Casi speciali di responsabilità

 

L'art. 2043 prevede in generale la responsabilità per atto illecito.

Questa previsione, però, non è stata ritenuta sufficiente dal legislatore per delle situazioni che per la loro particolarità e frequenza necessitano di una specifica regolamentazione.

Pensiamo, ad esempio, al caso di danni provocati dalla circolazione di veicoli, ipotesi sin troppo frequente nella vita reale, cui è dedicato l'art. 2054 c.c.

Nel prevedere casi speciali di responsabilità il legislatore si è spesso discostato dalla disciplina generale dell'art. 2043, prevedendo, ad esempio, casi di responsabilità oggettiva dove si prescinde dalla indagine sulla colpevolezza, come nel caso dell'art. 2049 c.c. sulla responsabilità dei padroni e dei committenti.

Dove non c'è responsabilità oggettiva si assiste ad una inversione dell'onere della prova rispetto ai casi generali dell'art. 2043 c.c.
In altre parole sarà il danneggiante dover dimostrare di non avere colpa nella causazione del danno, e non il danneggiato; vedremo, però, che il danneggiante risulta comunque limitato nel fornire la prova liberatoria.

Vediamo, quindi, analiticamente e nella maniera più sintetica possibile questi casi speciali di responsabilità.

  1. responsabilità degli incapaci;
  2. responsabilità dei genitori tutori e precettori;
  3. responsabilità dei padroni e committenti;
  4. responsabilità per l'esercizio delle attività pericolose;
  5. responsabilità per danni cagionati da cose in custodia;
  6. responsabilità per danno cagionato da animali;
  7. responsabilità per danni cagionati da rovina di edificio;
  8. responsabilità per danni cagionati da veicoli.
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