Giurisprudenza
Quali gli elementi
della responsabilità precontrattuale?
Cass. civ. Sez. III, 27-03-2018, n. 7517
Per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale ex art. 1337
c.c. , occorre:
1.che tra le parti siano in corso trattative;
2.che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella
parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento
sulla conclusione del contratto;
3.che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla
parte cui si addebita detta responsabilità;
4.che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la
responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo
ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica
della ricorrenza di questi elementi si risolve in un accertamento di
fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di
legittimità sotto il profilo della violazione di legge.
FONTI
Cass. civ. Sez. I Ord., 25-07-2018, n. 19775 (rv. 649953-01)
L'erronea scelta del contraente di un contratto di appalto, divenuto
inefficace e "tamquam non esset" per effetto dell'annullamento
dell'aggiudicazione da parte del giudice amministrativo, espone
Pertanto, il risarcimento del danno dovuto all'appaltatore va
parametrato non già alla conclusione del contratto, bensì al c.d.
interesse contrattuale negativo che copre sia il danno emergente, ovvero
le spese sostenute, che il lucro cessante, da intendersi, però, non come
mancato guadagno rispetto al contratto non eseguito ma in riferimento ad
altre occasioni di contratto che la parte allega di avere perso.
(Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/11/2014)
FONTI
Qualcuno ha visto in questa massima un
cambio di orientamento della cassazione in merito alla responsabilità
precontrattuale, che diventa contrattuale
e non extra contrattuale; Ma questa massima
e si riferisce a un caso specifico, cioè all'attesa dell'approvazione
ministeriale di un contratto tra p.a. e privato, in realtà, già
stipulato, ma che appunto, aspetta l'approvazione del ministro come solo
momento perfezionativo del contratto stesso.. insomma un contratto c'è
ed è completo e aspetta l'approvazione del ministro e se c'è
responsabilità della p.a. in quel periodo, come qualificarla?
Precontrattuale ma che sorgendo da contatto sociale qualificato, è
contrattuale. Vista la specificità della situazione non credo che questa
massima possa essere estesa ai casi di rapporti tra privati dove la
situazione è totalmente diversa. Si noti che questa massima è solo
l’evoluzione della massima riportata dopo questa.
Cass. Civile Sez. I n. 14188
12\07\2016
Nei contratti conclusi con la pubblica
amministrazione, il dispiegamento degli effetti vincolanti per le parti,
al di là della formale stipula di un accordo negoziale, è subordinata
all’approvazione ministeriale ai sensi dell’art. 19 del r.d. 18 novembre
1923, n. 2440, da effettuarsi con un provvedimento espresso
adottato dall’organo competente nella forma solenne prescritta
dalla legge, la cui esistenza non può desumersi implicitamente dalla
condotta tenuta dall’amministrazione, sicché, ai fini del
perfezionamento effettivo del vincolo contrattuale, pur se formalmente
esistente, non è sufficiente la mera aggiudicazione pronunciata in
favore del contraente, come pure la formale stipula del contratto ad
evidenza pubblica nelle forme prescritte dalla legge (artt. 16 e 17 del
decreto cit.); l’eventuale responsabilità dell’amministrazione, in
pendenza dell’approvazione ministeriale, deve essere, di conseguenza,
configurata come responsabilità precontrattuale, ai sensi degli artt.
1337 e 1338 cod. civ., inquadrabile nella responsabilità di tipo
contrattuale da “contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo
a produrre obbligazioni, ai sensi dell’art. 1173 cod. civ. e dal quale
derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi
dell’art. 1174 cod. civ., bensì reciproci obblighi di buona fede, di
protezione e di informazione, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod.
civ., con conseguente applicabilità del termine decennale di
prescrizione ex art. 2946 cod. civ.
Fonte: la Nuova Procedura Civile, 2016
Cass. civ. Sez. III, 08-03-2016, n. 4539
Il contratto tra la P.A. e un privato
per la formazione del personale, pur richiedendo per la sua operatività
l'approvazione della autorità di controllo, quale "condicio iuris"
sospensiva della sua efficacia, è già perfetto nei suoi elementi
costitutivi, sicché, quando la contraente pubblica, dichiarando
l'immediata esecutività in attesa del verificarsi della condizione e
concedendo un termine esiguo per organizzare la prestazione concordata,
ingeneri nel privato un ragionevole affidamento sul comportamento della
controparte, la successiva mancata approvazione della autorità di
controllo determina l'insorgere nel privato del diritto al risarcimento
dei danni per responsabilità precontrattuale per la violazione dei
principi di correttezza e buona fede, che informano i rapporti tra
qualunque parte contraente. (Rigetta, App. Roma, 13/12/2012) FONTI CED
Cassazione, 2016
Inadempimento del
preliminare, responsabilità extracontrattuale ex art. 1337 o
contrattuale?
Cass. civ. Sez. II, 15-04-2016, n. 7545
Ove alla stipulazione del contratto
preliminare non segua la conclusione del definitivo, la parte non
inadempiente (nella specie, il promittente alienante) può agire nei
confronti di quella inadempiente (nella specie, il promissario
acquirente) facendone valere esclusivamente la responsabilità
contrattuale da inadempimento di un'obbligazione specifica sorta nella
fase precontrattuale e non anche, in via alternativa, la responsabilità
precontrattuale da supposta malafede durante le trattative, giacché
queste ultime, cristallizzate con la stipula del preliminare, perdono
ogni autonoma rilevanza, convergendo nella nuova struttura contrattuale
che rappresenta la sola fonte di responsabilità risarcitoria. (Rigetta,
App. Torino, 30/08/2010) FONTI CED Cassazione, 2016
Da che momento può
sorgere responsabilità precontrattuale nelle trattative?
