Giurisprudenza

L’interesse del creditore è elemento fondamentale della prestazione; nel caso di obbligazioni che sorgono da contratto questo interesse non è un elemento diverso dagli interessi delle parti che realizzano la causa concreta; l’interesse del creditore, quindi si inserisce nella causa concreta del contratto e la sua mancata realizzazione produce il vizio della causa.

Cass. civ. Sez. III Sent., 24-07-2007, n. 16315

Nel contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (c.d. "pacchetto turistico" o "package", disciplinato attualmente dagli artt. 82 e segg. del D.Lgs. n. 206 del 2005 - c.d. "codice del consumo"), che si caratterizza per la prefissata combinazione di almeno due degli elementi rappresentati dal trasporto, dall'alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.) costituenti parte significativa di tale contratto, con durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comportante almeno un soggiorno notturno, la "finalità turistica" (o "scopo di piacere") non è un motivo irrilevante ma si sostanzia nell'interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, perciò, l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero.
Ne consegue che l'irrealizzabilità di detta finalità per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina, in virtù della caducazione dell'elemento funzionale dell'obbligazione costituito dall'interesse creditorio (ai sensi dell'art. 1174 c.c.), l'estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni. FONTI Danno e Resp., 2008, 8-9

L’interesse elemento fondamentale dell’obbligazione, può far capo anche a un soggetto diverso dal creditore.

Cass. civ. Sez. III, 28-03-2006, n. 7083

Il cosiddetto contratto di sponsorizzazione - figura non specificatamente disciplinata dalla legge - comprende una serie di ipotesi nelle quali un soggetto - il quale viene detto "sponsorizzato" (ovvero, secondo la terminologia anglosassone, "sponsee") - si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l'uso della propria immagine e del proprio nome per promuovere presso il pubblico un marchio o un prodotto; tale uso dell'immagine pubblica può anche prevedere che lo "sponsee" tenga determinati comportamenti di testimonianza in favore del marchio o del prodotto oggetto di commercializzazione. L'obbligazione assunta dallo sponsorizzato ha natura patrimoniale, ai sensi dell'art.1174 cod. civ., e corrisponde all'affermarsi, nel costume sociale, della commercializzazione del nome e dell'immagine personale e viene accompagnata, di regola, da un diritto di "esclusiva".

Da tali caratteristiche non discende, peraltro, che il contratto di sponsorizzazione debba necessariamente essere concluso dallo sponsorizzato, potendo l'obbligazione relativa all'adempimento della sua prestazione essere assunta anche da un terzo, il quale in tal caso risponde, nei confronti dell'utilizzatore, ai sensi dell'art.1381 cod. civ. (Cassa con rinvio, App. Bologna, 19 Luglio 2002) FONTI Mass. Giur. It., 2006
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