Giurisprudenza
I poteri del rappresentante, o meglio
qui del mandatario con rappresentanza, può chiedere direttamente
l’emissione di un decreto ingiuntivo.
Cass. civ. Sez. III, 30-03-2018, n.
7895
Nell'ambito del mandato con
rappresentanza, il mandatario ben può, in adempimento dell'incarico
ricevuto, richiedere l'emissione di titoli di pagamento (nella specie,
un decreto ingiuntivo) direttamente in proprio favore relativamente alle
somme da recuperare, salvo poi il suo obbligo di immetterle nella
disponibilità, materiale e giuridica del mandante.
FONTI
Sulla recettizietà
della procura. Secondo questa massima la procura è atto recettizio,
questa opinione, però, non trova però d’accordo parte della dottrina.
Cass. civ. Sez. II, 30-06-2014, n. 14808
La recettizietà della procura non
comporta che la sua efficacia sia subordinata alla consegna
dell'originale del documento al rappresentante, essendo sufficiente che
il mandante gli comunichi il conferimento dei poteri rappresentativi,
anche tramite consegna di una copia dell'atto. (Rigetta, Trib. Como,
28/06/2007)
FONTI CED Cassazione, 2014.
Cass. civ. Sez. II Sent., 28-05-2007,
n. 12488
Ai fini del conferimento della
rappresentanza a vendere beni immobili è necessario che il rappresentato
faccia pervenire volontariamente la procura alla persona nominata
rappresentante, trattandosi di atto unilaterale recettizio, perché, ove
il rappresentato abbia rilasciato la procura ma l'abbia trattenuta
presso di sé o presso un fiduciario, non può ritenersi che sia stato
conferito il relativo potere.
Infatti, l'atto di attribuzione di
detto potere di rappresentanza ad un terzo, allorché sia soggetto alle
prescrizioni di forma in relazione al negozio da compiere, non può
assumere efficacia in conseguenza della mera conoscenza dell'esistenza
dell'atto stesso da parte del soggetto investito del potere, perché la
sola predisposizione dell'atto medesimo non costituisce di per sé
manifestazione della volontà di conferire il suddetto potere, ben
potendo avvenire in una fase preparatoria in cui la volontà del
rappresentato non si sia ancora definitivamente formata. Da ciò consegue
che è soltanto con la volontaria consegna (da ricondursi, perciò, ad un
comportamento consapevole) dell'atto in questione che il "dominus"
manifesta l'intenzione di farsi effettivamente rappresentare, rendendone
edotto il rappresentante. (Rigetta, App. Milano, 8 Aprile 2003)
FONTI
Sull’efficacia
diretta del contratto concluso dal rappresentante.
Cass. civ. Sez. II, 23-06-2014, n. 14215
La norma di cui all'art. 1388
c.c. secondo cui il contratto concluso dal rappresentante in nome e
nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli,
produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato, non
prescrive ulteriori espressioni oltre quella di agire in nome e
nell'interesse del rappresentato - cd. contemplatio domini - perché si
produca l'efficacia diretta del contratto nei confronti del
rappresentato; da ciò consegue l'irrilevanza del rapporto sottostante
tra rappresentante e rappresentato, il cui concreto atteggiarsi è privo
di ricadute ai fini della realizzazione dell'effetto tipico
dell'istituto della rappresentanza. FONTI Quotidiano Giuridico, 2014
La contemplatio domini. In cosa consiste? E che forma deve avere?
Cass. civ. Sez. II, 23-06-2014, n. 14215
La norma di cui all'art. 1388
c.c. secondo cui il contratto concluso dal rappresentante in nome e
nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli,
produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato, non
prescrive ulteriori espressioni oltre quella di agire in nome e
nell'interesse del rappresentato - cd. contemplatio domini - perché si
produca l'efficacia diretta del contratto nei confronti del
rappresentato; da ciò consegue l'irrilevanza del rapporto sottostante
tra rappresentante e rappresentato, il cui concreto atteggiarsi è privo
di ricadute ai fini della realizzazione dell'effetto tipico
dell'istituto della rappresentanza.
FONTI Quotidiano Giuridico, 2014
Cassazione civile, sez. II, sentenza
23.06.2014 n° 14215
Le norme in tema di rappresentanza non
impongono al rappresentante di indicare gli estremi della procura nel
contratto concluso in nome e nell'interesse del rappresentato, neppure
nel caso di conclusione di contratti a forma vincolata.
Questa massima sembra essere in
contrasto con la precedente, ma in realtà si tratta d’ipotesi diverse.
Cass. civ. Sez. II, 30-03-2000, n. 3903
Nei contratti aventi a oggetto il
trasferimento di beni immobili stipulati dal rappresentante in nome e
per conto del rappresentato, la "contemplatio domini", pur non
richiedendo l'uso di formule sacramentali, deve risultare "ad
substantiam" dallo stesso documento comprovante il contratto, restando
irrilevante la conoscenza, da parte del terzo contraente, dell'esistenza
del rapporto rappresentativo. FONTI Mass. Giur. It., 2000
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