Giurisprudenza

Una prova davvero difficile per il precettore.

Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 04-06-2018, n. 14216

Il precettore od il maestro d'arte, per liberarsi dalla presunzione di colpa posta a loro carico dall'art. 2048 c.c. , hanno l'onere di provare che né loro, né alcun altro precettore diligente, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. , avrebbe potuto, nelle medesime circostanze, evitare il danno.

FONTI 
Massima redazionale, de Agostini 2018 

 

L’allievo ha compiuto 18 anni, ciò vuol dire che l’insegnante è automaticamente liberato da responsabilità? No, ma ha effetto sulla prova liberatoria per l’insegnante.

 

Cass. civ. Sez. III Ord., 31-01-2018, n. 2334 (rv. 647926-01)

In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori per fatto illecito dell'allievo, il raggiungimento della maggiore età (o di un'età ad essa prossima) da parte di quest'ultimo, seppure di per sé inidoneo a rendere inapplicabile la responsabilità ex art. 2048, comma 2, c.c. , incide sul contenuto della prova liberatoria a carico dell'insegnante, nel senso che l'età maggiorenne deve ritenersi ordinariamente sufficiente ad integrare il caso fortuito, per essere stato l'evento posto in essere da persona che non necessita - quantomeno per attività materiali non specificamente correlate ad un insegnamento tecnico - di vigilanza alcuna poiché munita di completa capacità di discernimento tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere, salva prova contraria da fornirsi da parte del soggetto danneggiato. (Fattispecie relativa a danno provocato ad una compagna di scuola dall'accalcamento e dalle spinte verificatesi all'uscita della palestra al termine della lezione di educazione fisica tra gli allievi frequentanti l'ultimo anno di scuola superiore). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 06/05/2013)

FONTI 
CED Cassazione, 2018 

 

 

Cass. civ. Sez. III Ord., 31-01-2018, n. 2334

In tema di responsabilità del precettore, nel caso in cui l'autore del fatto illecito sia maggiorenne vige la presunzione che l'evento dannoso abbia costituito un caso fortuito, salva la possibilità, per il danneggiato, di provare la prevedibilità, da parte del precettore, della condotta dannosa

FONTI 
Danno e Resp., 2018, 3, 317 nota di Muscillo 

 

 

Come sappiamo l’esenzione di responsabilità per i genitori per l’illecito compiuto dai figli minori capaci di intendere e volere, sta nell’aver impartito loro una sufficiente educazione; è anche vero, però che i minori di oggi che abbiamo già compiuto i 16 anni hanno acquisito una sorta di emancipazione sociale. Per la cassazione, però, tale situazione è irrilevante in relazione alla responsabilità dei genitori.

Cass. civ. Sez. III, 19-02-2014, n. 3964
La precoce emancipazione dei minori frutto del costume sociale non esclude né attenua la responsabilità che l'art. 2048 cod. civ. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tale precoce emancipazione, hanno l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, dovendo rispondere delle carenze educative a cui l'illecito commesso dal figlio sia riconducibile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale aveva escluso la responsabilità dei genitori di una sedicenne che, attraversando la strada con il semaforo rosso, aveva provocato un sinistro stradale). (Cassa con rinvio, App. Roma, 22/11/2011) FONTI CED Cassazione, 2014.

 

 

Cass. civ. Sez. III, 20-03-2012, n. 4395

La responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall'art. 2048 c.c., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico all'art. 147 c.c. ed alla conseguente necessità di una costante opera educativa.

Per sottrarsi a tale responsabilità, essi devono pertanto dimostrare di aver impartito al figlio insegnamenti adeguati e sufficienti ad impostare una corretta vita di relazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la prova di circostanze quali l'età ormai raggiunta dal minore e le esperienze lavorative da lui.

Questo rigore è giustificato dal doversi ingenerare l'interesse anche economico dei genitori a far comprendere al minore il disvalore sociale dei comportamenti pericolosi verso gli altri e per stimolare la cautela dei minori anche per il timore della reazione dei genitori, ove chiamati a rispondere per gli atti illeciti commessi in danno dei terzi. FONTI CED Cassazione, 2012.

 

I genitori devono impartire al figlio minore una adeguata educazione; questa, tuttavia, non corrisponde a uno standard fisso, ma deve essere commisurata all’indole del minore e all’ambiente in cui vive, secondo quanto affermato in questa massima della cassazione.

 

Cass. civ. Sez. III, 06-12-2011, n. 26200

I genitori, per superare la presunzione di colpa prevista dall'art. 2048 c.c., debbono fornire non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (atteso che si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore. L'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso, può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell'art. 147 cod. civ. 

(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in assenza di alcuna motivazione in ordine alla sussistenza della prova liberatoria, da apprezzarsi nei termini di cui all'enunciato principio di diritto, aveva escluso la responsabilità dei genitori per le lesioni cagionate dal proprio figlio ad altro minore, colpito alla bocca con una violenta testata nel corso di una partita di calcio, mentre il gioco era fermo e senza aver subito alcuna precedente aggressione da parte del danneggiato). (Cassa con rinvio, App. Bologna, 30/09/2008)

FONTI CED Cassazione, 2011

 

L’art. 2048, come visto, permette agli insegnanti ( precettori, maestri) di fornire la prova della loro mancanza di responsabilità nello “non avere potuto impedire il fatto”. La cassazione specifica in cosa consista tale prova; questa massima si concentra su una situazione in cui la situazione di pericolo era già esistente, dove la vigilanza degli insegnati deve essere costante ed efficace i relazione ai luoghi e all’età degli scolari.

 

 

Cass. civ. Sez. I, 09-05-2016, n. 9337

In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, il superamento della presunzione di responsabilità gravante, ex art. 2048 c.c., sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, postula la dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, e di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di quella serie, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, dovendo la sorveglianza dei minori essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età;

sicché, con riguardo ad uno stato dei luoghi connotato dalla presenza di un manufatto in grado di ostacolare la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, non costituiscono idonee misure organizzative la mera presenza delle insegnanti "in loco", se non disposte in prossimità del manufatto stesso, e l'avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione "di non correre troppo durante la ricreazione" senza l'adozione di interventi correttivi immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi. (Cassa con rinvio, Trib. Bolzano, 16/04/2010)

FONTI CED Cassazione, 2016

L’insegnante può considerarsi esente da responsabilità quando il fatto del suo allievo è avvenuto all’improvviso, senza che potesse intervenire tempestivamente? Secondo la cassazione no, o, per lo meno, non sempre.

Cass. civ. Sez. III, 04-02-2014, n. 2413

A fronte di un fatto illecito causato dall'allievo a terzi, si applicano le regole dell'art. 2048 c.c. 

Ne deriva che, onde superare la presunzione di responsabilità che grava sull'insegnante, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, essendo necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari od organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale.

FONTI de Agostini giuridica.

 

Cass. civ. Sez. III, 25-09-2012, n. 16261

Ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c., non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma di educazione fisica e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, essendo altresì necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara e che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso.

FONTI Danno e Resp., 2013, 1, 23.