01/2014)

FONTI
CED Cassazione, 2015


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