Giurisprudenza

Il cane ti ha morso, chi è il responsabile quando è randagio?

 

Cass. civ., Sez. III, Ord., 10 settembre 2019, n. 22522
La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi deve ricadere sull'ente o sugli enti cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione, ossia il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l'attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, quale è il controllo delle nascite della popolazione canina e felina, avendo quest'ultimo ad oggetto il mero controllo numerico degli animali, a fini di igiene e profilassi, e, al più, una solo generica ed indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo.
Fonte Ced Cassazione 2019

 

 Due sentenze molto nette sul tipo di responsabilità e la prova liberatoria.

 

Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 30-11-2017, n. 28652

Ai sensi dell'art. 2052 c.c. , la responsabilità dei proprietari dell'animale è presunta, fondata non sulla colpa ma sul rapporto di fatto con l'animale, di guisa che il proprietario risponde in ogni caso e in toto per i danni cagionati al terzo, a meno che non dia la prova del fortuito. Se la prova non è fornita, il giudice deve condannare il proprietario dell'animale ai danni per l'intero.

FONTI 
Quotidiano Giuridico, 2017 

 

 

Cass. civ. Sez. III, 28-07-2014, n. 17091

Del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere, sicché, mentre grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto. (Rigetta, App. Catania, 06/08/2008)

FONTI CED Cassazione, 2014

 

Non è nemmeno possibile liberarsi da responsabilità sostenendo che nel momento in cui si è verificato il danno l’utilizzatore non era presente.. e sembra anche logico che sia così.

 

Cass. civ. Sez. III, 04-02-2014, n. 2414

La responsabilità di chi si serve dell'animale per il tempo in cui lo ha in uso, ai sensi dell'art. 2052 cod. civ., prescinde sia dalla continuità dell'uso, sia dalla presenza dell'utilizzatore al momento in cui l'animale arreca il danno. (Rigetta, App. Venezia, 11/03/2009)

FONTI CED Cassazione, 2014

 

Ancora sul tipo di responsabilità e prova liberatoria, la giurisprudenza può definirsi costante.

 

Cass. civ. Sez. III, 22-03-2013, n. 7260

Posto che la responsabilità delineata dall'art. 2052 c.c. ha natura oggettiva, ovvero non è fondata sulla colpa ma sul rapporto di fatto con l'animale, il danneggiato, al fine di far valere detta responsabilità, deve provare la sussistenza del nesso tra il fatto dell'animale ed il danno subito, mentre il proprietario/utilizzatore, per liberarsi dalla responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale (nel caso di specie, un apicoltore è stato ritenuto responsabile dei danni arrecati ad un fondo limitrofo da uno sciame di 40.000 api). FONTI Danno e Resp., 2013, 10

 

 

 

Cass. civ. Sez. III, 22-03-2013, n. 7260

Poiché la responsabilità ex art. 2052 cod. civ. per danno cagionato da animali si fonda non su un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l'animale, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, la rilevanza del fortuito deve essere apprezzata sotto il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre ad un elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.

Ne consegue che spetta all'attore provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa, bensì l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. (Rigetta, App. Napoli, 10/01/2007) FONTI CED Cassazione, 2013

 

 

 

Gli animali sottratti all’applicazione dell’art. 2052 sono quelli selvatici, da questa sentenza indirettamente si ricava tale principio. Ciò non vuol dire che non vi sia una responsabilità ex art. 2043.

 

 

Cass. civ. Sez. III, 22-03-2013, n. 7260 (rv. 625602)

Non rientrano nel novero degli animali selvatici - sottratti all'applicazione dell'art. 2052 cod. civ. - le api utilizzate da un apicoltore, il quale pertanto risponde ai sensi di tale disposizione e non dell'art. 2043 cod. civ. dei danni dalle stesse cagionati. (Rigetta, App. Napoli, 10/01/2007)

FONTI CED Cassazione, 2013

Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 29-05-2018, n. 13488

In tema di fauna selvatica, la responsabilità aquiliana per i danni a terzi deve essere imputata all'ente (sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc.) a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, con autonomia decisionale sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter amministrare i rischi di danni a terzi che da tali attività derivino.

FONTI 
Quotidiano Giuridico, 2018 

 

Questa massima è molto interessante, perché esclude dal novero di coloro che possono ottenere il risarcimento del danno coloro che detengono l’animale, ma per soddisfare un proprio interesse.

 

Cass. civ. Sez. III, 11-12-2012, n. 22632

Il proprietario di un animale, ai sensi dell'art. 2052 cod. civ., non risponde dei danni da questo causati a chi lo deteneva temporaneamente in vista del perseguimento di un interesse proprio, onde il trasportatore di animali non può pretendere dal proprietario di essi il risarcimento del danno causatogli dalle bestie durante le operazioni di carico o scarico, dal medesimo espletate in piena autonomia. (Rigetta, App. Bologna, 16/03/2010) FONTI CED Cassazione, 2012

 

Anche il danno non patrimoniale può essere risarcito se causato da animali, non perché vi sia necessariamente un reato, ma perché può violare un interesse costituzionalmente protetto.

 

Cass. civ. Sez. III, 18-08-2011, n. 17344

Esclusa la limitazione dell'art. 185 c.p. posta dall'art. 2059 c.c., le ipotesi di responsabilità oggettiva (artt. 2051, 2052, 2053 e art. 2054, comma 4, c.c.), pur non costituendo ipotesi di responsabilità per colpa presunta bensì di responsabilità fondata solo sull'elemento oggettivo costituito dalla relazione con la cosa dannosa, comportano, nel caso di lesione di valori costituzionalmente protetti, il risarcimento del danno sia patrimoniale, sia non patrimoniale. FONTI Danno e Resp., 2011, 11, 1116