Giurisprudenza
Una prova davvero difficile per il
precettore.
Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord.,
04-06-2018, n. 14216
Il precettore od il maestro d'arte,
per liberarsi dalla presunzione di colpa posta a loro carico dall'art.
2048 c.c. , hanno l'onere di provare che né loro, né alcun altro
precettore diligente, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. , avrebbe
potuto, nelle medesime circostanze, evitare il danno.
FONTI
L’allievo ha compiuto 18 anni, ciò
vuol dire che l’insegnante è automaticamente liberato da responsabilità?
No, ma ha effetto sulla prova liberatoria per l’insegnante.
Cass. civ. Sez. III Ord., 31-01-2018,
n. 2334 (rv. 647926-01)
In tema di responsabilità civile dei
maestri e dei precettori per fatto illecito dell'allievo, il
raggiungimento della maggiore età (o di un'età ad essa prossima) da
parte di quest'ultimo, seppure di per sé inidoneo a rendere
inapplicabile la responsabilità ex art. 2048, comma 2, c.c. , incide sul
contenuto della prova liberatoria a carico dell'insegnante, nel senso
che l'età maggiorenne deve ritenersi ordinariamente sufficiente ad
integrare il caso fortuito, per essere stato l'evento posto in essere da
persona che non necessita - quantomeno per attività materiali non
specificamente correlate ad un insegnamento tecnico - di vigilanza
alcuna poiché munita di completa capacità di discernimento tale da far
presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere,
salva prova contraria da fornirsi da parte del soggetto danneggiato.
(Fattispecie relativa a danno provocato ad una compagna di scuola
dall'accalcamento e dalle spinte verificatesi all'uscita della palestra
al termine della lezione di educazione fisica tra gli allievi
frequentanti l'ultimo anno di scuola superiore). (Cassa con rinvio,
CORTE D'APPELLO BARI, 06/05/2013)
FONTI
Cass. civ. Sez. III Ord., 31-01-2018,
n. 2334
In tema di responsabilità del
precettore, nel caso in cui l'autore del fatto illecito sia maggiorenne
vige la presunzione che l'evento dannoso abbia costituito un caso
fortuito, salva la possibilità, per il danneggiato, di provare la
prevedibilità, da parte del precettore, della condotta dannosa
FONTI
Come sappiamo l’esenzione di responsabilità per i genitori per
l’illecito compiuto dai figli minori capaci di intendere e volere, sta
nell’aver impartito loro una sufficiente educazione; è anche vero, però
che i minori di oggi che abbiamo già compiuto i 16 anni hanno acquisito
una sorta di emancipazione sociale. Per la cassazione, però, tale
situazione è irrilevante in relazione alla responsabilità dei genitori.
Cass. civ. Sez. III, 19-02-2014, n.
3964
Cass. civ. Sez. III, 20-03-2012, n.
4395
La responsabilità dei genitori per i
fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente,
prevista dall'art. 2048 c.c., è correlata ai doveri inderogabili posti a
loro carico all'art. 147 c.c. ed alla conseguente necessità di una
costante opera educativa.
Per sottrarsi a tale responsabilità,
essi devono pertanto dimostrare di aver impartito al figlio insegnamenti
adeguati e sufficienti ad impostare una corretta vita di relazione, non
assumendo alcun rilievo, a tal fine, la prova di circostanze quali l'età
ormai raggiunta dal minore e le esperienze lavorative da lui.
Questo rigore è giustificato dal
doversi ingenerare l'interesse anche economico dei genitori a far
comprendere al minore il disvalore sociale dei comportamenti pericolosi
verso gli altri e per stimolare la cautela dei minori anche per il
timore della reazione dei genitori, ove chiamati a rispondere per gli
atti illeciti commessi in danno dei terzi. FONTI CED Cassazione, 2012.
