Giurisprudenza
L’interesse del creditore è elemento fondamentale della prestazione; nel
caso di obbligazioni che sorgono da contratto questo interesse non è un
elemento diverso dagli interessi delle parti che realizzano la causa
concreta; l’interesse del creditore, quindi si inserisce nella causa
concreta del contratto e la sua mancata realizzazione produce il vizio
della causa.
Cass. civ. Sez. III Sent., 24-07-2007, n. 16315
Nel contratto di viaggio vacanza
"tutto compreso" (c.d. "pacchetto turistico" o "package", disciplinato
attualmente dagli artt. 82 e segg. del D.Lgs. n. 206 del 2005 - c.d.
"codice del consumo"), che si caratterizza per la prefissata
combinazione di almeno due degli elementi rappresentati dal trasporto,
dall'alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori
(itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche,
ecc.) costituenti parte significativa di tale contratto, con durata
superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentesi per un periodo di
tempo comportante almeno un soggiorno notturno, la "finalità turistica"
(o "scopo di piacere") non è un motivo irrilevante ma si
sostanzia nell'interesse che lo stesso è funzionalmente volto a
soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, perciò,
l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla
realizzazione del preminente scopo vacanziero.
L’interesse elemento fondamentale dell’obbligazione, può far capo anche
a un soggetto diverso dal creditore.
Cass. civ. Sez. III, 28-03-2006, n. 7083
Il cosiddetto contratto di
sponsorizzazione - figura non specificatamente disciplinata dalla legge
- comprende una serie di ipotesi nelle quali un soggetto - il quale
viene detto "sponsorizzato" (ovvero, secondo la terminologia
anglosassone, "sponsee") - si obbliga, dietro corrispettivo, a
consentire ad altri l'uso della propria immagine e del proprio nome per
promuovere presso il pubblico un marchio o un prodotto; tale uso
dell'immagine pubblica può anche prevedere che lo "sponsee" tenga
determinati comportamenti di testimonianza in favore del marchio o del
prodotto oggetto di commercializzazione. L'obbligazione assunta dallo
sponsorizzato ha natura patrimoniale, ai sensi dell'art.1174 cod. civ.,
e corrisponde all'affermarsi, nel costume sociale, della
commercializzazione del nome e dell'immagine personale e viene
accompagnata, di regola, da un diritto di "esclusiva". |
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