Giurisprudenza

 

Impugnativa delle delibere di esclusione di un socio nell’associazione riconosciuta e non riconosciuta.

 

Cass. civ. Sez. I, 10-04-2014, n. 8456

Dal combinato disposto degli artt. 23, primo comma, e 24, terzo comma, cod. civ. , dettati in tema di associazioni riconosciute ed applicabili anche alle associazioni non riconosciute, si evince che i vizi delle delibere assembleari, si traducano essi in ragioni di nullità ovvero di annullabilità, possono essere fatti valere con azione giudiziaria, non soggetta a termini di decadenza, da qualunque associato, oltre che dagli organi dell'ente e dal P.M., solo con riguardo alle decisioni che abbiano contenuto diverso dall'esclusione del singolo associato, mentre, per queste ultime, l'azione medesima è esperibile esclusivamente dall'interessato, nel termine di decadenza di sei mesi dalla loro notificazione ovvero dalla conoscenza dell'esclusione. (Rigetta, App. Trento, 14/08/2006)

FONTI CED Cassazione, 2014 

 

Cass. civ. Sez. I, 09-09-2004, n. 18186

La norma dettata dall'art. 24 c.c. - secondo cui gli organi associativi possono deliberare l'esclusione dell'associato per gravi motivi - è applicabile anche alle associazioni non riconosciute, ed implica che il giudice davanti al quale sia proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione abbia il potere-dovere di valutare se si tratti di fatti gravi e non di scarsa importanza, cioè se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge e dall'atto costitutivo per la risoluzione del singolo rapporto associativo, prescindendo dall'opportunità intrinseca della deliberazione stessa.

FONTI CED Cassazione, 2004 

 

Soggettività giuridica delle associazioni non riconosciute e applicazione analogica delle norme sulle associazioni riconosciute.

 

Cass. civ. Sez. I, 23-01-2007, n. 1476

L'associazione non riconosciuta, ancorché sfornita di personalità giuridica, è considerata dall'ordinamento come centro di imputazione di situazioni giuridiche distinto dagli associati, cui sono analogicamente applicabili, in mancanza di diversa previsione di legge o degli accordi associativi, le norme stabilite in materia di associazioni riconosciute o di società. Pertanto, in caso di unificazione di due associazioni non riconosciute può farsi riferimento alle norme sulla fusione, con la conseguenza che la sopravvenuta unificazione non incide sull'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto a nome di una delle associazioni unificate in quanto parte del giudizio di merito; infatti, a seguito della nuova formulazione dell'art. 2504 - bis cod. civ., in base al cui primo comma la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, la fusione configura una vicenda meramente evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico, senza la produzione di alcun effetto successorio ed estintivo. (Rigetta, App. Milano, 30 Maggio 2003)

FONTI  Mass. Giur. It., 2007 

 

Natura e formazione dell’atto  costituivo di un’associazione non riconosciuta.


Cass. civ. Sez. I Sent., 26-07-2007, n. 16600

La creazione di un'associazione presuppone un contratto (normalmente) plurilaterale, caratterizzato dal fatto che le prestazioni sono dirette al perseguimento di uno scopo collettivo, da realizzarsi attraverso lo svolgimento, in comune, di un'attività, ogni contraente trovando il corrispettivo della propria prestazione nella partecipazione al risultato cui tende l'intera associazione; la formazione dell'atto costitutivo può essere non solo simultanea, ma anche continuata o successiva, secondo un procedimento nel quale il vincolo associativo si forma, progressivamente, attraverso le adesioni al programma, essendo escluso che la semplice possibilità di adesioni successive renda configurabile un'associazione (fattispecie in cui la S.C., in applicazione di tali principi, ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza del requisito della pluralità di soggetti nel caso di ente costituito unilateralmente con deliberazioni comunali, senza che ad esso avessero aderito, neppure successivamente, altri enti o soggetti. (Cassa e decide nel merito, App. Palermo, 4 Novembre 2002)

FONTI  Mass. Giur. It., 2007 

 

 

Comitato o associazione che si trasforma o s’incorpora in persona giuridica- continuità dei rapporti giuridici.

 

 

Cass. civ. Sez. lavoro, 10-09-2014, n. 19114

L'incorporazione di un'associazione o comitato non riconosciuti in un'associazione o comitato riconosciuti determina la successione dell'incorporante nei rapporti giuridici dell'incorporato, che si estingue. (Rigetta, App. Potenza, 31/05/2012)

FONTI  CED Cassazione, 2014 

 

Cass. civ. Sez. I, 12-11-1977, n. 4902

Qualora un comitato, che abbia svolto non opera meramente promozionale, ma concreta attività di attuazione di uno scopo programmato e duraturo, attraverso l'utilizzazione di beni e a tal fine destinati e vincolati, venga successivamente ad evolversi in un ente munito di personalità giuridica, nelle forme dell'associazione riconosciuta o della fondazione, il quale mantenga immutato quello scopo ed i beni caratterizzati da inerenza alla sua realizzazione, i rapporti giuridici posti in essere dai componenti del comitato, medesimo, in stretta connessione con il perseguimento delle sue finalità, non si estinguono per effetto dell'indicata vicenda evolutiva, ma si conservano e vengono acquisiti dall'ente dotato di personalità giuridica, ferma restando la responsabilità personale e solidale dei predetti componenti.

FONTI  CED Cassazione, 1977 

 

Responsabilità ex art. 2043 c.c. delle associazioni non riconosciute.

 

Cass. civ. Sez. III, 26-07-2001, n. 10213

La responsabilità aquiliana per fatto illecito di un'associazione non riconosciuta chiamata a rispondere con il proprio fondo comune (art. 37 c.c.) si fonda sul rapporto organico e sul generale principio che rende responsabili le persone fisiche e gli enti giuridici per l'operato dannoso di coloro che sono inseriti nell'organizzazione burocratica o aziendale.

FONTI  Mass. Giur. It., 2001 

 

Sulla responsabilità solidale nel comitato sfornito di personalità giuridica.

 

Trib. L'Aquila Sent., 25-01-2010

Nel caso in cui il Comitato non abbia personalità giuridica ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 c.c. , per tutte le obbligazioni assunte dallo stesso, devono risponderne solidalmente e personalmente tutti i componenti del Comitato stesso ex art. 41 c.c. FONTI Massima redazionale, 2010 


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