Cass. civ. Sez. II, 15-04-2016, n. 7545
Per ritenere integrata la
responsabilità precontrattuale occorre che:
1.tra le parti siano in corso
trattative;
2.che queste siano giunte ad uno
stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui
responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del
contratto;
3.che esse siano state interrotte,
senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta
responsabilità;
4.che, infine, pur nell'ordinaria
diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti
idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del
contratto.
La verifica della ricorrenza di tutti
tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al
giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità ove
adeguatamente motivato. (Rigetta, App. Torino, 30/08/2010)
FONTI CED Cassazione, 2016
La responsabilità
precontrattuale dopo la stipula del contratto.
Cass. civ. Sez. I, 23-03-2016, n. 5762
La regola posta dall'art. 1337
c.c. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata
delle trattative ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non
può essere predeterminato in modo preciso ed implica il dovere di
trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o
reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o
conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del
contratto.
Ne consegue che la violazione
dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle
trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in
caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata
conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o
inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e,
tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui
comportamento scorretto.
FONTI Notariato, 2016, 3, 240
Responsabilità
precontrattuale, cosa risarcire? L’interesse negativo, ciò perché la
responsabilità è extracontrattuale.
Cass. civ. Sez. III, 03-12-2015, n. 24625
In tema di responsabilità
precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto al solo
interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate
nel corso delle trattative ed in vista della conclusione del contratto,
sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale,
pregiudizio liquidabile anche in via equitativa, sulla base di criteri
logici e non arbitrari. FONTI CED Cassazione, 2015
Cass. civ. Sez. III, 07-02-2006, n.
2525
La responsabilità precontrattuale è
configurabile in tutti i casi in cui un soggetto abbia compiuto azioni o
sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e
della buona fede, alla cui osservanza sono tenuti anche la P.A. e gli
enti pubblici, nell'ambito del rispetto dei principi
garantiti dall'art. 2043 cod. civ. .
Pertanto, ai fini dell'affermazione di
tale responsabilità, è sufficiente il comportamento non intenzionale o
meramente colposo della parte che - senza giusto motivo - abbia
interrotto le trattative eludendo così le aspettative della controparte,
la quale, confidando nella conclusione del contratto, sia stata indotta
a sostenere spese o abbia rinunciato ad occasioni più favorevoli. In
caso di violazione della norma di cui all'art. 1337 cod. civ.il
risarcimento del danno è limitato al c.d. "interesse negativo", con la
conseguenza che esso è cumulabile con risarcimento del maggior danno
previsto dall'art.
1591 cod. civ. .
FONTI Mass. Giur. It., 2006
Cass. civ. Sez. III, 10-10-2003, n. 15172
La responsabilità precontrattuale, per
violazione della regola di condotta stabilita dall'art. 1337 c. c., a
tutela del corretto svolgimento dell' iter formativo del contratto,
costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, con la
conseguenza che la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno è a
carico del danneggiato (artt. 2043 e 2059 c. c.). Per la relativa
valutazione, in considerazione delle caratteristiche tipiche di tale
responsabilità, nel caso di ingiustificato recesso dalla trattativa,
occorre coordinare il principio secondo il quale il vincolo negoziale e
i diritti che ne derivano sorgono soltanto con la stipula del contratto
- sì che non è possibile ottenere un risarcimento equivalente a quello
ottenibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto - con quello
per cui dalla lesione dell'interesse giuridico al corretto svolgimento
delle trattative scaturisce il diritto ad esser risarcito per la perdita
dei guadagni che sarebbero conseguiti da altre occasioni contrattuali se
non si fosse fatto affidamento sulla conclusione del contratto (cd.
interesse negativo).
FONTI Mass. Giur. It., 2003
Questa massima va
messa in relazione all’art. 1338 e alla responsabilità della parte che
abbia omesso di comunicare le cause d’invalidità del contratto. Se il
contraente non comunica all’altra parte l’esistenza di norme imperative
che comportano l’invalidità del contratto è responsabile ex art. 1338?
Cass. civ. Sez. III, 18-05-2016, n. 10156
In materia di invalidità negoziale,
ove essa derivi dalla violazione di una norma imperativa o proibitiva di
legge, o di altre norme aventi efficacia di diritto obiettivo, cioè tali
da dover essere note, per presunzione assoluta, alla generalità dei
cittadini, ovvero tali, comunque, da potere essere conosciute attraverso
un comportamento di normale diligenza, non si può configurare colpa
contrattuale a carico dell'altro contraente, che abbia omesso di far
rilevare alla controparte l'esistenza delle norme stesse. (Dichiara
inammissibile, App. Roma, 15/10/2013)
FONTI CED Cassazione, 2016.
In questo caso la
responsabilità ex art. 1338 è invece configurabile.
Cass. civ. Sez. Unite Sent, 19-12-2007, n. 26724
La violazione dei doveri
d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che
la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei
servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità
precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove
tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la
stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i
successivi rapporti tra le parti;
può invece dar luogo a responsabilità
contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto
contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni
d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto
d'intermediazione finanziaria in questione.
In nessun caso, in difetto di
previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri
di comportamento può però determinare la nullità del contratto
d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a
norma dell'art. 1418, comma 1, c.c..
FONTI Corriere Giur., 2008
La colpa esclude
la responsabilità ex art. 1338.
La responsabilità prevista nell'art.
1338 c.c. non ha luogo quando l'altro soggetto sia a sua volta in colpa,
ovvero usando la normale diligenza avrebbe potuto conoscere la causa
d'invalidità. FONTI Massima redazionale De Agostini Giuridica, 2013
Copia dedicata a: trikka |
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