Giurisprudenza.

 


Trib. Potenza, 19-07-2017

La comunione legale tra i coniugi si caratterizza per il fatto di essere senza quote o a quote paritarie inderogabili, ai sensi dell'art. 210 c.c. per cui non è ammessa la cedibilità della quota e, dunque, la partecipazione di estranei. Ne consegue, dunque, che la quota non rileva nella fase fisiologica di gestione e godimento del bene comune, ma solo nella fase patologica del rapporto. Con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione, ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune, previo consenso dell'altro coniuge, salvo, l'esperibilità, da parte del coniuge pretermesso, di un'azione di annullamento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

FONTI 
Massima redazionale, De Agostini Giuridica  2017 

 

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