I genitori devono
impartire al figlio minore una adeguata educazione; questa, tuttavia,
non corrisponde a uno standard fisso, ma deve essere commisurata
all’indole del minore e all’ambiente in cui vive, secondo quanto
affermato in questa massima della cassazione.
Cass. civ. Sez. III, 06-12-2011, n. 26200
I genitori, per superare la
presunzione di colpa prevista dall'art. 2048 c.c., debbono fornire non
la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il
fatto (atteso che si tratta di prova negativa), ma quella positiva di
aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di
lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni
sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore.
L'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata
su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto
illecito dal suddetto commesso, può essere desunta, in mancanza di prova
contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono
rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al
mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai
sensi dell'art. 147 cod. civ.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la
sentenza impugnata che, in assenza di alcuna motivazione in ordine alla
sussistenza della prova liberatoria, da apprezzarsi nei termini di cui
all'enunciato principio di diritto, aveva escluso la responsabilità dei
genitori per le lesioni cagionate dal proprio figlio ad altro minore,
colpito alla bocca con una violenta testata nel corso di una partita di
calcio, mentre il gioco era fermo e senza aver subito alcuna precedente
aggressione da parte del danneggiato). (Cassa con rinvio, App. Bologna,
30/09/2008)
FONTI CED Cassazione, 2011
L’art. 2048, come visto, permette agli
insegnanti ( precettori, maestri) di fornire la prova della loro
mancanza di responsabilità nello “non avere potuto impedire il fatto”.
La cassazione specifica in cosa consista tale prova; questa massima si
concentra su una situazione in cui la situazione di pericolo era già
esistente, dove la vigilanza degli insegnati deve essere costante ed
efficace i relazione ai luoghi e all’età degli scolari.
Cass. civ. Sez. I, 09-05-2016, n. 9337
In tema di responsabilità civile dei
maestri e dei precettori, il superamento della presunzione di
responsabilità gravante, ex art. 2048 c.c., sull'insegnante per il fatto
illecito dell'allievo, postula la dimostrazione di non essere stato in
grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio
della serie causale sfociante nella produzione del danno, e di aver
adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o
organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo
favorevole al determinarsi di quella serie, commisurate all'età ed al
grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle
circostanze del caso concreto, dovendo la sorveglianza dei minori essere
tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in
tenera età;
sicché, con riguardo ad uno stato dei
luoghi connotato dalla presenza di un manufatto in grado di ostacolare
la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, non
costituiscono idonee misure organizzative la mera presenza delle
insegnanti "in loco", se non disposte in prossimità del manufatto
stesso, e l'avere le medesime impartito agli alunni la generica
raccomandazione "di non correre troppo durante la ricreazione" senza
l'adozione di interventi correttivi immediati, diretti a prevenire e ad
evitare il verificarsi di eventi dannosi. (Cassa con rinvio, Trib.
Bolzano, 16/04/2010)
FONTI CED Cassazione, 2016
L’insegnante può considerarsi esente da responsabilità quando il fatto
del suo allievo è avvenuto all’improvviso, senza che potesse intervenire
tempestivamente? Secondo la cassazione no, o, per lo meno, non sempre.
Cass. civ. Sez. III, 04-02-2014, n. 2413
A fronte di un fatto illecito causato
dall'allievo a terzi, si applicano le regole dell'art. 2048 c.c.
Ne deriva che, onde superare la
presunzione di responsabilità che grava sull'insegnante, non è
sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di
spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie
causale sfociante nella produzione del danno, essendo necessario anche
dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure
disciplinari od organizzative idonee ad evitare il sorgere di una
situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie
causale.
FONTI de Agostini giuridica.
Cass. civ. Sez. III, 25-09-2012, n.
16261
Ai fini della configurabilità della
responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c., non è
sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma di educazione
fisica e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, essendo
altresì necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un
altro studente impegnato nella gara e che la scuola non abbia
predisposto tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso.
FONTI Danno e Resp., 2013, 1, 23. |