Giurisprudenza.

 

Cass. civ. Sez. III, 04-05-2018, n. 10576

Il riferimento, contenuto nell'atto di donazione, all'esistenza di un mutuo ipotecario gravante sull'immobile (nella fattispecie l'abitazione coniugale), prova che il motivo, comune alle parti della donazione, sia la destinazione dell'immobile a fondo patrimoniale, e la precostituzione di una garanzia "blindata" della proprietà dell'immobile rispetto ai terzi creditori ipotecari. Di talché, l'esistenza del mutuo e la conoscenza dello stesso rende lecito l'atto di donazione, escludendo che l'unico motivo determinante di cui all'art. 788 c.c. fosse quello di frodare il fisco.

FONTI
Massima redazionale, De Agostini Giuridica 2018

 

 

Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 11-04-2018, n. 8881

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui all' art. 77, D.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c. , e, dunque, è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia, ovvero se il titolare del credito non ne conosceva la estraneità a tali bisogni. Tali circostanze non possono ritenersi dimostrate, ne escluse, per il solo fatto della insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa, di talché grava, in ogni caso, sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l'onere di provare la estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore

FONTI 
Massima redazionale, De Agostini Giuridica 2018 

 

 

Tribunale Roma Sez. XVI Sent., 06-03-2018

L'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando é posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c.. 

Nell'ambito della nozione lata di credito accolta dalla norma citata, non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni od aspettative di credito - in coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori - deve considerarsi ricompresa la fideiussione.

FONTI 
Massima redazionale, De Agostini Giuridica 2018 

 

 

Cass. civ. Sez. II, 28-02-2018, n. 4676

Ai beni acquistati in un previgente regime patrimoniale, si continua ad applicare (salva diversa volontà dei coniugi) le norme proprie di siffatto regime e non quelle del successivo e sopravvenuto regime coniugale. Il che significa che il fondo acquistato dai coniugi in comunione legale dei beni continua a mantenere il suo specifico assetto giuridico, fino allo scioglimento della comunione, anche se successivamente detto regime muti, per volontà dei medesimi, in quello di separazione dei beni.

In particolare, la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane sino al momento del suo scioglimento, per le cause di cui all'art. 191 c.c. , allorquando i beni cadono in comunione ordinaria e ciascun coniuge, che abbia conservato il potere di disporre della propria quota, può liberamente e separatamente alienarla, essendo venuta meno l'esigenza di tutela del coniuge a non entrare in rapporto di comunione con estranei.

FONTI 
Massima redazionale, De Agostini Giuridica 2018 

 

 

Tribunale Marsala Sent., 19-02-2018

La trascrizione del vincolo derivante dalla costituzione del fondo patrimoniale, di cui all'art. 167 c.c. , per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 c.c. , resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo.

FONTI 
Massima redazionale, De Agostini Giuridica 2018 


Vai alla pagina iniziale di diritto privato in rete