Nozione
(art. 826 c.c.) |
sono i beni che non fanno parte del demanio e che appartengono allo Stato e gli altri enti territoriali fanno parte del patrimonio dello Stato e di detti enti. Questi beni si distinguono, a loro volta, in beni che fanno parte del patrimonio indisponibile e beni che fanno parte del patrimonio disponibile |
La differenza tra beni che fanno
parte del patrimonio indisponibile e beni del patrimonio disponibile sta in
questo:
- quelli che
appartengono al patrimonio indisponibile, pur
non essendo beni demaniali, non possono essere sottratti alla loro destinazione
se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano;
- quelli che appartengono al patrimonio disponibile sono soggetti alle
regole del codice civile salva l’applicazione delle regole particolari che li
riguardano.
I beni del patrimonio indisponibile, quindi, poiché non possono essere sottratti alla loro destinazione, non possono essere alienati, ipotecati o usucapiti ma solo se queste operazioni li sottraggano alla loro destinazione.
I beni che fanno parte del patrimonio disponibile, invece, potendo essere sottoposti alle regole del codice civile, possono essere alienati, usucapiti etc. se non vi sono norme che stabiliscono diversamente.
L’art. 826 c.c. contiene
il “catalogo” dei beni che fanno parte del
patrimonio indisponibile; ricordiamo le miniere, i beni che fanno parte della
dotazione del Presidente della Repubblica, le caserme e le sedi degli uffici
pubblici dello Stato e degli altri enti territoriali, i loro arredi e gli atri
beni destinati a un pubblico servizio.
Vi sono, infine i beni degli altri enti pubblici non territoriali ( art. 830
c.c.) che sono soggetti alle regole del codice civile, se, però, tali beni sono
destinati a un pubblico servizio, assumono la stessa condizione giuridica dei
beni che fanno parte del patrimonio indisponibile.
Parliamo ora
dei beni degli enti ecclesiastici. Questi sono
sottoposti alle regole del codice civile, (art. 831 c.c.), tuttavia gli edifici
destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico non possono essere
sottratti alla loro destinazione, anche se alienati, fino a quando tale
destinazione non sia cessata in conformità alla regole previste dalla legge.
Quindi se un privato acquista una chiesa, dovrà comunque consentire che si
svolgano le funzioni religiose.
Chiudiamo il nostro discorso sui beni pubblici parlando dei beni immobili
vacanti (art. 827 c.c.). Questi sono beni immobili che non sono di proprietà di
nessuno. Tali beni fanno parte del patrimonio dello Stato.
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