Giurisprudenza.
Una questione delicata, i genitori si
sono separati, dove far risiedere i figlio minori? Bisogna guardare
l’interesse del minore e solo quello, e potrebbe accadere che il luogo
sia quello di residenza del genitore “cattivo” che non abbia rispettato
l’accordo ex art. 144 sulla residenza della famiglia, che dovrebbe anche
essere il luogo di residenza del minore dopo la separazione.
Cass. civ. Sez. I, 26-03-2015, n. 6132
Le decisioni riguardanti i figli
minori, compresa la scelta della sua residenza, non devono tenere conto
degli interessi dei genitori, ma esclusivamente dell'interesse del
minore stesso, anche nei casi in cui questo possa eventualmente
coincidere, in via di fatto, con quello di uno dei genitori affidatari
che non abbia rispettato il metodo di accordo in tema di indirizzo della
vita familiare fissato dall'art. 144 c.c., applicabile anche per la
scelta della residenza del figlio affidato ad entrambi i genitori in
modo condiviso dopo la separazione tra i coniugi o l'interruzione della
convivenza tra i genitori non coniugati.
FONTI Quotidiano Giuridico, 2015
Un interessante decreto del tribunale
di Milano sul luogo della residenza familiare; è una questione
essenziale per la famiglia e per i figli. Se l’accordo non si trova non
si può decidere da soli, ma è necessario rivolgersi al giudice, con
tutte le conseguenze del caso nel caso in cui ciò non si faccia.
Trib. Milano Sez. IX Decreto,
17-06-2014
La residenza abituale del minore,
intesa come luogo in cui questi ha stabilito la sede prevalente dei suoi
interessi e affetti, costituisce uno degli "affari essenziali" (arg.,
ex art. 145, comma 2°, cod. civ.) per la vita del fanciullo.
Il luogo di residenza abituale dei
minori, pertanto, deve essere deciso dai genitori "di comune accordo"
(art. 316, comma 1°, cod. civ.).
Trattandosi di una delle questioni di
maggiore importanza per la vita del minore, anche in caso di
disgregazione della unione familiare la scelta della residenza abituale
deve essere assunta "di comune accordo" da padre e madre (art. 337-bis,
comma 3°, cod. civ.) e ciò pure là dove sia stato fissato un regime di
affidamento monogenitoriale (art. 337-quater, comma III, cod. civ.).
In caso di disaccordo, è dato ricorso
al giudice: non è, cioè, ammissibile una decisione unilaterale del
singolo genitore, salvo il caso eccezionale dell'affidamento
monogenitoriale con concentrazione delle competenze genitoriali (cd.
affido super-esclusivo: art. 337-quater, comma 3°, c.c.: v., Trib.
Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014).
In altri termini, il trasferimento
unilaterale della prole realizzato da un genitore senza il consenso
dell'altro integra un atto illecito (Trib. Milano, sez. IX, 16 settembre
2013, Pres. Servetti, est. Cosmai; Trib. Milano, sez. IX, 13 novembre
2013, Pres. Servetti, rel. Buffone; v. anche, Cass. Civ., sez. I,
sentenza 20 giugno 2012, n. 10174). In caso di trasferimento illecito in
itinere, il Tribunale, in via d'urgenza, può disporre che venga data
notizia al Comune di destinazione dei minori della illiceità del
trasferimento stesso, per i provvedimenti di sua competenza.
FONTI Sito Il caso.it, 2014
L’allontanamento dalla casa familiare
e addebitabilità della separazione. Ripartizione dell’onere della prova
tra i coniugi.
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza,
15-12-2016, n. 25966
L'allontanamento di uno dei coniugi
dalla casa familiare costituisce, in difetto di giusta causa, violazione
dell'obbligo di convivenza e la parte che, conseguentemente, richieda la
pronuncia di addebito della separazione ha l'onere di provare il
rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della
convivenza, gravando, invece, sulla controparte la prova della giusta
causa. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE)
FONTI CED Cassazione, 2016
E se il motivo della “rottura” è stato
proprio il disaccordo sul luogo della residenza familiare?
