Giurisprudenza

I poteri del rappresentante, o meglio qui del mandatario con rappresentanza, può chiedere direttamente l’emissione di un decreto ingiuntivo.

 

Cass. civ. Sez. III, 30-03-2018, n. 7895

Nell'ambito del mandato con rappresentanza, il mandatario ben può, in adempimento dell'incarico ricevuto, richiedere l'emissione di titoli di pagamento (nella specie, un decreto ingiuntivo) direttamente in proprio favore relativamente alle somme da recuperare, salvo poi il suo obbligo di immetterle nella disponibilità, materiale e giuridica del mandante.

FONTI 
Quotidiano Giuridico, 2018 

 

 

Sulla recettizietà della procura. Secondo questa massima la procura è atto recettizio, questa opinione, però, non trova però d’accordo parte della dottrina.

 

Cass. civ. Sez. II, 30-06-2014, n. 14808

La recettizietà della procura non comporta che la sua efficacia sia subordinata alla consegna dell'originale del documento al rappresentante, essendo sufficiente che il mandante gli comunichi il conferimento dei poteri rappresentativi, anche tramite consegna di una copia dell'atto. (Rigetta, Trib. Como, 28/06/2007)

FONTI CED Cassazione, 2014.

 

Cass. civ. Sez. II Sent., 28-05-2007, n. 12488

Ai fini del conferimento della rappresentanza a vendere beni immobili è necessario che il rappresentato faccia pervenire volontariamente la procura alla persona nominata rappresentante, trattandosi di atto unilaterale recettizio, perché, ove il rappresentato abbia rilasciato la procura ma l'abbia trattenuta presso di sé o presso un fiduciario, non può ritenersi che sia stato conferito il relativo potere.

Infatti, l'atto di attribuzione di detto potere di rappresentanza ad un terzo, allorché sia soggetto alle prescrizioni di forma in relazione al negozio da compiere, non può assumere efficacia in conseguenza della mera conoscenza dell'esistenza dell'atto stesso da parte del soggetto investito del potere, perché la sola predisposizione dell'atto medesimo non costituisce di per sé manifestazione della volontà di conferire il suddetto potere, ben potendo avvenire in una fase preparatoria in cui la volontà del rappresentato non si sia ancora definitivamente formata. Da ciò consegue che è soltanto con la volontaria consegna (da ricondursi, perciò, ad un comportamento consapevole) dell'atto in questione che il "dominus" manifesta l'intenzione di farsi effettivamente rappresentare, rendendone edotto il rappresentante. (Rigetta, App. Milano, 8 Aprile 2003)

FONTI
Mass. Giur. It., 2007

 

 

Sull’efficacia diretta del contratto concluso dal rappresentante.

 

Cass. civ. Sez. II, 23-06-2014, n. 14215

La norma di cui all'art. 1388 c.c. secondo cui il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato, non prescrive ulteriori espressioni oltre quella di agire in nome e nell'interesse del rappresentato - cd. contemplatio domini - perché si produca l'efficacia diretta del contratto nei confronti del rappresentato; da ciò consegue l'irrilevanza del rapporto sottostante tra rappresentante e rappresentato, il cui concreto atteggiarsi è privo di ricadute ai fini della realizzazione dell'effetto tipico dell'istituto della rappresentanza. FONTI Quotidiano Giuridico, 2014 

 

La contemplatio domini. In cosa consiste? E che forma deve avere?

 

Cass. civ. Sez. II, 23-06-2014, n. 14215

La norma di cui all'art. 1388 c.c. secondo cui il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato, non prescrive ulteriori espressioni oltre quella di agire in nome e nell'interesse del rappresentato - cd. contemplatio domini - perché si produca l'efficacia diretta del contratto nei confronti del rappresentato; da ciò consegue l'irrilevanza del rapporto sottostante tra rappresentante e rappresentato, il cui concreto atteggiarsi è privo di ricadute ai fini della realizzazione dell'effetto tipico dell'istituto della rappresentanza.

FONTI Quotidiano Giuridico, 2014

 

 

Cassazione civile, sez. II, sentenza 23.06.2014 n° 14215

Le norme in tema di rappresentanza non impongono al rappresentante di indicare gli estremi della procura nel contratto concluso in nome e nell'interesse del rappresentato, neppure nel caso di conclusione di contratti a forma vincolata.
La giustificazione dei poteri del rappresentante è prevista infatti dall'art. 1393 c.c. come conseguenza della richiesta, che il terzo è facoltizzato a fare in qualsiasi momento (sia prima, sia dopo il contratto), per precostituirsi la prova che l'atto rientra nei poteri conferiti dal rappresentato. Nel caso di contratto avente ad oggetto beni immobili, poiché la forma della procura deve risultare da atto scritto, ai sensi dell'art. 1392 c.c., il terzo ha facoltà di pretendere che il rappresentante gli consegni una copia della procura.

 

Questa massima sembra essere in contrasto con la precedente, ma in realtà si tratta d’ipotesi diverse.

 

Cass. civ. Sez. II, 30-03-2000, n. 3903

Nei contratti aventi a oggetto il trasferimento di beni immobili stipulati dal rappresentante in nome e per conto del rappresentato, la "contemplatio domini", pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali, deve risultare "ad substantiam" dallo stesso documento comprovante il contratto, restando irrilevante la conoscenza, da parte del terzo contraente, dell'esistenza del rapporto rappresentativo. FONTI Mass. Giur. It., 2000 

 


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