Giurisprudenza
Impugnativa delle
delibere di esclusione di un socio nell’associazione riconosciuta e non
riconosciuta.
Cass. civ. Sez. I, 10-04-2014, n. 8456
Dal combinato disposto degli artt. 23,
primo comma, e 24, terzo comma, cod. civ. , dettati in tema di
associazioni riconosciute ed applicabili anche alle associazioni non
riconosciute, si evince che i vizi delle delibere assembleari, si
traducano essi in ragioni di nullità ovvero di annullabilità, possono
essere fatti valere con azione giudiziaria, non soggetta a termini di
decadenza, da qualunque associato, oltre che dagli organi dell'ente e
dal P.M., solo con riguardo alle decisioni che abbiano contenuto diverso
dall'esclusione del singolo associato, mentre, per queste ultime,
l'azione medesima è esperibile esclusivamente dall'interessato, nel
termine di decadenza di sei mesi dalla loro notificazione ovvero dalla
conoscenza dell'esclusione. (Rigetta, App. Trento, 14/08/2006)
FONTI CED Cassazione, 2014
Cass. civ. Sez. I, 09-09-2004, n.
18186
La norma dettata dall'art. 24 c.c. -
secondo cui gli organi associativi possono deliberare l'esclusione
dell'associato per gravi motivi - è applicabile anche alle associazioni
non riconosciute, ed implica che il giudice davanti al quale sia
proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione abbia il
potere-dovere di valutare se si tratti di fatti gravi e non di scarsa
importanza, cioè se si sia avverata in concreto una delle ipotesi
previste dalla legge e dall'atto costitutivo per la risoluzione del
singolo rapporto associativo, prescindendo dall'opportunità intrinseca
della deliberazione stessa.
FONTI CED Cassazione, 2004
Soggettività
giuridica delle associazioni non riconosciute e applicazione analogica
delle norme sulle associazioni riconosciute.
Cass. civ. Sez. I, 23-01-2007, n. 1476
L'associazione non riconosciuta,
ancorché sfornita di personalità giuridica, è considerata
dall'ordinamento come centro di imputazione di situazioni giuridiche
distinto dagli associati, cui sono analogicamente applicabili, in
mancanza di diversa previsione di legge o degli accordi associativi, le
norme stabilite in materia di associazioni riconosciute o di società.
Pertanto, in caso di unificazione di due associazioni non riconosciute
può farsi riferimento alle norme sulla fusione, con la conseguenza che
la sopravvenuta unificazione non incide sull'ammissibilità del ricorso
per cassazione proposto a nome di una delle associazioni unificate in
quanto parte del giudizio di merito; infatti, a seguito della nuova
formulazione dell'art. 2504 - bis cod. civ., in base al cui primo comma
la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i
diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione,
proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla
fusione, la fusione configura una vicenda meramente
evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico, senza la
produzione di alcun effetto successorio ed estintivo. (Rigetta, App.
Milano, 30 Maggio 2003)
FONTI Mass. Giur. It., 2007
Natura e
formazione dell’atto
costituivo di un’associazione non riconosciuta.
La creazione di un'associazione
presuppone un contratto (normalmente) plurilaterale, caratterizzato dal
fatto che le prestazioni sono dirette al perseguimento di uno scopo
collettivo, da realizzarsi attraverso lo svolgimento, in comune, di
un'attività, ogni contraente trovando il corrispettivo della propria
prestazione nella partecipazione al risultato cui tende l'intera
associazione; la formazione dell'atto costitutivo può essere non solo
simultanea, ma anche continuata o successiva, secondo un procedimento
nel quale il vincolo associativo si forma, progressivamente, attraverso
le adesioni al programma, essendo escluso che la semplice possibilità di
adesioni successive renda configurabile un'associazione (fattispecie in
cui la S.C., in applicazione di tali principi, ha confermato la
decisione di merito che aveva escluso la sussistenza del requisito della
pluralità di soggetti nel caso di ente costituito unilateralmente con
deliberazioni comunali, senza che ad esso avessero aderito, neppure
successivamente, altri enti o soggetti. (Cassa e decide nel merito, App.
Palermo, 4 Novembre 2002)
FONTI Mass. Giur. It., 2007
Comitato o
associazione che si trasforma o s’incorpora in persona giuridica-
continuità dei rapporti giuridici.
Cass. civ. Sez. lavoro, 10-09-2014, n.
19114
L'incorporazione di un'associazione o
comitato non riconosciuti in un'associazione o comitato riconosciuti
determina la successione dell'incorporante nei rapporti giuridici
dell'incorporato, che si estingue. (Rigetta, App. Potenza, 31/05/2012)
FONTI CED Cassazione, 2014
Cass. civ. Sez. I, 12-11-1977, n. 4902
Qualora un comitato, che abbia svolto
non opera meramente promozionale, ma concreta attività di attuazione di
uno scopo programmato e duraturo, attraverso l'utilizzazione di beni e a
tal fine destinati e vincolati, venga successivamente ad evolversi in un
ente munito di personalità giuridica, nelle forme dell'associazione
riconosciuta o della fondazione, il quale mantenga immutato quello scopo
ed i beni caratterizzati da inerenza alla sua realizzazione, i rapporti
giuridici posti in essere dai componenti del comitato, medesimo, in
stretta connessione con il perseguimento delle sue finalità, non si
estinguono per effetto dell'indicata vicenda evolutiva, ma si conservano
e vengono acquisiti dall'ente dotato di personalità giuridica, ferma
restando la responsabilità personale e solidale dei predetti componenti.
FONTI CED Cassazione, 1977
Responsabilità ex
art. 2043 c.c. delle associazioni non riconosciute.
Cass. civ. Sez. III, 26-07-2001, n. 10213
La responsabilità aquiliana per fatto
illecito di un'associazione non riconosciuta chiamata a rispondere con
il proprio fondo comune (art. 37 c.c.) si fonda sul rapporto organico e
sul generale principio che rende responsabili le persone fisiche e gli
enti giuridici per l'operato dannoso di coloro che sono inseriti
nell'organizzazione burocratica o aziendale.
FONTI Mass. Giur. It., 2001
Sulla
responsabilità solidale nel comitato sfornito di personalità giuridica.
Trib. L'Aquila Sent., 25-01-2010
Nel caso in cui il Comitato non abbia
personalità giuridica ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 c.c. , per
tutte le obbligazioni assunte dallo stesso, devono risponderne
solidalmente e personalmente tutti i componenti del Comitato stesso
ex art. 41 c.c. FONTI Massima redazionale, 2010 |
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