Cass. civ. Sez. I, 06-02-2003, n. 1744
II trasferimento del domicilio del
coniuge non comporta l 'addebito della separazione qualora la violazione
del dovere di fissare concordemente la residenza familiare anziché
essere la causa del disintegrarsi del consorzio familiare ne sia uno
degli effetti.
FONTI Guida al Diritto, 2003,
10, 57
Quale la giusta causa dell’allontanamento? Potrebbe bastare anche la
domanda di separazione.
Cass. civ. Sez. I, 29-09-2015, n.
19328 (rv. 637126)
In tema di separazione personale dei
coniugi, l'allontanamento dal domicilio coniugale, in quanto violazione
dell'obbligo coniugale di convivenza, può costituire causa di addebito
della separazione, a meno che sia avvenuto per giusta causa, che può
essere rappresentata dalla stessa proposizione della domanda di
separazione, di per sé indicativa di pregresse tensioni tra i coniugi e,
quindi, dell'intollerabilità della convivenza, sicché, in caso di
allontanamento e di richiesta di addebito, spetta al richiedente, e non
all'altro coniuge, provare non solo l'allontanamento dalla casa
coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. (Cassa con
rinvio, App. Roma, 04/05/2012)
FONTI CED Cassazione, 2015
Ancora sull’allontanamento dalla casa familiare.
Cass. civ. Sez. I, 04-12-2014, n. 25663
L'allontanamento dalla residenza
familiare, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il
consenso dell'altro coniuge, costituisce violazione di un obbligo
matrimoniale ed è conseguentemente causa di addebitamento della
separazione. (Rigetta, App. Napoli, 16/05/2012)
FONTI
Un allontanamento più grave, perché il
genitore che va via, porta con sé anche i figli. Se il genitore se ne va
con i figli, deve dimostrare che anche per i figli la convivenza era
diventata intollerabile.
Cass. civ. Sez. I, 08-05-2013, n. 10719
Il volontario abbandono del domicilio
coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione,
in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi,
e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è
stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il
suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità
della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in
conseguenza di tale fatto; tale prova è più rigorosa nell'ipotesi in cui
l'allontanamento riguardi pure i figli, dovendosi specificamente ed
adeguatamente dimostrare, anche riguardo ad essi, la situazione
d'intollerabilità. (Rigetta, App. Catania, 15/07/2008)
FONTI CED Cassazione, 2013
I rapporti tra mancato versamento
dell’assegno di mantenimento e il reato ex art. 570 c.p.
Cass. pen. Sez. VI, 26-11-2014, n.
52393
Ai fini della configurabilità del
reato di cui all'art. 570, primo comma, cod. pen., quando l'avente
diritto non versa in stato di bisogno, la mancata corresponsione
dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato assume
rilevanza solo se dovuta alla volontà di disconoscere i vincoli di
assistenza materiale e morale, sussistenti (sia pure in forma attenuata)
anche durante la separazione, e non invece, quando è riconducibile alle
precarie condizioni economiche dell'obbligato. (Annulla con rinvio, App.
Torino, 25/02/2014)
FONTI CED Cassazione, 2014
Cass. pen. Sez. VI, 04-11-2014, n.
47139
La violazione dei doveri di assistenza
materiale di coniuge e di genitore, previsti dalle norme del cod. civ.,
integra, ricorrendo tutti gli altri elementi costitutivi della
fattispecie, il reato previsto e punito dall'art. 570, comma primo, cod.
pen. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la
decisione impugnata che aveva ravvisato il reato in questione nella
condotta di mancata corresponsione di quanto dovuto a titolo di
mantenimento anche se la stessa non aveva determinato lo stato di
bisogno della persona avente diritto alla prestazione). (Rigetta, App.
Caltanissetta, 28/03/2013)
FONTI CED Cassazione, 2014 |
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