Giurisprudenza
Responsabilità degli amministratori di partiti politici (in quanto
associazioni).
Cass. civ. Sez. III, 01-04-2014, n. 7521
L'esonero degli amministratori dei
partiti e movimenti politici dalla responsabilità per le obbligazioni
contratte in nome e per conto di tali organizzazioni (salvo il caso in
cui essi abbiano agito con dolo o colpa grave), di cui all'art. 6
bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, introdotto dall'art. 34
quaterdecies, comma 2, lett. d, del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, non
si traduce in un aiuto di Stato, incompatibile con l'art. 87 del
Trattato CE (ora art. 107 del Trattato UE), non essendo riconducibile un
partito politico all'accezione di impresa - pur ampia, identificandosi
con quell'entità che eserciti una attività economica volta alla
produzione o allo scambio di beni o servizi - assunta nell'Unione
Europea, a garanzia della cui libera concorrenza il suddetto divieto è
sancito. (Cassa con rinvio, App. Roma, 21/05/2009)
FONTI CED Cassazione, 2014
Cass. civ. Sez. I, 23-06-2009, n. 14612
L' art. 6-bis della legge 3 giugno
1999, n. 157, (aggiunto dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 273 , convertito
con modificazioni nella legge 23 febbraio 2006, n. 51 ), nel prevedere
l'esonero degli amministratori dei partiti e movimenti politici
dalla responsabilità per le obbligazioni contratte in nome e per conto
di tali organizzazioni, salvo che abbiano agito con dolo o colpa grave,
introduce un regime speciale e di stretta interpretazione, rispetto alla
regola generale della responsabilità personale e solidale
disciplinata dall'art. 38 cod. civ. per le associazioni non
riconosciute. La "ratio" della norma risiede nella volontà del
legislatore di non far gravare sull'operatività dei partiti politici le
preoccupazioni di carattere personale che potrebbero condizionare
l'azione di coloro attraverso i quali essi agiscono, e si giustifica
solo in riferimento ai soggetti ai quali fa stabilmente capo la gestione
del partito; ne consegue che l'esonero dalla responsabilità opera solo
per le obbligazioni assunte, in nome e per conto del partito, da chi
operi in una veste tale da poter essere considerato amministratore in
base allo statuto dell'ente, mentre continua a rispondere a norma
dell'art. 38 cit. chi assume obbligazioni essendo privo di tale veste
statutaria. (Cassa con rinvio, App. Roma, 25/09/2003)
FONTI Mass. Giur. It., 2009
Sul controllo
amministrativo delle associazioni e fondazioni.
T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I,
29-03-2011, n. 416
In tema di fondazioni, gli strumenti
di intervento attribuiti all'autorità tutoria ai sensi dell'art. 25
c.c. , al fine di attuare i necessari interventi laddove ricorrano i
presupposti obiettivamente riscontrabili previsti dalla norma,
consentono: in caso di accertata inattuabilità delle disposizioni
contenute nell'atto di fondazione, di provvedere alla nomina ed alla
sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti; in caso di
accertate situazioni di contrarietà a norme imperative, all'atto di
fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume di annullare le
delibere viziate, in caso di non conformità del comportamento degli
amministratori allo statuto ed allo scopo della fondazione od alla
legge, di sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario
straordinario.
FONTI Massima redazionale, 2011
Applicabilità
della disciplina delle clausole vessatorie all’interno di
un’associazione ex art. 1341 c.c.
