Giurisprudenza.
Trib. Potenza, 19-07-2017
La comunione legale tra i coniugi si
caratterizza per il fatto di essere senza quote o a quote paritarie
inderogabili, ai sensi dell'art. 210 c.c. per cui non è ammessa la
cedibilità della quota e, dunque, la partecipazione di estranei. Ne
consegue, dunque, che la quota non rileva nella fase fisiologica di
gestione e godimento del bene comune, ma solo nella fase patologica del
rapporto. Con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione,
ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota,
può tuttavia disporre dell'intero bene comune, previo consenso
dell'altro coniuge, salvo, l'esperibilità, da parte del coniuge
pretermesso, di un'azione di annullamento degli atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione.
FONTI
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