Giurisprudenza.

 

Una questione delicata, i genitori si sono separati, dove far risiedere i figlio minori? Bisogna guardare l’interesse del minore e solo quello, e potrebbe accadere che il luogo sia quello di residenza del genitore “cattivo” che non abbia rispettato l’accordo ex art. 144 sulla residenza della famiglia, che dovrebbe anche essere il luogo di residenza del minore dopo la separazione.

 

Cass. civ. Sez. I, 26-03-2015, n. 6132

Le decisioni riguardanti i figli minori, compresa la scelta della sua residenza, non devono tenere conto degli interessi dei genitori, ma esclusivamente dell'interesse del minore stesso, anche nei casi in cui questo possa eventualmente coincidere, in via di fatto, con quello di uno dei genitori affidatari che non abbia rispettato il metodo di accordo in tema di indirizzo della vita familiare fissato dall'art. 144 c.c., applicabile anche per la scelta della residenza del figlio affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso dopo la separazione tra i coniugi o l'interruzione della convivenza tra i genitori non coniugati.

FONTI Quotidiano Giuridico, 2015

 

Un interessante decreto del tribunale di Milano sul luogo della residenza familiare; è una questione essenziale per la famiglia e per i figli. Se l’accordo non si trova non si può decidere da soli, ma è necessario rivolgersi al giudice, con tutte le conseguenze del caso nel caso in cui ciò non si faccia.

 

Trib. Milano Sez. IX Decreto, 17-06-2014

La residenza abituale del minore, intesa come luogo in cui questi ha stabilito la sede prevalente dei suoi interessi e affetti, costituisce uno degli "affari essenziali" (arg., ex art. 145, comma 2°, cod. civ.) per la vita del fanciullo.

Il luogo di residenza abituale dei minori, pertanto, deve essere deciso dai genitori "di comune accordo" (art. 316, comma 1°, cod. civ.). 

Trattandosi di una delle questioni di maggiore importanza per la vita del minore, anche in caso di disgregazione della unione familiare la scelta della residenza abituale deve essere assunta "di comune accordo" da padre e madre (art. 337-bis, comma 3°, cod. civ.) e ciò pure là dove sia stato fissato un regime di affidamento monogenitoriale (art. 337-quater, comma III, cod. civ.).

In caso di disaccordo, è dato ricorso al giudice: non è, cioè, ammissibile una decisione unilaterale del singolo genitore, salvo il caso eccezionale dell'affidamento monogenitoriale con concentrazione delle competenze genitoriali (cd. affido super-esclusivo: art. 337-quater, comma 3°, c.c.: v., Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014).

In altri termini, il trasferimento unilaterale della prole realizzato da un genitore senza il consenso dell'altro integra un atto illecito (Trib. Milano, sez. IX, 16 settembre 2013, Pres. Servetti, est. Cosmai; Trib. Milano, sez. IX, 13 novembre 2013, Pres. Servetti, rel. Buffone; v. anche, Cass. Civ., sez. I, sentenza 20 giugno 2012, n. 10174). In caso di trasferimento illecito in itinere, il Tribunale, in via d'urgenza, può disporre che venga data notizia al Comune di destinazione dei minori della illiceità del trasferimento stesso, per i provvedimenti di sua competenza.

FONTI Sito Il caso.it, 2014

 

L’allontanamento dalla casa familiare e addebitabilità della separazione. Ripartizione dell’onere della prova tra i coniugi.

 

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 15-12-2016, n. 25966

L'allontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare costituisce, in difetto di giusta causa, violazione dell'obbligo di convivenza e la parte che, conseguentemente, richieda la pronuncia di addebito della separazione ha l'onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della convivenza, gravando, invece, sulla controparte la prova della giusta causa. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE)

FONTI  CED Cassazione, 2016 

 

E se il motivo della “rottura” è stato proprio il disaccordo sul luogo della residenza familiare?

 

Cass. civ. Sez. I, 06-02-2003, n. 1744

II trasferimento del domicilio del coniuge non comporta l 'addebito della separazione qualora la violazione del dovere di fissare concordemente la residenza familiare anziché essere la causa del disintegrarsi del consorzio familiare ne sia uno degli effetti.

FONTI  Guida al Diritto, 2003, 10, 57 

 

Quale la giusta causa dell’allontanamento? Potrebbe bastare anche la domanda di separazione.

 

Cass. civ. Sez. I, 29-09-2015, n. 19328 (rv. 637126)

In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dal domicilio coniugale, in quanto violazione dell'obbligo coniugale di convivenza, può costituire causa di addebito della separazione, a meno che sia avvenuto per giusta causa, che può essere rappresentata dalla stessa proposizione della domanda di separazione, di per sé indicativa di pregresse tensioni tra i coniugi e, quindi, dell'intollerabilità della convivenza, sicché, in caso di allontanamento e di richiesta di addebito, spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. (Cassa con rinvio, App. Roma, 04/05/2012)

FONTI CED Cassazione, 2015

 

Ancora sull’allontanamento dalla casa familiare.

 

Cass. civ. Sez. I, 04-12-2014, n. 25663

L'allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell'altro coniuge, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è conseguentemente causa di addebitamento della separazione. (Rigetta, App. Napoli, 16/05/2012)

FONTI
CED Cassazione, 2014

 

Un allontanamento più grave, perché il genitore che va via, porta con sé anche i figli. Se il genitore se ne va con i figli, deve dimostrare che anche per i figli la convivenza era diventata intollerabile.

 

Cass. civ. Sez. I, 08-05-2013, n. 10719

Il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto; tale prova è più rigorosa nell'ipotesi in cui l'allontanamento riguardi pure i figli, dovendosi specificamente ed adeguatamente dimostrare, anche riguardo ad essi, la situazione d'intollerabilità. (Rigetta, App. Catania, 15/07/2008)

FONTI CED Cassazione, 2013

 

I rapporti tra mancato versamento dell’assegno di mantenimento e il reato ex art. 570 c.p.

 

Cass. pen. Sez. VI, 26-11-2014, n. 52393

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 570, primo comma, cod. pen., quando l'avente diritto non versa in stato di bisogno, la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato assume rilevanza solo se dovuta alla volontà di disconoscere i vincoli di assistenza materiale e morale, sussistenti (sia pure in forma attenuata) anche durante la separazione, e non invece, quando è riconducibile alle precarie condizioni economiche dell'obbligato. (Annulla con rinvio, App. Torino, 25/02/2014)

FONTI CED Cassazione, 2014

 

Cass. pen. Sez. VI, 04-11-2014, n. 47139

La violazione dei doveri di assistenza materiale di coniuge e di genitore, previsti dalle norme del cod. civ., integra, ricorrendo tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie, il reato previsto e punito dall'art. 570, comma primo, cod. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva ravvisato il reato in questione nella condotta di mancata corresponsione di quanto dovuto a titolo di mantenimento anche se la stessa non aveva determinato lo stato di bisogno della persona avente diritto alla prestazione). (Rigetta, App. Caltanissetta, 28/03/2013)

FONTI CED Cassazione, 2014

 

 


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