Giurisprudenza

 

Quali gli elementi della responsabilità precontrattuale?

 

Cass. civ. Sez. III, 27-03-2018, n. 7517

Per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. , occorre:

1.che tra le parti siano in corso trattative;

2.che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;

3.che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità;

4.che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di questi elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge.

FONTI 
Massima redazionale De Agostini giuridica, 2018 

La P.A. sceglie un contraente per un appalto, ma questa scelta è dichiarata inefficace dal giudice amministrativo, dovrà la P.A. risarcire il (mancato) aggiudicatario appaltatore? Sì, con uno schema che ricorda la responsabilità precontrattuale.

 

Cass. civ. Sez. I Ord., 25-07-2018, n. 19775 (rv. 649953-01)

L'erronea scelta del contraente di un contratto di appalto, divenuto inefficace e "tamquam non esset" per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione da parte del giudice amministrativo, espone la P.A. a dover corrispondere il risarcimento dei danni per le perdite e i mancati guadagni subiti dal privato aggiudicatario; tale responsabilità non è qualificabile né come aquiliana, né come contrattuale in senso proprio, sebbene a questa si avvicini poiché consegue al "contatto" tra le parti nella fase procedimentale anteriore alla stipula del contratto, ed ha origine nella violazione del dovere di buona fede e correttezza.

Pertanto, il risarcimento del danno dovuto all'appaltatore va parametrato non già alla conclusione del contratto, bensì al c.d. interesse contrattuale negativo che copre sia il danno emergente, ovvero le spese sostenute, che il lucro cessante, da intendersi, però, non come mancato guadagno rispetto al contratto non eseguito ma in riferimento ad altre occasioni di contratto che la parte allega di avere perso. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/11/2014)

FONTI 
CED Cassazione, 2018 

 

Qualcuno ha visto in questa massima un cambio di orientamento della cassazione in merito alla responsabilità precontrattuale, che diventa contrattuale  e non extra contrattuale;

Ma questa massima e si riferisce a un caso specifico, cioè all'attesa dell'approvazione ministeriale di un contratto tra p.a. e privato, in realtà, già stipulato, ma che appunto, aspetta l'approvazione del ministro come solo momento perfezionativo del contratto stesso.. insomma un contratto c'è  ed è completo e aspetta l'approvazione del ministro e se c'è responsabilità della p.a. in quel periodo, come qualificarla? Precontrattuale ma che sorgendo da contatto sociale qualificato, è contrattuale. Vista la specificità della situazione non credo che questa massima possa essere estesa ai casi di rapporti tra privati dove la situazione è totalmente diversa. Si noti che questa massima è solo l’evoluzione della massima riportata dopo questa.

 

Cass. Civile Sez. I n. 14188 12\07\2016

Nei contratti conclusi con la pubblica amministrazione, il dispiegamento degli effetti vincolanti per le parti, al di là della formale stipula di un accordo negoziale, è subordinata all’approvazione ministeriale ai sensi dell’art. 19 del r.d. 18 novembre 1923, n.  2440, da effettuarsi con un provvedimento espresso adottato  dall’organo competente nella forma solenne prescritta dalla legge, la cui esistenza non può desumersi implicitamente dalla condotta tenuta dall’amministrazione, sicché, ai fini del perfezionamento effettivo del vincolo contrattuale, pur se formalmente esistente, non è sufficiente la mera aggiudicazione pronunciata in favore del contraente, come pure la formale stipula del contratto ad evidenza pubblica nelle forme prescritte dalla legge (artt. 16 e 17 del decreto cit.); l’eventuale responsabilità dell’amministrazione, in pendenza dell’approvazione ministeriale, deve essere, di conseguenza, configurata come responsabilità precontrattuale, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cod. civ., inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale da “contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ai sensi dell’art. 1173 cod. civ. e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell’art. 1174 cod. civ., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 cod. civ.

Fonte: la Nuova Procedura Civile, 2016

 

 

Cass. civ. Sez. III, 08-03-2016, n. 4539

Il contratto tra la P.A. e un privato per la formazione del personale, pur richiedendo per la sua operatività l'approvazione della autorità di controllo, quale "condicio iuris" sospensiva della sua efficacia, è già perfetto nei suoi elementi costitutivi, sicché, quando la contraente pubblica, dichiarando l'immediata esecutività in attesa del verificarsi della condizione e concedendo un termine esiguo per organizzare la prestazione concordata, ingeneri nel privato un ragionevole affidamento sul comportamento della controparte, la successiva mancata approvazione della autorità di controllo determina l'insorgere nel privato del diritto al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale per la violazione dei principi di correttezza e buona fede, che informano i rapporti tra qualunque parte contraente. (Rigetta, App. Roma, 13/12/2012) FONTI CED Cassazione, 2016

 

 

Inadempimento del preliminare, responsabilità extracontrattuale ex art. 1337 o contrattuale?

