Giurisprudenza.
Cass. civ. Sez. III, 04-05-2018, n.
10576
Il riferimento, contenuto nell'atto di
donazione, all'esistenza di un mutuo ipotecario gravante sull'immobile
(nella fattispecie l'abitazione coniugale), prova che il motivo, comune
alle parti della donazione, sia la destinazione dell'immobile
a fondo patrimoniale, e la precostituzione di una garanzia "blindata"
della proprietà dell'immobile rispetto ai terzi creditori ipotecari. Di
talché, l'esistenza del mutuo e la conoscenza dello stesso rende lecito
l'atto di donazione, escludendo che l'unico motivo determinante di
cui all'art. 788 c.c. fosse quello di frodare il fisco.
FONTI
Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord.,
11-04-2018, n. 8881
In tema di riscossione coattiva delle
imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui all' art. 77, D.P.R. n. 602 del
1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di
un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c. , e,
dunque, è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai
bisogni della famiglia, ovvero se il titolare del credito non ne
conosceva la estraneità a tali bisogni. Tali circostanze non possono
ritenersi dimostrate, ne escluse, per il solo fatto della insorgenza del
debito nell'esercizio dell'impresa, di talché grava, in ogni caso, sul
debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni
costituiti in fondo patrimoniale l'onere di provare la estraneità del
debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore
FONTI
Tribunale Roma Sez. XVI Sent.,
06-03-2018
L'atto di costituzione
del fondo patrimoniale, anche quando é posto in essere dagli stessi
coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato
inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni
di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c..
Nell'ambito della nozione lata di
credito accolta dalla norma citata, non limitata in termini di certezza,
liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime
ragioni od aspettative di credito - in coerenza con la funzione propria
dell'azione revocatoria, la quale mira a conservare la garanzia generica
sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori - deve
considerarsi ricompresa la fideiussione.
FONTI
Cass. civ. Sez. II, 28-02-2018, n. 4676
Ai beni acquistati in un previgente
regime patrimoniale, si continua ad applicare (salva diversa volontà dei
coniugi) le norme proprie di siffatto regime e non quelle del successivo
e sopravvenuto regime coniugale. Il che significa che il fondo
acquistato dai coniugi in comunione legale dei beni continua a mantenere
il suo specifico assetto giuridico, fino allo scioglimento della
comunione, anche se successivamente detto regime muti, per volontà dei
medesimi, in quello di separazione dei beni.
In particolare, la natura di comunione
senza quote della comunione legale dei coniugi permane sino al momento
del suo scioglimento, per le cause di cui all'art. 191 c.c. ,
allorquando i beni cadono in comunione ordinaria e ciascun coniuge, che
abbia conservato il potere di disporre della propria quota, può
liberamente e separatamente alienarla, essendo venuta meno l'esigenza di
tutela del coniuge a non entrare in rapporto di comunione con estranei.
FONTI
Tribunale Marsala Sent., 19-02-2018
La trascrizione del vincolo derivante
dalla costituzione del fondo patrimoniale, di cui all'art. 167 c.c. ,
per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 c.c. , resta degradata a mera
pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei
registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti,
restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito
altrimenti della costituzione del fondo.
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