Cass. civ. Sez. III, 08-04-2010, n. 8372 (rv. 612260) Lo
statuto e l'atto costitutivo di un'associazione costituiscono
espressione di autonomia negoziale e sono regolati dai principi generali
del negozio giuridico, salve le deroghe imposte dai particolari
caratteri propri del contratto di associazione. Ne consegue che non può
configurarsi, nei rapporti associativi, la presenza di un contraente più
debole, meritevole della particolare tutela prevista per le clausole
vessatorie, presupponendo, al contrario, la partecipazione a
un'associazione una comunanza di interessi e di risorse, finalizzati al
raggiungimento degli scopi previsti dall'atto costitutivo, in funzione
dei quali sono utilizzati tutti i mezzi disponibili. (Cassa e decide nel
merito, Giud. pace Napoli, 30/06/2005) FONTI CED Cassazione, 2010
Fondazione
riconosciuta che svolge attività associative di tipo commerciale.
Cass. civ. Sez. I, 16-03-2004, n. 5305
Se una fondazione riconosciuta,
eccedendo i limiti posti dallo statuto, giunga in fatto ad esercitare in
via esclusiva o principale un'attività d'impresa commerciale, e divenga
insolvente, non può disapplicarsi il provvedimento di riconoscimento (in
quanto ciò sarebbe giustificabile solo in ipotesi di invalidità del
medesimo, e non per la sopravvenuta mancanza dei suoi presupposti di
fatto), ma nondimeno deve ritenersi che tale attività, essendo
incompatibile con lo schema fondazionale, sia
imputabile all'associazione a latere fra i soggetti che, partecipando a
vario titolo a detta attività, hanno in tal modo abusato del nome
della fondazione, sì da doversi dichiarare il fallimento di
tale associazione, da estendersi, in applicazione degli artt. 38 c.c. e
147 legge fallimentare, a colui che ha agito in nome e per conto
apparentemente della fondazione, ma in realtà della
sottostante associazione. FONTI Dir. Fall., 2005, 2, 843 nota di
RONDINON
Responsabilità
nelle associazioni di soggetti diversi rispetto a quelli che hanno la
rappresentanza dell’associazione.
Cass. civ. Sez. I, 13-03-1987, n. 2648
Soggetti diversi da quelli che hanno
la rappresentanza dell'associazione possono svolgere, in virtù di
mandato o di altro rapporto interno con taluno degli amministratori o
rappresentanti, attività riferibile all'associazione e quindi contrarre
obbligazioni di cui siano chiamati a rispondere i soggetti mandanti e,
attraverso costoro, l'associazione, in base al disposto dell'art. 38 c.
c. ; anche in detta ipotesi la responsabilità ex art. 38 c. c. viene
affermata, relativamente agli amministratori, sulla base del criterio
della effettività, e cioè del completo svolgimento di attività
negoziale, diretta o indiretta, da parte degli amministratori tutti e
non per la semplice loro qualità di rappresentanti dell'associazione.
FONTI Società, 1987, 591
Trib. Milano Sez. XI, 17-03-2010
La responsabilità personale e solidale
di colui che agisce in nome e per conto dell'Associazione non è
collegato alla mera titolarità della rappresentanza formale
dell'associazione, ma si fonda sull'attività negoziale concretamente
svolta e sulle obbligazioni assunte verso i terzi che hanno confidato
sulla solvibilità e sul patrimonio di chi ha concretamente agito. FONTI
De Agostini Giuridica, 2010
Natura negoziale
dello statuto e atto costitutivo delle associazioni.
Cass. civ. Sez. II, 13-01-1976, n. 89
Le disposizioni dello statuto e quelle
dell'atto costitutivo di una persona giuridica hanno natura negoziale e
sono regolate dai principi generali del negozio giuridico, salve le
deroghe imposte dai particolari caratteri propri dell'atto
di fondazione e del contratto di associazione. Pertanto,
nell'interpretazione di tali disposizioni - nella specie per
l'accertamento dell'organo cui sia attribuita la rappresentanza
processuale - deve farsi applicazione delle regole dettate dagli artt.
1362 e seguenti c.c. anche se deve prescindersi dalla ricerca della
reale intenzione dei loro autori, rimasta celata e utilizzare le sole
regole dell'interpretazione oggettiva.
FONTI CED Cassazione, 1976 |
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