 

Cass. civ. Sez. II, 15-04-2016, n. 7545

Ove alla stipulazione del contratto preliminare non segua la conclusione del definitivo, la parte non inadempiente (nella specie, il promittente alienante) può agire nei confronti di quella inadempiente (nella specie, il promissario acquirente) facendone valere esclusivamente la responsabilità contrattuale da inadempimento di un'obbligazione specifica sorta nella fase precontrattuale e non anche, in via alternativa, la responsabilità precontrattuale da supposta malafede durante le trattative, giacché queste ultime, cristallizzate con la stipula del preliminare, perdono ogni autonoma rilevanza, convergendo nella nuova struttura contrattuale che rappresenta la sola fonte di responsabilità risarcitoria. (Rigetta, App. Torino, 30/08/2010) FONTI CED Cassazione, 2016

 

Da che momento può sorgere responsabilità precontrattuale nelle trattative?

 

Cass. civ. Sez. II, 15-04-2016, n. 7545

Per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che:

1.tra le parti siano in corso trattative;

2.che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;

3.che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità;

4.che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.

La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato. (Rigetta, App. Torino, 30/08/2010)

FONTI CED Cassazione, 2016

 

La responsabilità precontrattuale dopo la stipula del contratto.

 

Cass. civ. Sez. I, 23-03-2016, n. 5762

La regola posta dall'art. 1337 c.c. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo preciso ed implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto.

Ne consegue che la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto.

FONTI Notariato, 2016, 3, 240

 

Responsabilità precontrattuale, cosa risarcire? L’interesse negativo, ciò perché la responsabilità è extracontrattuale.

 

Cass. civ. Sez. III, 03-12-2015, n. 24625

In tema di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative ed in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, pregiudizio liquidabile anche in via equitativa, sulla base di criteri logici e non arbitrari. FONTI CED Cassazione, 2015

 

 

Cass. civ. Sez. III, 07-02-2006, n. 2525

La responsabilità precontrattuale è configurabile in tutti i casi in cui un soggetto abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui osservanza sono tenuti anche la P.A. e gli enti pubblici, nell'ambito del rispetto dei principi garantiti dall'art. 2043 cod. civ. .

Pertanto, ai fini dell'affermazione di tale responsabilità, è sufficiente il comportamento non intenzionale o meramente colposo della parte che - senza giusto motivo - abbia interrotto le trattative eludendo così le aspettative della controparte, la quale, confidando nella conclusione del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o abbia rinunciato ad occasioni più favorevoli. In caso di violazione della norma di cui all'art. 1337 cod. civ.il risarcimento del danno è limitato al c.d. "interesse negativo", con la conseguenza che esso è cumulabile con risarcimento del maggior danno previsto dall'art. 1591 cod. civ. .

FONTI Mass. Giur. It., 2006

 

Cass. civ. Sez. III, 10-10-2003, n. 15172

La responsabilità precontrattuale, per violazione della regola di condotta stabilita dall'art. 1337 c. c., a tutela del corretto svolgimento dell' iter formativo del contratto, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, con la conseguenza che la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno è a carico del danneggiato (artt. 2043 e 2059 c. c.). Per la relativa valutazione, in considerazione delle caratteristiche tipiche di tale responsabilità, nel caso di ingiustificato recesso dalla trattativa, occorre coordinare il principio secondo il quale il vincolo negoziale e i diritti che ne derivano sorgono soltanto con la stipula del contratto - sì che non è possibile ottenere un risarcimento equivalente a quello ottenibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto - con quello per cui dalla lesione dell'interesse giuridico al corretto svolgimento delle trattative scaturisce il diritto ad esser risarcito per la perdita dei guadagni che sarebbero conseguiti da altre occasioni contrattuali se non si fosse fatto affidamento sulla conclusione del contratto (cd. interesse negativo).

FONTI Mass. Giur. It., 2003

 

Questa massima va messa in relazione all’art. 1338 e alla responsabilità della parte che abbia omesso di comunicare le cause d’invalidità del contratto. Se il contraente non comunica all’altra parte l’esistenza di norme imperative che comportano l’invalidità del contratto è responsabile ex art. 1338?

 

Cass. civ. Sez. III, 18-05-2016, n. 10156

In materia di invalidità negoziale, ove essa derivi dalla violazione di una norma imperativa o proibitiva di legge, o di altre norme aventi efficacia di diritto obiettivo, cioè tali da dover essere note, per presunzione assoluta, alla generalità dei cittadini, ovvero tali, comunque, da potere essere conosciute attraverso un comportamento di normale diligenza, non si può configurare colpa contrattuale a carico dell'altro contraente, che abbia omesso di far rilevare alla controparte l'esistenza delle norme stesse. (Dichiara inammissibile, App. Roma, 15/10/2013)

FONTI CED Cassazione, 2016.

 

In questo caso la responsabilità ex art. 1338 è invece configurabile.

 

Cass. civ. Sez. Unite Sent, 19-12-2007, n. 26724

La violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;

può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione.

In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c..

FONTI Corriere Giur., 2008

 

La colpa esclude la responsabilità ex art. 1338.


Cass. civ. Sez. II, 24-08-2012, n. 14626

La responsabilità prevista nell'art. 1338 c.c. non ha luogo quando l'altro soggetto sia a sua volta in colpa, ovvero usando la normale diligenza avrebbe potuto conoscere la causa d'invalidità. FONTI Massima redazionale De Agostini Giuridica, 2013

Copia dedicata a: trikka


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